La Sesta Sezione penale ha affermato che, ai fini della configurabilità del delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l’obbligo del genitore naturale di procurare i mezzi di sussistenza ai figli minori sorge con la nascita degli stessi, anche nel caso in cui il riconoscimento del loro “status” consegua all’accertamento giudiziale definitivo, che produce, pertanto, retroattivamente i propri effetti.