20 giugno 2025

Danneggiamento di “cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici", quale procedibilità ?

Rispetto al danneggiamento di “cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici", la Corte di legittimità ha precisato che solo nel caso in cui il fatto sia commesso su cose esposte per necessità o consuetudine alla pubblica fede è stata prevista la punibilità a querela, mentre il delitto rimane punibile d’ufficio nelle altre ipotesi previste dall’art. 625 n. 7 cod. pen., compreso quindi l’ipotesi in cui il fatto sia stato commesso su cose destinate a pubblico servizio o pubblica utilità.(sentenza al link)

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Se sia appellabile dall'imputato la sentenza di proscioglimento, emessa ex art. 131-bis cod. pen. per un reato punito con pena alternativa, che abbia condannato il medesimo al risarcimento del danno in favore della parte civile. Atti alla Corte Costituzionale

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