A fronte di un ricorso con cui l'imputato impugnava la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., adducendo la errata qualificazione giuridica della fattispecie contestatagli, la Corte ha ritenuto inammissibile il mezzo di censura.
A sostegno di tale statuizione, i giudici hanno osservato che <<l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale>> .(sentenza al link)