La
Corte di cassazione ha precisato che, in presenza di più provvedimenti
emessi da giudici diversi, al fine di determinare il giudice
dell'esecuzione competente, non dovrà tenersi conto della sentenza di
proscioglimento per messa alla prova di cui all'art.
464-septies cod. proc. pen., poichè questa non apre alcuna procedura
davanti al giudice
dell'esecuzione (sentenza al link)