La sesta sezione della Corte di Cassazione ha ritenuto che l'illecito amministrativo ascrivibile all'Ente si estingue a seguito di cancellazione della società interessata dal registro delle imprese. La Corte, rivedendo poi un precedente indirizzzo, ha considerato che a tal fine non rileva se la cancellazione sia "fisiologica" (cancellazione della
società a seguito di chiusura della procedura fallimentare: Sez. 2, n. 41082 del
10/09/2019, Starco s.r.I., Rv. 277107) o "fraudolenta", ovverosia predisposta per
eludere le sanzioni conseguenti agli eventuali illeciti posti in essere nel suo
interesse o a suo vantaggio (Sez. 5, n. 25492 del 27/04/2021, Mungari, Rv.
281600; Sez. 2, n. 37655 dell'8/06/2023, Barnaba, non mass.) (sentenza al link)
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