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24 novembre 2023

Per la Corte di cassazione i nuovi commi dell'art. 581 c.p.p. non sono incostituzionali.



La Corte di legittimità ha respinto la questione di legittimità dell’ art.581 co. 1 ter e 1 quater cod. proc. pen. <<per violazione dei principi di uguaglianza, effettività della tutela giurisdizionale, presunzione di non colpevolezza e giusto processo, di cui agli artt. 3, 24, 27 e 111 della Costituzione e dell'art. 6 CEDU>>.

Al riguardo, la Corte nomofilattica ha anzitutto riconosciuto la rilevanza della questione anche per il giudizio di cassazione, aderendo all'orientamento espresso di legittimità <<secondo cui sono applicabili al ricorso per cassazione proposto dall'imputato , nei cui confronti si sia proceduto in assenza, gli specifici oneri formali previsti dall'art. 581, co. 1 quater cod. proc. pen. come novellato dall'art. 33 co. 1 lett. d) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, posto che tale norma rientra tra le  disposizioni generali relative alle impugnazioni valevoli, in mancanza di indici normativi di segno contrario, anche per il ricorso per cassazione>> (Sez. 5 n. 39166 del 4/7/2023, Nappi).

Tuttavia la questione sarebbe manifestamente inammissibile.

Infatti - ad avviso della Corte- <<le norme tacciate d'incostituzionalità non prevedono affatto un restringimento della facoltà di impugnazione, bensì perseguono il legittimo scopo di far sì che le impugnazioni vengano celebrate solo quando si abbia effettiva contezza della conoscenza della sentenza emessa da parte dell'imputato, per evitare la pendenza di regiudicande nei confronti di imputati non consapevoli del processo, oltre che far sì che l'impugnazione sia espressione del personale interesse dell'imputato medesimo e non si traduca invece in una sorta di automatismo difensivo>>. 

Peraltro, nel ragionamento della Corte, <<il difensore non dovrebbe incontrare soverchie difficoltà a farsi rilasciare, dopo la sentenza di primo grado, il mandato specifico ad appellare>>, posto che l'assente non è equiparabile ad un irreperibile. 

<<In ogni caso, il difensore, qualora abbia motivo di ritenere che non riuscirà a farsi rilasciare il mandato specifico in tempo utile, potrà suggerire all'imputato, ANCHE PRIMA DELL'EMISSIONE DELLA SENTENZA, di nominare un procuratore speciale, come previsto dall'art. 571, co. 1, cod. proc. pen., che abbia il potere di proporre l'impugnazione>>. 

Né il Giudice di legittimità ha rinvenuto <<alcun contrasto con le norme costituzionali nell'aver imposto all'imputato assente la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio>>. Invero, <<le già spese considerazioni circa il fatto che l'imputato assente non è affatto irreperibile valgono anche per l'ulteriore onere richiestogli di indicare il domicilio ove indirizzargli la notifica del nuovo decreto di citazione>>.

Al riguardo la Corte di Cassazione ha pure affermato che la riforma dell'art. 164 c.p.p., facendo venire meno la validità della elezione o dichiarazione di domicilio per ogni stato e grado del processo, ha escluso che la dichiarazione o l'elezione di domicilio già presente in atti possa esimere l'impugnante dal depositarne una nuova.  (sentenza al link)