La Prima Sezione penale, in tema di armi, ha affermato che la contravvenzione di omessa custodia di cui all’art. 20 della legge 18 aprile 1975, n. 110, in quanto riferita alle sole “armi di cui ai precedenti articoli 1 e 2”, non è configurabile in relazione alle armi antiche, che non sono disciplinate da dette disposizioni, ma dall’art. 10, comma 7, della citata legge n. 110 del 1975 e dal regolamento di cui al d.m. 14 aprile 1982. (Fattispecie relativa ad armi fabbricate in epoca anteriore al 1860, che l’imputato custodiva nella propria abitazione, appese alle pareti).