La Sesta Sezione penale, in tema di sequestro preventivo, ha affermato che, ove si proceda con giudizio direttissimo, giudice competente per la convalida della misura, disposta d’urgenza dalla polizia giudiziaria ex art. 321, comma 3-bis, cod. proc. pen., non è il giudice per le indagini preliminari, ma quello deputato a pronunciarsi nel merito e che è affetto da abnormità il provvedimento con cui quest’ultimo dichiari non luogo a provvedere sulla richiesta di convalida, posto che determina la stasi del procedimento in relazione alla necessaria convalida del vincolo reale adottato d’urgenza e la sua regressione a una fase anteriore e già esaurita con l’avvenuto esercizio dell’azione penale.