La VI sezione di legittimità, nel ribadire le regole delle SS.UU. Cavallo (Sez. U, n. 51 del 28/11/2019, Cavallo, Rv. 277395), secondo cui il divieto di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate non opera con riferimento agli esiti relativi ai reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata ab origine disposta e sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen., hanno precisato che la connessione deve essere <<relativa a quanto accertato, e non con alla mera prospettazione astratta, formulata dal giudice, nel momento in cui l'autorizzazione è stata resa (Sez. 6, n. 29194 del 19/01/2021, Rega, Rv. 281824)>> (sentenza al link)