La Corte ha chiarito che non è onere dell' imputato (appellante) fornire indicazioni sulle proprie condizioni economiche, al fine di consentire al giudice la valutazione sulla sua solvibilità, per procedere alla sostituzione della pena sostituiva. Infatti- hanno aggiunto i giudici di legittimità- <<se per un verso le deduzioni e produzioni dell'imputato possono guidare la valutazione discrezionale del giudice sulla quantificazione della pena pecuniaria, avuto riguardo alla individuazione del valore giornaliero, per altro verso l'assenza di tali informazioni non può determinare una sorta di decadenza dal diritto di ottenere la sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, considerato che, secondo quanto disposto dall'art. 545-bis, comma 2, cod. proc. pen., al fine di decidere sulla sostituzione della pena detentiva e sulla scelta 4 della pena sostitutiva ai sensi dell'articolo 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni relative, il giudice può acquisire dall'ufficio di esecuzione penale esterna e, se del caso, dalla polizia giudiziaria tutte le informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita, personali, familiari, sociali, economiche e patrimoniali dell'imputato».(sentenza al link). Identico principio si rinviene in altro precedente di legittmità (pronuncia al link).