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07 ottobre 2024

Le SS.UU. precisano la regola del 270 c.p.p. (edizione 2020-2023)

 

Il massimo collegio di legittimità è stato adito per risolvere la seguente questione di diritto:

"Se la disciplina del regime di utilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti diversi di cui all'art. 270, comma 1, cod. proc. pen., nel testo introdotto dal decreto legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7, ed anteriore al decreto legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, operi soltanto nel caso in cui il procedimento nel quale siano compiute le captazioni e il procedimento diverso siano stati iscritti successivamente al 31 agosto 2020, ovvero nel caso in cui solo quest'ultimo sia stato iscritto dopo tale data".

Per intendersi il quesito di diritto si appuntava sulla versione dell'art. 270 1 co. che prevedeva una doppia eccezione al divieto di utilizzabilità in procedimenti diversi: 
- rilevanza e indispensabilità per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza; 
- rilevanza e indispensabilità per l'accertamento dei reati di cui all'art. 266, 1 co., c.p.p. (quest'ultima deroga è poi venuta meno).

Questa norma è entrata in vigore al 31.08.2020 ed è rimasta invariata sino all'intervento del d.l. 10.08.2023. 

Un'apposita disposizione transitoria prevedeva che il novum normativo si applicasse ai procedimenti iscritti successivamente al 31.08.2020. Il sintagma procedimenti ha suscitato delle perplessità, giacchè il disposto dell'art. 270 fa riferimento a distinti procedimenti: quello in cui è avvenuta la captazione e quello in cui se ne vuole fare uso. Dunque ci si è chiesti, ai fini dell'applicazione del regime di utilizzabilità dell'art. 270 c.p.p., alla data di iscrizione di quale procedimento debba farsi riferimento. 

Le Sezioni Unite, hanno risposto al precedente quesito, affermando il seguente principio di diritto:

"la disciplina del regime di utilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti diversi, di cui all'art. 270, comma 1, cod. proc. pen. - nel testo introdotto dal d.I. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7 ed anteriore al decreto legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 8 ottobre 2023, n. 137, opera ove il procedimento nel quale sono state compiute le intercettazioni sia stato iscritto successivamente al 31 agosto 2020", rimanendo invece irrilevante la data di iscrizione del procedimento in cui si intenda utilizzare l'esito della captazione.(sentenza al link)