31 marzo 2021

La Riforma del Processo penale - 4.3 la riforma del Giudizio - Le risposte dell’Avvocato, Fabrizio Galluzzo (*)

Per la rubrica "La Riforma del Processo Penale", pubblichiamo l'intervento del Pubblico Ministero relativo alla sezione "Giudizio" della riforma.
La nuova rubrica sottopone alcune domande a un giudice, un pubblico ministero, un avvocato e ad un docente universitario.
Il piano completo dell'opera è consultabile sulla pagina dedicata di questo blog (link).
L'altro ieri e ieri, per la medesima sezione, abbiamo pubblicato le risposte del Giudice, Daniela Vascellaro (link) e del Pm Antonio Nicastro (link).
Oggi, pubblichiamo le risposte dell'Avvocato, Fabrizio Galluzzo. 


Il progetto di legge per la “DELEGA AL GOVERNO PER LA MODIFICA DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE, DEL CODICE PENALE E DELLA COLLEGATA LEGISLAZIONE SPECIALE E PER LA REVISIONE DEL REGIME SANZIONATORIO DELLE CONTRAVVENZIONI”, è all’esame, in sede referente, della Commissione Giustizia della Camera dei deputati, che ha anche svolto numerose audizioni inerenti il testo della riforma.




1- Ti pare concretamente possibile che il Giudice, sin dalla prima udienza, stili un calendario delle udienze per l’istruzione dibattimentale e per lo svolgimento della discussione?
Si tratta di una previsione che, se effettivamente applicata, consentirebbe di conciliare aspetti variegati quali la ragionevole durata del processo, una migliore conoscenza da parte del giudice degli atti del processo e la possibilità per la difesa di organizzare la strategia conoscendo già nel dettaglio i tempi del processo. Mi piace affermare, contrariamente a quello che si è fatto credere all’opinione pubblica, che gli avvocati vogliono “fare i processi” e non fare “melina” per ottenere la prescrizione. Nella prassi già alcuni giudici operano una calendarizzazione, soprattutto nei processi che prevedono un’istruttoria articolata, quanto meno per blocchi di udienze.

2- Se l’intento della relazione illustrativa sulle richieste di prove è quello di porre il Giudice nelle condizioni di meglio decidere sulla loro ammissibilità, non era meglio rivitalizzare l’art. 468 c.p.p. in ordine alla precisazione delle circostanze su cui sentire i testi?
Credo che l’intento del legislatore fosse comunque lo stesso: evitare che il giudice recepisca passivamente le richieste istruttorie, come accade quasi sempre laddove le liste testimoniali sono quantitativamente contenute, senza verificare la rilevanza delle prove da assumere o eventuali duplicazioni. Prassi che comporta poi la necessità di intervenire successivamente nel corso del processo, con la necessità di procedere al meccanismo di rinuncia ed accettazione delle altre parti.

3- Condividi l’introduzione di un pieno principio dispositivo in tema di revoca delle prova già ammesse ? 
No, in quanto, dal punto di vista del difensore, per esempio, l’eventuale rinuncia da parte del pubblico ministero all’assunzione di testimonianze che sia emerso che possano portare all’acquisizione di elementi di prova utili all’imputato, comporterebbe l’impossibilità per la difesa, che non abbia inserito il teste nella propria lista, di avvalersi di quella testimonianza, salva una pronuncia del giudice ex art. 507 c.p.p. 
Resta il fatto che talora, indubbiamente, il “capriccio” di una delle parti ostacola la possibile revoca di una prova divenuta oggettivamente superflua, con l’appesantimento processuale che ne deriva. 
Ma a ciò si può rimediare, come detto sopra, con un’attenta valutazione della prova nella fase dell’ammissione.

4- Qual è il tuo giudizio sulla introduzione di un congruo termine antecedente l’udienza per il deposito di perizie e consulenze?
Valuto positivamente la novella, purché i termini siano poi perentori per tutte le parti. Contribuirebbe ad una effettiva parità ed alla corretta preparazione delle parti.

5- L’estensione dell’art. 190 bis c.p.p. ai casi di mutamento della persona fisica del Giudice non rischia di celebrare il de profundis per l’immediatezza?

Assolutamente. Il principio di immediatezza è già stato progressivamente eroso mediante svariati interventi giurisprudenziali e legislativi. Chi frequenta le aule di tribunale sa perfettamente che nei giudizi dinanzi al tribunale collegiale, si assiste ad un continuo tourbillon di giudici, con la conseguenza che l’immediatezza coinvolge spesso non più di un giudice del collegio….Applicare la norma di cui all’art. 190 bis c.p.p., concepito come noto per finalità eterogenee, nell’ipotesi del mutamento della persona del giudice, significherebbe trasformare anche il processo di primo grado in un giudizio sostanzialmente cartolare. Si parla tanto di processi da remoto: io da anni avanzo la “proposta scandalosa” di riprendere con videoregistrazione le testimonianze rese in aula, anziché registrarne solo l’audio per poi trascriverlo. Il giudice che subentra ben potrebbe riguardare la testimonianza, così cogliendo tono della voce, atteggiamento corporeo e quant’altro utile per “pesare” parole che, sulla carta, assumono ben altra valenza. I costi sarebbero pressoché equivalenti a quelli delle attuali registrazioni e l’economia processuale (in aula) sarebbe salva. Posso essere malizioso? Temo che non troveremmo la disponibilità a dedicare il tempo necessario a riguardare la registrazione…


6- Si prevede che la priorità assoluta di trattazione riguardi anche i delitti colposi di comune pericolo. E’ davvero sensato continuare ad ampliare i processi a priorità assoluta oppure ormai l’art. 132 bis d.att. c.p.p. è una sterile elencazione?
Questi allargamenti derivano dall’eccessiva voglia del legislatore di turno di assecondare le pulsioni dell’opinione pubblica. Ma, come dice lei, l’indiscriminato ampliamento del catalogo comporterà la sostanziale elusione della ratio sottesa alla norma.




(*) Fabrizio Galluzzo
Avvocato del Foro di Roma, Cassazionista, è Dottore di ricerca in Diritto e Procedura penale presso Sapienza Università di Roma.

Componente del Comitato di gestione del “Corso di formazione continua” della Camera penale di Roma e del Comitato scientifico della Scuola territoriale della Camera penale di Basilicata.

Componente delle Commissioni di Procedura penale e di Diritto penale dell’Ordine degli Avvocati di Roma.

Coordinatore di redazione della rivista “Penale – Diritto e Procedura”.

Autore di oltre 60 pubblicazioni in riviste scientifiche nazionali ed internazionali e della monografia “Il consenso dell’imputato nei procedimenti speciali”, Cedam, 2020.


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