Nonostante i magistrati onorari di Tribunale da oltre
vent’anni smaltiscano le gravi pendenze del carico giudiziario,
garantendo una produttività statistica ben superiore al 50 %, è bastata un
articolo della bozza del nuovo decreto sul Pnrr per dare il via ai numerosi comunicati
che, oltre a teorizzare profili di illegittimità costituzionale, esprimevano chiare
valutazioni denigratorie nei confronti dei magistrati onorari da parte delle
associazioni dei magistrati professionali e delle associazioni della classe
forense.
Ed il tutto largamente diffuso ed
amplificato sia da quotidiani e che da riviste specializzate.
La
causa scatenante può essere ricondotta ad una bozza del nuovo decreto sul Pnrr,
circolata nella tarda serata del 31.01.2024, ove all’art. 27 viene previsto che
<<al fine di assicurare il
raggiungimento degli obbiettivi>> si autorizza il Ministero della
Giustizia a <<bandire nell’anno
2024 un concorso straordinario per il reclutamento di magistrati onorari>>,
da assegnare ai Tribunali ove si manifestano le maggiori carenze di organico;
si tratterebbe di un concorso costituito da una prova scritta e riservato ai
circa 4.000 magistrati onorari, tra giudici onorari e vice procuratori onorari,
con almeno 6 anni di esercizio nelle funzioni, senza demerito, senza essere
stati revocati o incorsi in sanzioni disciplinari. I vincitori sarebbero
esentati dal tirocinio di 18 mesi.
Naturalmente, la soluzione della
questione non potrà fare riferimento al D.L.vo Luogotenenziale n. 352 del 30
aprile 1946 ed al D. L.vo del Capo provvisorio dello Stato n. 1601 del 23
dicembre 1947, con il quale tra il 31 dicembre del 1946 e il 7 dicembre del
1947 furono immessi senza concorso dapprima 200 tra vicepretori onorari e
laureati in giurisprudenza (scelti tra quelli con alte votazioni) e poi altri
262, i cosiddetti “togliattini”, dal
nome del Guardasigilli che firmò il decreto. All’epoca mancavano dall’organico
oltre 1.000 magistrati sui 4.967 previsti e si intese in questo modo coprire la
metà delle vacanze nei rispettivi ruoli di Pretore, Giudice e Sostituto Procuratore,
in attesa dei 335 uditori che presero servizio con i successivi bandi di
concorso.
Non vi è dubbio che l’art. 106
primo comma della Costituzione, laddove stabilisce che le <<nomine dei magistrati hanno luogo per
concorso>>, esprima la chiara scelta del Costituente per la regola
generale secondo cui i magistrati ordinari – i quali, istituiti e regolati
dalle norme sull’ordinamento giudiziario, esercitano la funzione
giurisdizionale – sono nominati a seguito dell’espletamento di un pubblico
concorso; regola rispetto alla quale costituisce eccezione la possibilità
prevista dal terzo comma della stessa disposizione, che, su designazione del CSM,
siano chiamati all’ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni,
professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano
quindici anni d’esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le
giurisdizioni superiori.
La suddetta regola generale del
pubblico concorso è stata individuata come quella più idonea a concorrere ad
assicurare la separazione del potere giurisdizionale dagli altri poteri dello
Stato e la sua stessa indipendenza, a presidio dell’ordinamento giurisdizionale,
posto dalla Costituzione, elemento fondante dell’ordinamento della Repubblica.
Il Costituente non ha, però,
previsto in termini assoluti l’esclusività dell’esercizio della giurisdizione
in capo alla magistratura nominata a seguito di pubblico concorso.
Infatti, il Costituente si è
dovuto confrontare con una situazione di fatto che, già all’epoca e da lungo
tempo, vedeva l’esercizio della giurisdizione anche da parte di una
magistratura non già ordinaria, intesa come professionale nominata a seguito di
concorso pubblico, ma onoraria, seppur nominata diversamente da quella attuale.
E la situazione che si é in
concreto verificata, specchio della necessità sorta nell’amministrazione della
Giustizia in conseguenza delle carenza di organico nei ruoli della magistratura
professionale e del sempre maggiore aumento del contenzioso civile e penale
registratosi nel tempo, ha determinato un sempre maggior impiego della
magistratura onoraria, lasciata sino a pochi giorni fa – sotto la forte spinta
di una procedura d’infrazione UE - in un quadro di precariato mortificante ed
insoddisfacente.
É innegabile che da tempo ormai
il “Sistema Giustizia” sia avvolto in un contesto critico che richiede non solo
riforme in ambito processuale civile e penale, ma anche interventi sulle
farraginose procedure concorsuali, possibilmente usufruendo delle risorse già
pronte e disponibili, tali da renderle più adeguate ai tempi, in termini di
celerità ed efficienza della pubblica amministrazione.
Le criticità esasperate dall’emergenza
pandemica da COVID-19 e le condizioni dettate per il Pnrr non hanno fatto altro
che evidenziare la crisi che già inesorabilmente era in atto nel “Sistema
Giustizia”, richiedendo interventi tempestivi; pertanto, il Pnrr non ha determinato misure aggiuntive rispetto a
quelle ordinarie.
Nessuna ipotesi di
illegittimità costituzionale è stata sollevata in relazione alle ben note modifiche
delle procedure dei concorsi pubblici, tendenti alla semplificazione e
funzionali all’attuazione del Pnrr, per il rafforzamento della capacità
amministrativa e dell’efficacia della Giustizia.
In particolare, nessuna
pronuncia di illegittimità costituzionale ha colpito il Decreto Legge che
riduceva il numero delle prove scritte per il concorso in magistratura nel
periodo post COVID.
Nessuna ipotesi di
illegittimità costituzionale è stata sollevata in relazione all’analoga
disposizione, dettata nell’ambito della Legge n. 130/2022 per la riforma della
giurisdizione tributaria per il reclutamento dei nuovi giudici tributari professionali
mediante concorso. In particolare, nell’ambito
della più generale riflessione contenuta nel Pnrr sulle criticità del “Sistema Paese” e sulle riforme “di contesto”
necessarie per superarle, l’iniziativa legislativa si è indirizzata non solo verso
le modifiche del processo civile e penale e dell’organizzazione degli uffici
giudiziari, ma anche della giustizia tributaria con «interventi volti a
ridurre il contenzioso tributario e i tempi della sua definizione». A tal
fine deve osservarsi che con la Legge n. 130/2022 è stata prevista una riserva
di posti in favore dei giudici tributari onorari per i concorsi che saranno
indetti come magistrato tributario di ruolo, indicando tra i requisiti la
presenza nel ruolo unico dei giudici tributari istituiti dalla Legge n. 183/11,
con anzianità delle funzioni di almeno 6 anni.
Non appare comprensibile la riluttanza espressa dalle associazioni della magistratura e
della classe forense ad applicare le procedure semplificate, legittime per ogni
altro settore, alla magistratura onoraria, considerato l’enorme supporto quotidiano,
costante nel corso di almeno vent’anni, utile a garantire ai cittadini una
giustizia efficiente e celere. Già con il Parere del Consiglio di Stato reso in
data 23.03.2017 n. 464/2017, rifacendosi all’esperienza legislativa del 1974 – con
la Legge n. 217/1974 i vicepretori onorari venivano stabilizzati, conservando
l'incarico a tempo indeterminato e con lo stipendio spettante ai magistrati di
tribunale - veniva indicata al Legislatore la possibilità di percorrere la
via breve, in particolari condizioni di emergenza; ma anche alla luce delle
dichiarazioni rese in data 16 dicembre 2020 dal Presidente della Corte
Costituzionale all’atto del suo insediamento, nonché della sentenza n. 41/2021
della stessa Corte Costituzionale, che auspicavano il progressivo assorbimento
della magistratura onoraria nella magistratura ordinaria, il Legislatore veniva
sollecitato ad un pronto intervento sul punto.
Pertanto, non sussiste una
questione d’illegittimità costituzionale in relazione al concorso ad hoc
previsto dall’art. 27 della bozza di decreto sul Pnrr per i magistrati onorari,
per il cui status - oltre ai
riconoscimenti della CEDU e della Corte di Giustizia Europea – l’Italia si
ritrova nella grave condizione di essere sottoposta dalla Commissione Europea alla
procedura d’infrazione.
* La dott.ssa Sabrina Argiolas sin dall’anno 1999 svolge le funzioni di magistrato onorario,
prima in qualità Vice Procuratore Onorario presso la Procura della
Repubblica di Palermo e dal 2005 in qualità di Giudice Onorario di
Tribunale presso il Tribunale di Palermo, ove tutt’ora esercita le sue
funzioni in modo esclusivo. Per la situazione determinatasi nel periodo
2010-2012 – per il carico lavorativo e l’impegno richiestole, venendo
meno la stessa possibilità materiale di continuare a dedicarsi in modo
continuativo allo svolgimento della professione di Avvocato, richiedeva
la cancellazione dall’Albo Avvocati del Consiglio dell’Ordine di Termini
Imerese.
A seguito di elezioni straordinarie, indette a seguito dell’emissione del D.L.vo 31
maggio 2016 n. 92 e svoltesi nei giorni 24-25 luglio 2016, veniva eletta in rappresentanza
dei Giudici Onorari di Pace del Distretto di Palermo, quale componente
della Sezione Autonoma del Consiglio Giudiziario della Corte d’Appello
di Palermo, sino al 5 ottobre 2020.