In questi giorni ci siamo confrontati con diversi colleghi su alcuni aspetti pratici della riforma c.d. Cartabia.
Di alcuni quesiti e delle relative risposte (speriamo fondate) ci pare utile dar conto anche in questo blog.
Posso continuare a depositare in cancelleria l'impugnazione fuori sede ?
NO. Il secondo comma dell'art. 582 è abrogato e non è prevista una sua ultrattività .
Allora potrò ricorrere alla PEC ?
SI. Le norme transitorie introdotte in sede di conversione del d.l. 162/2022, rimediando ad una grave lacuna della precedente normativa, hanno previsto il ricorso alla PEC, escludendolo però come avveniva già con le norme "pandemiche", per tutti i casi in cui è obbligatorio il deposito tramite portale (art. 87 bis).
Chiaro per le impugnazioni fuori sede, ma si potrà continuare a depositare le altre impugnazioni in cancelleria ?
SI, ma sino a 15 giorni dopo l’adozione dei regolamenti che definiscono le regole tecniche riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche degli atti del procedimento penale (intesi da adottarsi entro il 31.12.2023).
Ho una prima udienza a breve, sarà una udienza c.d. predibattimentale ?
NO. La predibattimentale si inizierà a svolgere soltanto per i processi per i quali l'azione penale è stata esercitata DOPO l'entrata in vigore della Riforma (art. 89 bis.) Ovviamente non conta la data della notifica del d.c..
La trattazione orale delle impugnazioni andrà richiesta immediatamente con le cadenze della Cartabia ?
NO. Le norme transitorie recentemente introdotte prevedono che per le impugnazioni proposte sino al 30.06.2023 si applicheranno i termini pandemici. (Articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato).
Le pene sostitutive si applicano sin da subito ?
SI. Si tratta infatti di pene. E’ peraltro prevista anche la possibilità di applicarle con riferimento ai giudizi di appello e all’esito del giudizio di cassazione, se pendenti all’atto dell’entrata in vigore della riforma.
Tuttavia, per come già rilevato in altro post, il legislatore non ha dato luogo ad una chiara disciplina transitoria per i processi che sono già incominciati e che cominceranno sulla scorta di d.c. già emessi, quindi con le norme ante Cartabia. In ogni caso riteniamo che l'applicazione delle pene sostitutive non potrà che avvenire sulla scorta delle disposizioni previste dalla Cartabia. Si ricorda che gli avvocati potranno prestare il consenso all’applicazione di pene sostitutive soltanto se muniti di procura speciale.