DECRETO 27 dicembre 2024, n. 206
Regolamento concernente modifiche al decreto 29 dicembre 2023, n. 217 in materia di processo penale telematico. (24G00226) (GU Serie Generale n.304 del 30-12-2024) note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/12/2024
Lo avevamo anticipato, ma è ora ufficiale: il doppio binario è rinviato con varie scadenze e in relazione ai vari atti e uffici.
Il comma 9 ha prorogato l'utilizzo della pec per l'invio telematico.
Qui il testo del regolamento che troverete in G.U al link.
Modifiche all'articolo 3
del decreto 29 dicembre 2023, n. 217
1. L'articolo 3 del decreto 29 dicembre 2023, n. 217 e' sostituito
dal seguente:
«Art. 3 (Disposizioni in materia di individuazione degli uffici
giudiziari penali e delle tipologie di atti del procedimento penale
per cui possono essere adottate anche modalita' non telematiche di
deposito. Termini di transizione al nuovo regime). -
1. Salvo quanto
disposto dai commi 2, 3 e 4, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il
deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei
soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con
modalita' telematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di
procedura penale, nei seguenti uffici giudiziari penali:
a) procura della Repubblica presso il tribunale ordinario;
b) Procura europea;
c) sezione del giudice per le indagini preliminari del
tribunale ordinario;
d) tribunale ordinario;
e) procura generale presso la corte di appello, limitatamente
al procedimento di avocazione.
2. Sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali
indicati dal comma 1, lettere a), b) e c), il deposito da parte dei
soggetti abilitati interni di atti, documenti, richieste e memorie,
diversi da quelli relativi ai procedimenti di cui al libro V, titolo
IX, e di cui al libro VI, titoli II, V e V-bis del codice di
procedura penale, a quelli di archiviazione di cui agli articoli 408,
409, 410, 411 e 415 del codice di procedura penale, nonche' alla
riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 del codice di
procedura penale, puo' avere luogo anche con modalita' non
telematiche.
3. Sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali
indicati dal comma 1, lettere c) e d), il deposito da parte dei
soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e
memorie, nei procedimenti regolati dal libro IV del codice di
procedura penale e in quelli relativi alle impugnazioni in materia di
sequestro probatorio, puo' avere luogo anche con modalita' non
telematiche.
4. Fermo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, sino al 31 marzo
2025 puo' avere, altresi', luogo anche con modalita' non telematiche
l'iscrizione da parte dei soggetti abilitati interni delle notizie di
reato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale nonche'
il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei
soggetti abilitati interni ed esterni relativi al procedimento di cui
al libro VI, titoli I, III e IV del codice di procedura penale.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2027, il deposito di atti,
documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati
interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalita' telematiche,
ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale, anche
nei seguenti uffici giudiziari penali:
a) Ufficio del giudice di pace;
b) procura della Repubblica presso il tribunale per i
minorenni;
c) tribunale per i minorenni;
d) tribunale di sorveglianza;
e) corte di appello;
f) procura generale presso la corte di appello;
g) Corte di cassazione;
h) Procura generale presso la Corte di cassazione.
6. Sino al 31 dicembre 2026, negli uffici indicati dal comma 5,
lettere a), e) ed f) il deposito da parte dei soggetti abilitati
esterni di atti, documenti, richieste e memorie puo' avere luogo
anche con modalita' telematiche.
7. Sino alla medesima data di cui al comma 6, negli uffici
giudiziari penali indicati dal comma 5 il deposito da parte dei
soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e
memorie puo' avere luogo anche con modalita' telematiche, previo
provvedimento che attesti la funzionalita' dei sistemi informatici
adottato dal Capo del Dipartimento dell'innovazione tecnologica della
giustizia del Ministero della giustizia e pubblicato sul suo Portale
dei servizi telematici.
8. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche ai
procedimenti in materia di misure di prevenzione ed alle fasi
disciplinate dai libri X e XI del codice di procedura penale.
9. Rimane consentito ai difensori il deposito mediante posta
elettronica certificata come disciplinato dall'articolo 87-bis del
decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 per tutti i casi in cui
il deposito puo' avere luogo anche con modalita' non telematiche.».