Dalla lettura della sentenza che si annota risulta che dalle
captazioni autorizzate in un'indagine per omicidio emergevano occasionalmente
delle condotte di induzione alla prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.) e
favoreggiamento della prostituzione (art. 3 L. 75/1958). Di
talché, in data successiva al 31.08.2020, si procedeva all'iscrizione in
distinto procedimento di tali ulteriori ipotesi delittuose, non ricorrendo
peraltro nessuna ipotesi di connessione tra il reato di omicidio
e le altre fattispecie delittuose.
In
occasione dell’udienza preliminare taluni degli imputati chiedevano di essere
giudicati nelle forme del giudizio abbreviato.
Si poneva
all'evidenza il tema, ex art. 270 c.p.p., della utilizzabilità delle
captazioni disposte nel procedimento per omicidio nel diverso giudizio.
Al
riguardo giova anzitutto premettere che per il GUP palermitano la
questione della utilizzabilità delle intercettazioni in un diverso procedimento
<<può essere rilevata anche nell'ambito del giudizio abbreviato,
trattandosi di ipotesi di inutilizzabilità c.d. patologica>>,
così come già sostenuto nelle richiamate sentenze di legittimità 28790/20 e
542/2016.
Ciò
posto, il Giudice dell'udienza preliminare ha affrontato la questione di quale
versione dell'art. 270 c.p.p. regolasse la fattispecie.
Invero il
previgente testo della norma, a mente del quale <<i risultati delle intercettazioni non possono essere
utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti,
salvo che risultino indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è
obbligatorio l’arresto in flagranza>>, è stato sostituito dal d.l. 161/2019, con il seguente: <<i risultati delle intercettazioni non possono essere
utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti,
salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l’accertamento di delitti
per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza e dei reati
di cui all'art. 266, comma 1>>.
Tuttavia,
la novella, giusta la previsione dell'art. 2 del citato d.l., si applica
soltanto <<ai procedimenti penali iscritti successivamente al
31.08.2020>>. Ma la norma non ha chiarito se la locuzione si riferisca ai procedimenti
in cui è stata disposta l’attività di captazione o a quelli in cui si ponga la
questione della utilizzabilità degli esiti della medesima.
Ora, nel caso di specie, il procedimento per omicidio
era stato iscritto anteriormente a tale data, mentre il procedimento in cui si
faceva questione della utilizzabilità delle captazioni era stata iscritto posteriormente.
Con due
sentenze "gemelle" della quinta sezione (stese dal medesimo relatore,
nel medesimo giorno) la Corte di legittimità ha ritenuto che il riferimento al
31.08.2020 valga rispetto alla iscrizione del procedimento nel cui ambito si
intenda utilizzare la captazione (cfr. Cass. sez. V 20.07.2022, nn. 37169 e
37911).
Il GUP
tuttavia non ha condiviso tale arresto, ritenendo che l'espressione <<procedimenti
penali iscritti successivamente al 31.08.2020>> si riferisca
alle indagini in cui le intercettazioni sono state disposte.
Pertanto
nel caso di specie, la versione applicabile dell'art. 270 c.p.p. è quella
anteriormente vigente, con la conseguenza che i risultati delle captazioni
disposte per perseguire l'omicidio potevano essere utilizzate per scrutinare il
delitto di prostituzione minorile, per il quale è obbligatorio l'arresto in
flagranza (art. 380, comma 2, lett. d c.p.p.), ma non quello di induzione alla
prostituzione, per il quale non è prevista analoga misura precautelare.
In ogni
caso, il Giudice territoriale ha ritenuto che, anche a volere accedere alla
diversa opzione ermeneutica, le intercettazioni rimarrebbero comunque
inutilizzabili per accertare il reato di induzione alla
prostituzione.
Invero,
il GUP giungeva a tale soluzione prendendo nuovamente le distanze dalle citate sentenze
gemelle.
Gli
arresti di legittimità ritengono che la locuzione <<per l’accertamento
di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza e dei
reati di cui all'art. 266, comma 1>> abbia esteso il catalogo di
procedimenti diversi in cui sarebbe utilizzabile l'intercettazione, essendo
sufficiente il ricorrere dell'uno o dell'altro requisito.
Diversamente
il giudice palermitano, attraverso una lettura centrata sulla ratio dell'art.
270 c.p.p., ha ritenuto che la novella abbia ridotto l'area di utilizzabilità
delle intercettazioni in altro procedimento, prevedendo il concorso dei due
requisiti. Sulla scorta di tale lettura dell'art. 270 c.p.p., nel caso di
specie nulla sarebbe cambiato, posto che il delitto di favoreggiamento
della prostituzione rientra tra quelli previsti dall'art. 266
c.p.p., ma per il suo autore non previsto l'arresto obbligatorio in
flagranza (sentenza al link)