Per la quinta sezione della Corte di cassazione, la querela priva di autentica, per quanto depositata da un avvocato esplicitamente delegato al deposito e che abbia firmato digitalmente al fine di procedervi, è inesistente.
Nel caso di specie, l'avvocato, non difensore, era stato delegato al deposito e vi aveva proceduto a mezzo pec, apponendo la sua firma digitale. Tuttavia tale procedura non integra una forma di autentica, non provenendo da un difensore e pertanto la querela risultava recapitata in violazione delle regole di cui all'art. 337 comma 1, secondo cui ai fini del recapito della querela è necessaria la sottoscrizione autenticata (sentenza al link).