La Seconda Sezione penale ha affermato che il provvedimento con cui il giudice, ai sensi dell’art. 24-bis cod. proc. pen., rimette alla Corte di cassazione la questione concernente la competenza per territorio non ha effettivo sospensivo rispetto al processo, in ragione dell’applicabilità al rinvio pregiudiziale della previsione di cui all’art. 30, comma 3, cod. proc. pen. (In motivazione, la Sezione ha aggiunto che non è abnorme il provvedimento con cui il giudice, all’esito della rimessione alla Corte di tale questione, disponga, “ex officio” e fuori udienza, la prosecuzione del giudizio dinanzi a sé).
La sentenza Cass. pen., sez. II, n. 36768/2023 al link