La Quinta Sezione penale ha affermato che le disposizioni di cui all’art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen. non sono applicabili in relazione all’atto di opposizione a decreto penale di condanna, posto che l’art. 461, comma 1, cod. proc. pen. richiama esclusivamente le modalità di presentazione dell’atto di impugnazione di cui all’art. 582 cod. proc. pen., e non anche la forma dell’impugnazione e i requisiti di ammissibilità previsti dall’art. 581 cod. proc. pen.