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08 ottobre 2024

Sospensione condizionale subordinata a obbligo di demolire. Entro quale termine si deve adempiere ?

 

La terza sezione penale ha precisato che ove il giudice abbia subordinato il beneficio della sospensione condizionale alla demolizione delle opere abusive, non fissando però il termine entro cui adempiere, la demolizione <<deve comunque essere eseguita entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, posto che tale termine è desumibile dai parametri della disciplina urbanistica prevista dall'art. 31 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Sez. 3, n. 13745 del 08/03/2016, Annunziata, Rv. 266783 - 01; Sez. 3, n. 22258 del 28/04/2016, Leone, Rv. 267358 - 01, che ha ribadito che "In tema di reati edilizi, nel caso in cui il giudice fissi il termine per adempiere all'obbligo di demolizione del manufatto abusivo, cui è subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena, non trova applicazione quello di novanta giorni, richiamato dall'art. 31 d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, che invece opera nel caso in cui in sentenza non sia stato fissato alcun termine)". (provvedimento al link) 

Si rammenti che le Sezioni Unite nella sentenza n. 37503 del 2022  avevano affermato che  "in caso di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di un obbligo risarcitorio, il termine entro il quale l'imputato deve provvedere allo stesso, che costituisce elemento essenziale dell'istituto, va fissato dal giudice in sentenza ovvero, in mancanza, dal giudice dell'impugnazione, anche d'ufficio, o da quello dell'esecuzione, fermo restando che, ove non venga in tal modo fissato, lo stesso viene a coincidere con la scadenza dei termini di cinque o due anni previsti dall'art. 163 cod. pen. decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza".