La quinta sezione di legittimità ha rilevato che <<qualora l'imputato sia detenuto o agli arresti domiciliari, o comunque sottoposto a limitazione della libertà personale che non gli consente la presenza in udienza, poiché in tali casi è in re ipsa il legittimo impedimento, il giudice, in qualunque modo ed in qualunque tempo venga a conoscenza dello stato di restrizione della libertà, anche in assenza di una richiesta dell'imputato, deve d'ufficio rinviare il processo ad una nuova udienza e disporre la traduzione dell'imputato, salvo che non vi sia stato un espresso rifiuto dell'imputato ad assistere all'udienza>>.
Tuttavia, in caso di soggetto ristretto per altra causa, il Giudice non è gravato da alcun onere di accertamento e pertanto, in mancanza di acquisizione al processo del dato della privazione della libertà, legittimamente si procede in assenza (sentenza al link).