Rispetto al danneggiamento di “cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici", la Corte di legittimità ha precisato che solo nel caso in cui il fatto sia commesso su cose esposte per necessità o consuetudine alla pubblica fede è stata prevista la punibilità a querela, mentre il delitto rimane punibile d’ufficio nelle altre ipotesi previste dall’art. 625 n. 7 cod. pen., compreso quindi l’ipotesi in cui il fatto sia stato commesso su cose destinate a pubblico servizio o pubblica utilità.(sentenza al link)