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29 luglio 2024

Pene sostitutive: avanti piano. E' un istituto nato male ed evoluto peggio.

Al 15.07.2024, secondo i dati ministeriali, le pene sostitutive riguardano 3.877 persone a fronte di 92.245 di soggetti in carico per misure (dati al 15.07.2024 al link). Si tratta di numeri modesti per una forma di esecuzione delle pene che avrebbe dovuto limitare il fenomeno dei liberi sospesi, definendo la questione della pena concretamente da eseguire già in fase cognitiva. Né vale invocare la "giovane età delle pene sostitutive", infatti le altre misure continuano a rivestire un maggior appeal: al riguardo basti pensare che da quando sono state introdotte le pene sostitutive l'intero "comparto" delle misure è cresciuto da 73.982 a 92.245 (dati al 31.12.2022)

Chi segue questo blog, sa che sosteniamo come la riforma delle pene (tipologia, prevedibilità, controllo sulla motivazione) sia centrale per il sistema penale italiano e per tale motivo ci pare che il tema delle pene sostitutive sia un'occasione di riforma mancata.

Anzitutto, per come scritto dal Professor Manna (post al link)si dovevano riformare le pene principali, lasciando a quelle detentive un ruolo meramente residuale, invece, non soltanto è rimasto intonso il sistema delle sanzioni principali, introducendo soltanto un meccanismo sostituivo delle stesse, ma di fatto questo è stato  rimesso alla buona volontà della difesa, soprattutto dopo la riforma dell'art. 545 bis 1 comma c.p.p., per come dimostrano anche recenti protocolli.

Inoltre, si è previsto un meccanismo in cui la difesa sollecita una sostituzione della pena detentiva, tendenzialmente prima ancora della condanna e talora rinunciando financo all'impugnazione di merito. Invero l'imputato rinuncia in ogni caso ad una rivalutazione delle pronunce di condanna alla pena sostituiva del lavoro di pubblica utilità o della pena pecuniaria (nostro post e sentenza Cassazione al link), senza neppure conoscere le ragioni della condanna, anzi di fatto prima ancora della condanna, per come si comprende leggendo il novellato art. 545 bis in controluce.

Peraltro in un'ottica difensiva non convince troppo la conciliabilità tra la tesi volta a negare la responsabilità del reo e un attivo lavoro di reperimento e produzione di documenti volti a convincere il giudice a sostituire la pena.

In sintesi: anche a volere mantenere l'attuale sistema delle pene, andrebbe differita la richiesta di pene sostitutive al momento processuale successivo al deposito delle motivazione, ciò per rendere il sistema maggiormente compatibile con le garanzie difensive e complessivamente più razionale.