La seconda sezione della Corte ha ritenuto condivisibile l'indirizzo ermeneutico maggioritario che ritiene "non" proponibile il ricorso per saltum nei confronti della sentenza di non luogo a procedere, anche se emessa all'esito della c.d. udienza predibattimentale. All'uopo la Corte ha invocato due ordini di ragioni: (a) in primo luogo, perché la lettera dell'art. 569 cod. proc. pen. si riferisce alla "sentenza di primo grado", formula che evoca la celebrazione del giudizio e che osta all'estensione - ove non espressamente prevista - del ricorso diretto alle sentenze "processuali" di non luogo a procedere che precedono il "giudizio"; (b) in secondo luogo, perché l'art. 554-quater cod. proc. pen., che disciplina le impugnazioni proposte nei confronti della sentenza di non luogo a procedere pronunciata ai sensi dell'art. 554-ter, all'esito dell'udienza "filtro", prevede che, nel caso in cui non confermi la sentenza, il giudice d'appello fissi una data per l'udienza dibattimentale di fronte ad un giudice diverso da quello che ha pronunciato la sentenza, ovvero pronuncia sentenza di non luogo a procedere con forme formula meno favorevole. (provvedimento al link)
Recentemente il principio era stato affermato avverso la SNLP resa in udienza preliminare (provvedimento al link)