La Sesta Sezione penale, in tema di rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza territoriale ex art. 24-bis cod. proc. pen., ha affermato che la Corte di cassazione, nell’esercizio del suo potere cognitivo, non è vincolata a un criterio riconducibile al principio della domanda, ma diviene giudice chiamato a definire tale competenza in relazione all’intero processo, sicché il materiale conoscitivo messole a disposizione e l’illustrazione delle questioni di diritto devono essere quanto più possibile completi, sì da consentirle di riconoscere, al di là del perimetro tracciato dalle eccezioni di parte o dal provvedimento di rimessione, eventuali ulteriori ipotesi di incompetenza per territorio determinate dalla connessione, in relazione ad altre imputazioni o ad altri imputati, diversi da quelli indicati.