Sezioni

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09 aprile 2025

Secretazione atti di indagine ai sensi dell’art. 329, comma 3, cod. proc. pen. e limitazioni del diritto di difesa – Eccezione di nullità ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. – Condizioni.

 


La Seconda Sezione penale, in tema di indagini preliminari, ha affermato che la possibilità di secretare singoli atti, attribuita al pubblico ministero dall’art. 329, comma 1, cod. proc. pen. a tutela della segretezza dell’attività investigativa in corso di svolgimento, esclude che la formazione di atti probatori in parte secretati ne comporti l’inutilizzabilità in sede di giudizio abbreviato, ferma restando la facoltà dell’imputato di eccepire la compressione del diritto di difesa derivante dalla mancata piena conoscenza degli atti secretati, ove deduca un interesse processuale meritevole di tutela.

08 aprile 2025

Associazione e reati fine: condizioni per il continuato

 La prima sezione della Corte ha affermato che << l’unicità del disegno criminoso tra il reato associativo ed i diversi reati fine è configurabile solo quando questi ultimi - oltre a rientrare nell’ambito dell’attività del sodalizio criminoso e oltre ad essere finalizzati al suo rafforzamento - siano stati programmati, almeno a grandi linee, al momento dell'ingresso nell'associazione stessa (Sez. 1, n. 1534 del 09/11/2017, Giglia, Rv. 271984 - 01; cfr. anche Sez. 1, n. 39858 del 28/04/2023, Sallaj, Rv. 285369 - 01, in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso)>> (sentenza al link)

07 aprile 2025

Convegno sul traffico di stupefacenti, le slides del consigliere Toriello*.


Per gentile concessione del relatore, consigliere Michele Toriello, pubblichiamo le slides (al link) della sua relazione, tenuta al convegno "Il traffico di stupefacenti tra problemi teorici e nuovi orientamenti giurisprudenziali", organizzato dalla Camera penale di Trapani (locandina al link)  

* Magistrato in servizio presso l'ufficio del massimario e applicato presso la prima sezione della Corte di cassazione

04 aprile 2025

Detenzione di stupefacenti per uso personale: la Cassazione blocca l'esecuzione delle sentenze tedesche in Italia






Riconoscimento della sentenza irrevocabile di condanna ai fini della sua esecuzione in Italia – Necessario riferimento alle sole categorie di reato indicate nella lista della decisione quadro 2008/909/GAI – Sussistenza – Verifica dell’eventuale ricorrenza di un errore manifesto circa la categoria di reato indicato nel certificato dell’Autorità richiedente – Possibilità – Sussistenza – Fattispecie
L’esito in sintesi


La Sesta Sezione penale, n. 10395/2025 al link, in tema di rapporti giurisdizionali con Autorità straniere, ha affermato che la Corte di appello, nel riconoscere la sentenza irrevocabile di condanna ai fini della sua esecuzione in Italia, deve far riferimento solo alle categorie di reato indicate nella lista della decisione quadro 2008/909/GAI, indipendentemente dalla doppia punibilità del reato per cui è richiesto il riconoscimento, come previsto dall’art. 11 d.lgs. 7 settembre 2010, n. 161, che ha dato attuazione all’indicata decisione quadro, essendole, purtuttavia, consentita la verifica dell’eventuale ricorrenza di un errore manifesto circa la categoria di reato indicato nel certificato emesso dall’Autorità richiedente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che non rientrassero nella categoria di reato del “traffico illecito di stupefacenti”, fatta propria dalla decisione quadro 2008/909/GAI, le condotte tenute dagli autori al solo fine del consumo personale di droga).

Approfondimento
La sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Penale, riguarda il ricorso presentato contro la decisione della Corte di Appello di Catanzaro di riconoscere ed eseguire in Italia due sentenze di condanna emesse dalle autorità giudiziarie tedesche. Le sentenze condannavano l'interessato a 1736 giorni di reclusione per reati legati alla detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale, ai sensi dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990.

Punti chiave della sentenza:

  1. Ricorso per Cassazione: Il difensore dell'interessato ha presentato ricorso, sostenendo che la Corte di Appello ha erroneamente riconosciuto le sentenze tedesche, applicando la decisione quadro 2002/584/GAI, che riguarda il "traffico di stupefacenti", mentre i reati contestati riguardavano l'acquisto di stupefacenti per uso personale, esclusi dalla nozione di traffico illecito.

  2. Decisione Quadro 2008/909/GAI: La Corte di Cassazione ha esaminato il quadro giuridico della decisione quadro 2008/909/GAI, che regola il riconoscimento reciproco delle sentenze penali nell'UE, escludendo il controllo della doppia incriminabilità per alcuni reati, tra cui il "traffico illecito di stupefacenti". Tuttavia, la detenzione per uso personale non rientra in questa categoria.

  3. Errore Manifesto: La Corte ha stabilito che l'autorità giudiziaria italiana può verificare se lo Stato di emissione (in questo caso la Germania) abbia commesso un errore manifesto nel classificare il reato di detenzione per uso personale come "traffico illecito di stupefacenti". La Corte ha ritenuto che la detenzione per uso personale non rientri nella nozione di traffico illecito, come definito dalla decisione quadro 2004/757/GAI.

  4. Armonizzazione Europea: La Corte ha sottolineato che l'Unione Europea ha armonizzato solo minimamente le norme relative al traffico illecito di stupefacenti, escludendo esplicitamente le condotte finalizzate al consumo personale. Pertanto, le sentenze tedesche non possono essere riconosciute per i reati di detenzione per uso personale.

  5. Annullamento e Rinvio: La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro e ha rinviato il caso a un'altra sezione della stessa Corte per un nuovo giudizio. La Corte di Appello dovrà procedere al riconoscimento parziale delle sentenze, escludendo i reati di detenzione per uso personale, e informare le autorità tedesche per un eventuale ritiro del certificato di esecuzione.

ConclusioneLa sentenza della Corte di Cassazione ha stabilito che le condanne per detenzione di stupefacenti per uso personale non possono essere riconosciute ed eseguite in Italia in base alla decisione quadro 2008/909/GAI, poiché non rientrano nella nozione di "traffico illecito di stupefacenti". La Corte ha quindi annullato la decisione della Corte di Appello e rinviato il caso per un nuovo giudizio.

03 aprile 2025

Misure di prevenzione: la Cassazione respinge ricorso su credito professionale dopo sequestro auto – Fatture non sufficienti a provare il credito

 







Patrimoniali – Giudizio di verifica dei crediti – Crediti derivanti dall’esercizio della professione forense – Oneri gravanti in capo al richiedente l’ammissione al passivo di tali crediti – Indicazione – Ragioni.
L’esito in sintesi


La Sesta Sezione penale, (sentenza n. 10387/2025 al link) in tema di misure di prevenzione patrimoniale, ha affermato che nel caso in cui, nel procedimento incidentale di verifica, sia chiesta l’ammissione al passivo di un credito derivante dall’esercizio della professione forense, l’istante non può limitarsi ad allegare la fattura emessa, ma è tenuto a provare la concreta esistenza del proprio diritto, documentando l’effettività e la consistenza dell’attività svolta mediante parcella delle spese sostenute e delle prestazioni rese, debitamente sottoscritta e corredata del parere della competente associazione professionale, atteso che il giudizio sul punto si caratterizza per l’attribuzione al giudice di poteri officiosi di verifica funzionali a contemperare l’esigenza di tutela dei creditori con l’interesse pubblico ad evitare la surrettizia precostituzione di crediti di comodo finalizzati a far rientrare il proposto nel possesso della ricchezza di illecita provenienza.

Approfondimento

La sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Penale, riguarda il ricorso proposto da un avvocato contro la decisione del Tribunale di Roma di rigettare la sua richiesta di ammissione di un credito professionale nello stato passivo del procedimento di prevenzione nei confronti di un suo cliente. Il credito riguardava il sequestro e la successiva restituzione di un'autovettura.

Fatti principali:

  1. Sequestro e restituzione dell'autovettura: L'autovettura era stata sequestrata e poi restituita all'avvocato.

  2. Richiesta di ammissione al passivo: L'avvocato aveva richiesto l'ammissione del suo credito professionale, parzialmente soddisfatto con il trasferimento dell'autovettura, ma il Tribunale di Roma aveva rigettato la richiesta, ritenendo che non vi fosse prova sufficiente dell'esistenza di un credito maggiore rispetto al valore dell'auto.

  3. Fatture allegate: L'avvocato aveva allegato due fatture per un totale di 18.200 euro, emesse dopo il sequestro, ma il Tribunale le aveva ritenute insufficienti a provare il credito, considerandole mere documentazioni contabili.

Argomenti del ricorrente:

  • L'avvocato sosteneva che le fatture dimostrassero l'attività da lui svolta, mai contestata, e che fossero sufficienti a provare il credito.

Considerazioni della Corte:

  1. Infondatezza del ricorso: La Corte ha ritenuto infondato il ricorso, confermando la decisione del Tribunale.

  2. Verifica dei crediti nel procedimento di prevenzione: La Corte ha ribadito che il giudice della prevenzione ha il compito di verificare l'effettività dei crediti, assicurando la tutela dei terzi e prevenendo manovre collusive per sottrarre beni al sequestro.

  3. Insufficienza delle fatture: La Corte ha concordato con il Tribunale che le fatture, da sole, non costituiscono prova sufficiente dell'esistenza e della consistenza del credito, specialmente se emesse dopo il sequestro e senza ulteriori prove delle prestazioni effettivamente svolte.

  4. Mancanza di ulteriori prove: La Corte ha evidenziato che l'avvocato non ha fornito ulteriori prove, come un parere dell'associazione professionale, per dimostrare l'esistenza e l'ammontare del credito.

Decisione finale:

  • La Corte ha rigettato il ricorso e condannato l'avvocato al pagamento delle spese processuali.

02 aprile 2025

40^ anniversario della strage mafiosa di Pizzolungo. In memoria dei gemellini Asta e della madre Barbara Rizzo

 




Ricorre oggi il 40mo anniversario della strage mafiosa di Pizzolungo, l'attentato al magistrato Carlo Palermo nel quale morirono i gemellini Salvatore e Giuseppe Asta e la madre Barbara Rizzo.

Ricordiamo la strage pubblicando l’articolo a firma di Aaron Pettinari su "Antimafiaduemila" (link).

Le sentenze di condanna ai mandanti sono definitive, giusta l’ultima pronuncia della corte di cassazione (link). Ma rimane ancora molto da accertare sulla strage e sul movente (il magistrato Carlo Palermo era arrivato a Trapani da poco più di quaranta giorni, proveniente da Trento, quando vi fu l’attentato). “Una pista del possibile movente è indicata nella sentenza con la quale sono stati condannati Totò Riina, Vincenzo Virga e Balduccio Di Maggio. […] Carlo Palermo, […] era sulle tracce di un intreccio che legava mafia, trafficanti d’armi e massoni”.


01 aprile 2025

SS.UU. n. 9788/2025: il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. deve riguardare un errore di fatto e non di valutazione giuridica

 



La sentenza n. 9788/2025 (al link) della Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Penali, ha dichiarato inammissibile il ricorso perché presentato per un motivo non consentito. 
In sintesi, il ricorso non evidenziava un errore di fatto (un errore percettivo nella lettura degli atti), ma piuttosto un errore di valutazione giuridica (un'errata interpretazione delle norme processuali), il che non rientra nei motivi ammissibili per un ricorso di questo tipo. La Corte ha ribadito che l'errore di fatto, che può essere oggetto di ricorso, consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco nella lettura degli atti interni al giudizio, e che abbia influenzato il processo formativo della volontà, portando a una decisione diversa da quella che sarebbe stata presa senza l'errore.