22 settembre 2023

Disciplina emergenziale pandemica - Procedimento cartolare in appello - Conclusioni scritte del pubblico ministero - Mancata comunicazione al difensore dell’imputato - Nullità di ordine generale a regime intermedio - Deducibilità - Condizioni.

 



La Seconda Sezione penale ha affermato che, nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale pandemica, la mancata comunicazione in via telematica al difensore dell’imputato delle conclusioni scritte del procuratore generale, in violazione dell'art. 23-bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è causa di nullità di ordine generale a regime intermedio deducibile a condizione che la parte privata vi abbia interesse, non ravvisabile se non sia stato allegato uno specifico, attuale e verificabile pregiudizio correlato a tale omissione. (Fattispecie relativa a richiesta di rigetto del gravame da parte del procuratore generale concludente, non supportata da alcun contenuto argomentativo).



Ultima pubblicazione

A quale giudice spetta la competenza a convalidare il provvedimento di trattenimento dello straniero ?

La corte di cassazione ha precisato che la competenza a convalidare il provvedimento questorile con cui si dispone il trattenimento amminist...

I più letti di sempre