07 maggio 2025

Concordato in appello: la rinuncia al motivo sulla prescrizione equivale a rinuncia alla prescrizione.




La III sezione della Corte di legittimità veniva adita dall'imputato, il quale censurava, per violazione di legge, la pronuncia con cui la Corte distrettuale aveva riformato la pena, accogliendo la proposta ex art. 599 bis c.p.p.. L'oggetto della censura era l' omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., posto che la causa estintiva era maturata prima della sentenza distrettuale. All'uopo il ricorrente richiamava il principio espresso dalle Sezioni Unite, secondo cui «nei confronti della sentenza resa all'esito di concordato in appello è proponibile il ricorso per cassazione con cui si deduca l'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza» (Sez. U n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481 - 01). 

La Corte regolatrice ha ritenuto inammissibile la censura, rilevando che il principio poc'anzi riportato non è applicabile nell'ipotesi in cui - come avvenuto nella fattispecie in esame - l'estinzione del reato per prescrizione abbia costituito uno dei motivi oggetto di rinuncia nell'ambito dell'accordo, raggiunto con il Procuratore Generale, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc.. Al riguardo i giudici di legittimità hanno richiamato dei precedenti secondo cui la rinuncia al motivo di appello relativo all'intervenuta estinzione del reato, è da intendersi, quindi, come rinuncia espressa alla prescrizione, ai sensi dell'art. 157, comma settimo, cod. pen. (sentenza al link)

 


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