Tra riforma e discipline transitorie sono tempi complessi.
Considerate, per esempio, la richiesta di discussione orale della causa in appello.
A regime Cartabia - per semplificare dal 30 giugno 2023, poiché la faccenda è più complessa e ne discuteremo in un altro post - l’udienza di appello sarà sempre camerale e non partecipata salvo che le parti chiedano la partecipazione entro quindici giorni dalla notifica del decreto di fissazione dell’udienza ovvero la Corte decida de plano in tal senso (art. 598 bis cpp).
Analoga regola si applicherà all’appello cautelare.
Ma fino al 30 giugno 2023 vigerà la normativa transitoria che prevede l’udienza pubblica (non camerale) dell’appello se richiesta quindici giorni prima dell’udienza (e non entro quindici dalla notifica del decreto come a regime Cartabia). Regola analoga s’applica all’appello cautelare con la differenza che tale udienza è sempre camerale e che dunque l’istanza ha il solo effetto di provocare la partecipazione.
Di seguito un esempio di istanza
Udienza:
RGNR:
RG. Giudicante:
Appellante:
Autorità Giudiziaria
Istanza di discussione orale
(ai sensi degli artt. 94 comma 2 d. lgs. 150/2022, come modificato dall'art. 5 duodecies del DL 162/2022 conv. in L. 199/22, nonché degli artt. 23 bis commi 4 e 7 L. 176/2020 e occorrendo dell'art. 598 bis c.p.p.)
Io sottoscritto avvocato, con inerenza all'appello indicato in epigrafe, nel quale assisto il Signor … e per l’udienza del …, formulo istanza di discussione orale della causa in udienza pubblica/camerale partecipata.
Quanto sopra ai sensi della normativa transitoria vigente sino al 30 giugno 2023 ex art. 94 comma 2 d. lgs. 150/2022 come modificato dall'art. 5 duodecies del DL 162/2022 conv. in L. 199/2022 (“2. Per le impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2023 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, nonché le disposizioni di cui all’articolo 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Se sono proposte ulteriori impugnazioni avverso il medesimo provvedimento dopo il 30 giugno 2023, si fa riferimento all’atto di impugnazione proposto per primo”) nonché ai sensi dell'art. 23 bis commi 4 e 7 della L. 176/2020.
Occorrendo, la presente dev'essere intesa quale istanza di partecipazione all'udienza camerale, ai sensi dell'art. 598 bis comma 2 c.p.p..
Con riguardo
Luogo, data
Avv.