La Sesta Sezione penale, in tema di delitti contro l’ordine pubblico, ha affermato che, ai fini dell’integrazione del delitto di scambio elettorale politico-mafioso di cui all’art. 416-ter cod. pen., non è necessario che il soggetto agente rivesta la qualità effettiva di candidato, in quanto la norma incriminatrice richiede soltanto che l’accordo tra chi accetta la promessa di procurare voti e il procacciatore di essi sia realizzato in funzione del voto da esprimere in una determinata e prossima competizione elettorale, ma non che il patto illecito intervenga nell’imminenza della consultazione elettorale e, segnatamente, dopo la convocazione dei comizi elettorali.