Nel nostro post del 27.12.2022, abbiamo riportato le norme transitorie originariamente previste dal D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150 e le successive novelle al riguardo.
Pare opportuno dar conto dell' importante modifica in tema di reati prima procedibili d'ufficio ed adesso a querela di parte.
Nella prima versione dell'art. 85 del citato d.lvo si prevedeva che per i reati soggetti al mutamento di procedibilità, il giudice informasse la persona offesa dal reato della facoltà di
esercitare il diritto di querela. Di talchè il termine per proporre la condizione di procedibilità decorreva dal giorno in cui la
persona offesa veniva informata. Prima dell’esercizio
dell’azione penale, all'incombente doveva provvedere il pubblico ministero.
Infatti, il nuovo comma II così recita:
“2. Fermo restando il termine di cui al comma 1, le misure cautelari personali in corso di esecuzione perdono efficacia se, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’autorità giudiziaria che procede non acquisisce la querela. A questi fini, l’autorità giudiziaria effettua ogni utile ricerca della persona offesa, anche avvalendosi della polizia giudiziaria. Durante la pendenza del termine indicato al primo periodo i termini previsti dall’articolo 303 del codice di procedura penale sono sospesi”.
Dunque, l'A.G. sarà onerata di rintracciare la p.o. soltanto se vi sia una misura cautelare personale in corso, ma il termine, peraltro di venti giorni, decorrerà comunque dall'entrata in vigore della norma. In tutti gli altri casi sarà onere dell'interessato proporre la querela entro il termine di 3 mesi dall'entrata in vigore della Riforma oppure da quando si è acquisita notizia del fatto di reato.