Sezioni

Sezioni

23 ottobre 2023

Obbligo di elezione di domicilio in capo all'assente per ricorrere in Cassazione ? Per la seconda sezione non sussiste, ma meglio non rischiare.



La seconda sezione (sent. n. 40824 Anno 2023, dep. 06.10.23 relatore Nicastro)  della Suprema corte, investita di una questione di legittimità costituzionale dell'art. 581 1 co. quater c.p.p. nella parte in NON esclude dall'obbligo di elezione di domicilio, che grava in capo all'assente, «il ricorso per Cassazione avverso il rigetto della richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p.», ha affermato, per quel che qui interessa, che la questione era irrilevante.  (sentenza al link)

 La Corte ha osservato che il testo dell'art. 581 1 co. quater  nell'inciso finale richiede «la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio». Orbene, <<quest'ultimo atto non è contemplato nel giudizio di legittimità, la cui disciplina non prevede la notificazione di un decreto di citazione a giudizio dell'imputato. Gli atti preliminari al giudizio di legittimità prevedono, in effetti, soltanto l'avviso ai difensori della data dell'udienza in cui è stata fissata la trattazione del ricorso (art. 610, comma 5, cod. proc. pen.). Peraltro, nessun avviso viene dato all'imputato se non nel caso in cui egli non sia assistito da un difensore di fiducia o sia assistito da un difensore di fiducia non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (art. 613, comma 4, cod. proc. pen.)>>.

E' agevole notare che identico inciso (<<ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio>>) si rinviene nell'art. 581 I co. ter che disciplina la procura speciale per impugnare. Si deve dunque ritenere che la norma, per quanto allocata nelle disposizioni generali sulle impugnazioni, si riferisca al solo appello.   

Tuttavia, proprio venerdì scorso abbiamo dato atto di una sentenza di altra sezione della Corte di legittimità (sent. n. 39166/23 dep. 26.09, al linka mente della quale, non soltanto il ricorso nell' interesse dell'assente deve essere assistito dalla procura speciale di cui all'art. 581 1 quater c.p.p., ma il riferimento alla notifica del decreto di citazione a  giudizio, cui è finalizzata l'elezione di domicilio dell'assente, ben potrebbe intendersi in senso atecnico, posto che sussiste comunque la possibilità che l'avviso di fissazione udienza in Cassazione debba essere notificato alla parte direttamente (nostro post al link)