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29 ottobre 2020

Tieni il tempo ... Sulla durata (indefinita) delle indagini preliminari: il controllo giurisdizionale

Ci siamo più volte occupati, su questo blog, del tema dei termini di durata massima delle indagini preliminari e del controllo giurisdizionale (Giudizio immediato: un caso sull'inosservanza dei termini ...)
Torneremo a farlo domani con un'interessante ordinanza del GIP di Palermo che ha rigettato la richiesta di proroga della Procura Generale, che aveva avocato le indagini.


Il caso di oggi riguarda un procedimento penale nel quale il pubblico ministero, a distanza di anni dall'iscrizione - peraltro a modello 44 -, e dopo aver chiesto per ben due volte la proroga dei termini di indagine, presenta (link 👉) richiesta di archiviazione con la seguente motivazione: <<oltre alla denuncia querela nessun elemento è stato acquisito nel corso delle indagini preliminari atteso che la polizia giudiziaria delegata non ha fatto pervenire gli esiti degli accertamenti neanche a seguito di sollecito ...>>.
Com'è agevole osservare, tra le ipotesi di archiviazione previste dal codice di rito non rientra né la difficoltà allo svolgimento delle indagini, né l'omessa risposta della polizia giudiziaria al pubblico ministero delegante. 
Se, come riteniamo, la premessa è corretta, il caso presenta aspetti di "singolarità", giacché il Gip dovrebbe rigettare la anomala richiesta del pubblico ministero, concedendo un tempo supplementare necessario a consentire di "raccogliere" quegli elementi di indagine che, nonostante i solleciti effettuati ai delegati, sono ancora mancanti al suo fascicolo. Tuttavia in tal modo si realizzerebbe di fatto un meccanismo di proroga delle indagini, non previsto dal codice.  
Siamo dunque in presenza di un conflitto: da un lato, gli interessi  (pubblico e della persona offesa) all'accertamento del fatto, che appaiono frustrati dall'inefficienza del sistema e dal decorso del tempo, dall'altro il diritto del "potenziale" indagato a non essere sottoposto ad un'indagine per fatti assai risalenti e per un tempo assai più ampio di quello previsto dal codice. 
Al GIP, posto davanti al predetto conflitto, il compito di controllare sul rispetto dei termini, posto che nessuno può essere indagato per un tempo indefinito.