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23 gennaio 2025

Messa alla prova: il tribunale di Firenze dubita della legittimità costituzionale del divieto di seconda concedibilità




Il Tribunale di Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale in merito alla previsione (art. 168-bis c. 4 c.p.) secondo cui "la sospensione del procedimento con messa alla prova non può essere concessa più di una volta".


L’ordinanza di rimessione denuncia la violazione del principio di presunzione di non colpevolezza nonché quella del principio di ragionevolezza (quest'ultima anche in relazione alla mancanza di analogo divieto rispetto a istituti quali l’applicazione della pena su richiesta, l’oblazione, il decreto penale e l’estinzione del reato a seguito di condotte riparatorie). 


La questione è sollevata anche  con riferimento al divieto di concessione del beneficio un’ulteriore volta pur dopo che siano decorsi tre anni dalla sentenza di proscioglimento per estinzione del reato per l’esito positivo della messa alla prova.


L’ordinanza di rimessione n. 229/2024 al link