La I sezione della Corte offre un quadro riassuntivo in materia di retrodatazione dei termini di custodia (sent. num. 38674/2023).
Invero al giudice di legittimità era stata posta la questione della retrodatazione dei termini di custodia rilevando la connessione, in ragione del vincolo della continuazione, tra i reati oggetto della misura cautelare de qua con quelli in relazione ai quali era stata applicata una precedente misura, nonchè rilevando l' anteriorità dei reati della misura in esame rispetto a quelli per cui era stata applicata la prima ordinanza custodiale.
Sul tema la Corte ha osservato che <<nell'interpretazione della norma di cui all'art. 297 cod. proc. pen., la giurisprudenza (Sez. U, n. 21957 del 22.3.2005, Rahulia, Rv. 231058; Sez. U, n.14535 del 19.12.2006, Librato, Rv. 235911) ha distinto il caso in cui le ordinanze cautelari siano state emesse nel medesimo procedimento dal caso concernente ordinanze emesse in procedimenti distinti>>.
Ciò posto, <<se le ordinanze cautelari sono emesse nello stesso procedimento, la retrodatazione dei termini della seconda ordinanza opera automaticamente se le ordinanze riguardano lo stesso fatto ovvero fatti diversi, connessi e commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza>>. Diversamente, <<nel caso in cui le ordinanze riguardino fatti diversi e non connessi, la retrodatazione opera solo se le prove del secondo reato erano desumibili dagli atti acquisiti al momento della prima ordinanza>>.
Nel caso in cui <<le ordinanze vengono emesse in diversi procedimenti e riguardano fatti diversi, la retrodatazione opera nel caso di fatti connessi, commessi anteriormente all'esecuzione della prima ordinanza e desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio per il primo reato, ovvero nel caso di fatti non connessi, commessi anteriormente all'esecuzione della prima ordinanza e desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio per il primo reato se i due procedimenti sono in corso davanti alla stessa autorità giudiziaria e la loro separazione può essere frutto di una scelta del pubblico ministero>>.
Dunque- ha sintetizzato la Corte- <<lo scrutinio giudiziale in ordine alla sussistenza, o meno, della fattispecie processuale della così detta retrodatazione dei termini di durata della misura cautelare richiede la verifica se trattasi di ordinanze emesse nello stesso ovvero in procedimenti diversi; la relazione tra i reati in ordine ai quali sono stati emesse le ordinanze: se trattasi dello stesso fatto ovvero di fatti diversi, in rapporto di connessione, o meno; il momento in cui il compendio indiziario relativo al secondo reato era venuto a conoscenza dell'autorità giudiziaria>> (sentenza al link)