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12 febbraio 2024

LA MAGISTRATURA ONORARIA E LA PREVISIONE DI UN CONCORSO AD HOC- di Sabrina Argiolas*

 

 

Nonostante i magistrati onorari di Tribunale da oltre vent’anni smaltiscano le gravi pendenze del carico giudiziario, garantendo una produttività statistica ben superiore al 50 %, è bastata un articolo della bozza del nuovo decreto sul Pnrr per dare il via ai numerosi comunicati che, oltre a teorizzare profili di illegittimità costituzionale, esprimevano chiare valutazioni denigratorie nei confronti dei magistrati onorari da parte delle associazioni dei magistrati professionali e delle associazioni della classe forense.

Ed il tutto largamente diffuso ed amplificato sia da quotidiani e che da riviste specializzate.       

La causa scatenante può essere ricondotta ad una bozza del nuovo decreto sul Pnrr, circolata nella tarda serata del 31.01.2024, ove all’art. 27 viene previsto che <<al fine di assicurare il raggiungimento degli obbiettivi>> si autorizza il Ministero della Giustizia a <<bandire nell’anno 2024 un concorso straordinario per il reclutamento di magistrati onorari>>, da assegnare ai Tribunali ove si manifestano le maggiori carenze di organico; si tratterebbe di un concorso costituito da una prova scritta e riservato ai circa 4.000 magistrati onorari, tra giudici onorari e vice procuratori onorari, con almeno 6 anni di esercizio nelle funzioni, senza demerito, senza essere stati revocati o incorsi in sanzioni disciplinari. I vincitori sarebbero esentati dal tirocinio di 18 mesi.

Naturalmente, la soluzione della questione non potrà fare riferimento al D.L.vo Luogotenenziale n. 352 del 30 aprile 1946 ed al D. L.vo del Capo provvisorio dello Stato n. 1601 del 23 dicembre 1947, con il quale tra il 31 dicembre del 1946 e il 7 dicembre del 1947 furono immessi senza concorso dapprima 200 tra vicepretori onorari e laureati in giurisprudenza (scelti tra quelli con alte votazioni) e poi altri 262, i cosiddetti “togliattini”, dal nome del Guardasigilli che firmò il decreto. All’epoca mancavano dall’organico oltre 1.000 magistrati sui 4.967 previsti e si intese in questo modo coprire la metà delle vacanze nei rispettivi ruoli di Pretore, Giudice e Sostituto Procuratore, in attesa dei 335 uditori che presero servizio con i successivi bandi di concorso.

Non vi è dubbio che l’art. 106 primo comma della Costituzione, laddove stabilisce che le <<nomine dei magistrati hanno luogo per concorso>>, esprima la chiara scelta del Costituente per la regola generale secondo cui i magistrati ordinari – i quali, istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario, esercitano la funzione giurisdizionale – sono nominati a seguito dell’espletamento di un pubblico concorso; regola rispetto alla quale costituisce eccezione la possibilità prevista dal terzo comma della stessa disposizione, che, su designazione del CSM, siano chiamati all’ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d’esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

La suddetta regola generale del pubblico concorso è stata individuata come quella più idonea a concorrere ad assicurare la separazione del potere giurisdizionale dagli altri poteri dello Stato e la sua stessa indipendenza, a presidio dell’ordinamento giurisdizionale, posto dalla Costituzione, elemento fondante dell’ordinamento della Repubblica.

Il Costituente non ha, però, previsto in termini assoluti l’esclusività dell’esercizio della giurisdizione in capo alla magistratura nominata a seguito di pubblico concorso.

Infatti, il Costituente si è dovuto confrontare con una situazione di fatto che, già all’epoca e da lungo tempo, vedeva l’esercizio della giurisdizione anche da parte di una magistratura non già ordinaria, intesa come professionale nominata a seguito di concorso pubblico, ma onoraria, seppur nominata diversamente da quella attuale.

E la situazione che si é in concreto verificata, specchio della necessità sorta nell’amministrazione della Giustizia in conseguenza delle carenza di organico nei ruoli della magistratura professionale e del sempre maggiore aumento del contenzioso civile e penale registratosi nel tempo, ha determinato un sempre maggior impiego della magistratura onoraria, lasciata sino a pochi giorni fa – sotto la forte spinta di una procedura d’infrazione UE - in un quadro di precariato mortificante ed insoddisfacente.

É innegabile che da tempo ormai il “Sistema Giustizia” sia avvolto in un contesto critico che richiede non solo riforme in ambito processuale civile e penale, ma anche interventi sulle farraginose procedure concorsuali, possibilmente usufruendo delle risorse già pronte e disponibili, tali da renderle più adeguate ai tempi, in termini di celerità ed efficienza della pubblica amministrazione.

Le criticità esasperate dall’emergenza pandemica da COVID-19 e le condizioni dettate per il Pnrr non hanno fatto altro che evidenziare la crisi che già inesorabilmente era in atto nel “Sistema Giustizia”, richiedendo interventi tempestivi; pertanto, il Pnrr non ha determinato misure aggiuntive rispetto a quelle ordinarie.

Nessuna ipotesi di illegittimità costituzionale è stata sollevata in relazione alle ben note modifiche delle procedure dei concorsi pubblici, tendenti alla semplificazione e funzionali all’attuazione del Pnrr, per il rafforzamento della capacità amministrativa e dell’efficacia della Giustizia.

In particolare, nessuna pronuncia di illegittimità costituzionale ha colpito il Decreto Legge che riduceva il numero delle prove scritte per il concorso in magistratura nel periodo post COVID.

Nessuna ipotesi di illegittimità costituzionale è stata sollevata in relazione all’analoga disposizione, dettata nell’ambito della Legge n. 130/2022 per la riforma della giurisdizione tributaria per il reclutamento dei nuovi giudici tributari professionali mediante concorso. In particolare, nell’ambito della più generale riflessione contenuta nel Pnrr sulle criticità delSistema Paese” e sulle riforme “di contesto” necessarie per superarle, l’iniziativa legislativa si è indirizzata non solo verso le modifiche del processo civile e penale e dell’organizzazione degli uffici giudiziari, ma anche della giustizia tributaria con «interventi volti a ridurre il contenzioso tributario e i tempi della sua definizione». A tal fine deve osservarsi che con la Legge n. 130/2022 è stata prevista una riserva di posti in favore dei giudici tributari onorari per i concorsi che saranno indetti come magistrato tributario di ruolo, indicando tra i requisiti la presenza nel ruolo unico dei giudici tributari istituiti dalla Legge n. 183/11, con anzianità delle funzioni di almeno 6 anni.

Non appare comprensibile la riluttanza espressa dalle associazioni della magistratura e della classe forense ad applicare le procedure semplificate, legittime per ogni altro settore, alla magistratura onoraria, considerato l’enorme supporto quotidiano, costante nel corso di almeno vent’anni, utile a garantire ai cittadini una giustizia efficiente e celere. Già con il Parere del Consiglio di Stato reso in data 23.03.2017 n. 464/2017, rifacendosi all’esperienza legislativa del 1974 – con la Legge n. 217/1974 i vicepretori onorari venivano stabilizzati, conservando l'incarico a tempo indeterminato e con lo stipendio spettante ai magistrati di tribunale - veniva indicata al Legislatore la possibilità di percorrere la via breve, in particolari condizioni di emergenza; ma anche alla luce delle dichiarazioni rese in data 16 dicembre 2020 dal Presidente della Corte Costituzionale all’atto del suo insediamento, nonché della sentenza n. 41/2021 della stessa Corte Costituzionale, che auspicavano il progressivo assorbimento della magistratura onoraria nella magistratura ordinaria, il Legislatore veniva sollecitato ad un pronto intervento sul punto.  

Pertanto, non sussiste una questione d’illegittimità costituzionale in relazione al concorso ad hoc previsto dall’art. 27 della bozza di decreto sul Pnrr per i magistrati onorari, per il cui  status - oltre ai riconoscimenti della CEDU e della Corte di Giustizia Europea – l’Italia si ritrova nella grave condizione di essere sottoposta dalla Commissione Europea alla procedura d’infrazione.  

* La dott.ssa Sabrina Argiolas sin dall’anno 1999 svolge le funzioni di magistrato onorario, prima in qualità Vice Procuratore Onorario presso la Procura della Repubblica di Palermo e dal 2005 in qualità di Giudice Onorario di Tribunale presso il Tribunale di Palermo, ove tutt’ora esercita le sue funzioni in modo esclusivo. Per la situazione determinatasi nel periodo 2010-2012 – per il carico lavorativo e l’impegno richiestole, venendo meno la stessa possibilità materiale di continuare a dedicarsi in modo continuativo allo svolgimento della professione di Avvocato, richiedeva la cancellazione dall’Albo Avvocati del Consiglio dell’Ordine di Termini Imerese.
A seguito di elezioni straordinarie, indette a seguito dell’emissione del D.L.vo 31
maggio 2016 n. 92 e svoltesi nei giorni 24-25 luglio 2016, veniva eletta in rappresentanza dei Giudici Onorari di Pace del Distretto di Palermo, quale componente della Sezione Autonoma del Consiglio Giudiziario della Corte d’Appello di Palermo, sino al 5 ottobre 2020.