Attraverso la modifica degli artt. 589 bis e 590 bis, il legislatore ha affiancato alle fattispecie di omicidio e lesioni stradali, quelle di omicidio e lesioni nautici (testo di legge al link).
L'introduzione delle nuove fattispecie ha reso necessaria anche la modifica delle aggravanti ex art. 589 ter e 590 ter, inerenti la fuga del conducente in caso di omicidio o lesioni stradali.
La nuova fattispecie sembra risentire di una cultura della frammentazione delle categorie generali, tanto penali che procedurali, sostituite da fattispecie particolari e microsistemi.