20 ottobre 2023

L'art. 581 comma I quater si applica anche per il ricorso in cassazione

 




La Quinta Sezione penale, in tema di impugnazioni, ha affermato che sono applicabili al ricorso per cassazione proposto dall’imputato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza, gli specifici oneri formali previsti dall’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., novellato dall’art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, posto che tale norma rientra tra le disposizioni generali relative alle impugnazioni, valevoli, in mancanza di indici normativi di segno contrario, anche per il ricorso per cassazione, non può essere intesa nel senso di consentire l’impugnazione di legittimità nell’interesse dell’imputato assente secondo un regime meno rigoroso di quello vigente per l’appello ed è funzionale a garantire a quest’ultimo l’esercizio consapevole del diritto di impugnazione.

La sentenza sembra “forzare” il dato letterale della norma.

La questione, peraltro, non è pacifica neppure tra le sezioni: lunedì prossimo daremo conto di un indirizzo opposto, e più aderente alla lettera della norma, seguito dalla seconda sezione penale.

È facile prevedere un prossimo intervento delle Sezioni Unite. Frattanto, è consigliata la prudenza.

Sentenza Numero: 39166, deposito del 26 settembre 2023 al link


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