19 dicembre 2024

Responsabilità enti: la cancellazione, dopo la liquidazione, estingue l'illecito amministrativo.




La sesta sezione della Corte di Cassazione ha ritenuto che l'illecito amministrativo ascrivibile all'Ente si estingue a seguito di cancellazione della società interessata dal registro delle imprese. La Corte, rivedendo poi un precedente indirizzzo, ha considerato che a tal fine non rileva se la cancellazione sia "fisiologica" (cancellazione della società a seguito di chiusura della procedura fallimentare: Sez. 2, n. 41082 del 10/09/2019, Starco s.r.I., Rv. 277107) o "fraudolenta", ovverosia predisposta per eludere le sanzioni conseguenti agli eventuali illeciti posti in essere nel suo interesse o a suo vantaggio (Sez. 5, n. 25492 del 27/04/2021, Mungari, Rv. 281600; Sez. 2, n. 37655 dell'8/06/2023, Barnaba, non mass.)  (sentenza al link)

Ultima pubblicazione

Se sia appellabile dall'imputato la sentenza di proscioglimento, emessa ex art. 131-bis cod. pen. per un reato punito con pena alternativa, che abbia condannato il medesimo al risarcimento del danno in favore della parte civile. Atti alla Corte Costituzionale

  La Corte ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli articoli 3, 24, 111 e 117 Cost., quest'ultimo in...

I più letti di sempre