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08 febbraio 2024

L'omesso invito a cessare la condotta delittuosa non integra concorso morale

 

Con la pronuncia n. 2880/2024, la prima sezione ha annullato un'ordinanza del Tribunale del riesame in cui i giudici di merito avevano ritenuto che integrasse concorso morale l'assenza di "alcun elemento dal quale inferire che l'odierno indagato avrebbe invitato il fratello a cessare la condotta (diretta ad uccidere), ben potendo tale inerzia qualificata costituire indirettamente motivo di rafforzamento del proposito criminoso in capo all'autore materiale dei colpi"(sentenza al link)

La Corte di legittimità ha rilevato che <<in tema di concorso, ..., la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel delitto, va individuata nel fatto che la prima, che è la scienza che altri sta per commettere o commetta un reato, come tale, postulando che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, non basta a dar vita a una forma di concorso, laddove la condotta di partecipazione si manifesta, invece, in un comportamento che fornisce un contributo alla realizzazione del delitto, sia pure mediante il rafforzamento del proposito criminoso degli altri compartecipi o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti o che l'agente, per effetto della sua condotta idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della sua produzione (Sez. 1, n. 16310 del 16/12&2021, dep. 2022, Cacciola, n.m. Sez. 1, n. 40248 del 26/09/2012, Mazzotta, Rv. 254735 - 01; Sez. 1, n. 8193 del 06/07/1987, dep. 1988, Mango, Rv. 178884 - 01)>>. 

Ciò posto, << il giudice di merito è tenuto a motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare in termini specifici e adeguati sotto quale forma essa si sia manifestata e quale sia il rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi evidentemente confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà (così pressoché testualmente Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226101 - 01).>>

Nel caso di specie- per i giudici di legittimità- <<la motivazione resa dal Tribunale del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente, pure a fronte di una specifica deduzione della difesa sul punto, è carente>>. Ed infatti <<la ritenuta sussistenza del contributo concorsuale, "almeno di natura morale", si fonda esclusivamente sul fatto che "allo stato non emerge dalle indagini alcun elemento dal quale inferire che l'odierno ricorrente avrebbe invitato il fratello a cessare la condotta" e che questo integrerebbe una "inerzia qualificata" che ben potrebbe "costituire indirettamente" motivo di rafforzamento del proposito criminoso dell'autore materiale>>.