Sezioni
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28 giugno 2024
Concorso dell'extraneus nel delitto di rivelazione di segreti d'ufficio. Il caso Pier Camillo Davigo. La sentenza di appello che conferma la condanna.
27 giugno 2024
❌ATTENZIONE - NOVITA'❌ SS.UU. : il termine a comparire in appello di 40 giorni si applicherà SOLTANTO per gli appelli depositati dall’ 1.07.2024
Ci siamo più volte occupati della questione su quale siano i termini a comparire in appello (20 o 40 giorni) dando atto del radicato contrasto insorto in seno alla corte regolatrice (link).
Le Sezioni Unite, investite della questione per assicurare la funzione propria della corte di legittimità, con due ordinanze di remissione, in esito alla camera di consiglio odierna, hanno statuito che <<la disciplina dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. , introdotta dall'art. 34 , comma 1, lett. g) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 , che individua in quaranta giorni il termine a comparire in appello nel giudizio di appello, è applicabile agli atti d'impugnazione proposti a far data dal 1 luglio 2024>>.
Pubblichiamo le informazioni provvisorie in attesa del deposito della motivazione (informazioni provvisorie nn. 9 e 10 al link).
Domicilio eletto presso il difensore: legittima la notifica a mezzo pec dell'atto destinato all'imputato
La terza sezione penale della Corte di cassazione ha statuito che il decreto di fissazione dell'udienza in Corte d'appello notificato tramite pec all'avvocato presso il cui studio l'imputato abbia eletto domicilio, con notifica pec effettuata sia in proprio che quale domiciliatario, non integra alcuna nullità.
E' dunque correttamente effettuata la notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza all'imputato che aveva eletto domicilio presso il difensore, tramite pec, a nulla rilevando eventuali discrasie nell'indicazione contenuta sul decreto di fissazione del luogo del domicilio.
Nel sistema in vigore di notificazione tramite pec, la notificazione degli avvisi e/o decreti nei confronti dell'imputato, che ha eletto domicilio presso il difensore, è correttamente eseguita mediante inoltro di una pec all'indirizzo di questi.
Scarica la sentenza al link
26 giugno 2024
La sentenza dell'ignaro imputato è ricorribile per cassazione prima del "ritrovamento" dell'imputato?
25 giugno 2024
Confisca per equivalente: solidarietà o ripartizione? La questione alle sezioni unite che decideranno il 26 settembre 2024
24 giugno 2024
Mandato di arresto europeo: procedura di consegna, da parte dello Stato di emissione, in conseguenza del mutamento del titolo cautelare – Conseguenze – Indicazione.
21 giugno 2024
E ci mancherebbe che fosse motivato! L'ABC di quel che resta del codice Vassalli ...
La Sesta Sezione penale ha affermato che il provvedimento emesso a norma dell’art. 554-ter, comma 3, cod. proc. pen., con cui il giudice monocratico, non sussistendo le condizioni per pronunziare sentenza di non luogo a procedere e non dovendosi definire il processo con rito alternativo, dispone la prosecuzione del giudizio dibattimentale ha natura di decreto e non di ordinanza, sicché non dev’essere necessariamente corredato da motivazione, non essendo questa espressamente richiesta dalla normativa processuale.
20 giugno 2024
Intercettazioni a carico di non indagati: la CEDU censura l'Italia.
Con una nuova sentenza pronunciata su ricorso del dr. Contrada, intercettato in un procedimento in cui non era indagato, la Corte europea ha stigmatizzato il nostro diritto per l'omessa previsione di mezzi di ricorso a tutela del terzo intercettato. Costui infatti non ha la facoltà di rivolgersi a un’autorità giudiziaria per ottenere un controllo efficace della legalità e della necessità della misura e per ottenere, se del caso, una riparazione appropriata.Tenuto conto di queste lacune, la Corte ha affermato che il diritto italiano non soddisfi il requisito relativo alla «qualità della legge» e non sia in grado di limitare l’«ingerenza» a quanto «necessario in una società democratica». (sentenza CEDU al link)
19 giugno 2024
Q.l.c. dell'art. 442 comma 2 bis nella parte in cui non prevede la possibilità di sospendere la pena ridotta per rinuncia all'appello
Il Gip di Nola, premesso che <<nessun appiglio normativo consente al giudice dell'esecuzione, nel rideterminare la pena ex art. 442 comma 2-bis c.p.p., di «adottare i provvedimenti conseguenti», ovvero di delibare il possibile riconoscimento della sospensione condizionale della pena nei confronti del condannato, ormai destinatario di una pena infrabiennale, stante il completo silenzio del legislatore sul punto>>, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 442 comma 2-bis c.p.p. nella parte in cui non prevede che il Giudice dell'esecuzione possa concedere la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, ove la diminuzione automatica di pena per la mancata impugnazione della sentenza di condanna emessa in sede di giudizio abbreviato comporti l'applicazione di una pena contenuta nei limiti di legge di cui all'art. 163 c.p. e ricorrendone gli ulteriori presupposti, per violazione degli artt. 3, 27, commi 1 e 3, 111, 117 Cost. in riferimento all'art. 6 CEDU. (ordinanza al link)
18 giugno 2024
Omessa o tardiva traduzione dell'ordinanza cautelare: le SS.UU. negano le garanzie che proclamano.
Le SS.UU., investite delle conseguenze dell'omessa o tardiva
traduzione dell'ordinanza cautelare personale, hanno statuito che <<l'ordinanza
di custodia cautelare personale emessa nei confronti di un imputato o indagato
alloglotta, ove sia già emerso che questi non conosca la lingua italiana, è
affetta, in caso di mancata traduzione, da nullità ai sensi
del combinato disposto degli artt. 143 e 292 cod. proc. pen. Ove, invece, non
sia già emerso che l'indagato o imputato alloglotta non conosca la lingua
italiana, l'ordinanza di custodia cautelare non tradotta emessa nei suoi
confronti è valida fino al momento in cui risulti la mancata conoscenza di
detta lingua, che comporta l'obbligo di traduzione del provvedimento in un
congruo termine; la mancata traduzione determina la nullità dell'intera
sequenza di atti processuali compiuti sino a quel momento, in essa compresa
l'ordinanza di custodia cautelare>>.
Tuttavia,
in entrambe le ipotesi le nullità si qualificano di ordine
generale a regime intermedio. Ne consegue che <<il soggetto
alloglotta che lamenta la violazione delle sue prerogative difensive, per
effetto della mancata traduzione del provvedimento restrittivo adottato nei
suoi confronti, non può semplicemente limitarsi a dolersi dell'omissione, ma,
in coerenza con la natura generale a regime intermedio delle nullità, che,
nella specie, vengono in rilievo, ha l'onere di indicare
l'esistenza di un interesse a ricorrere, concreto, attuale e verificabile, non
rilevando, in tal senso, la mera allegazione di un pregiudizio astratto o
potenziale (tra le altre, Sez. 2, n. 33455 del 20/04/2023, Mortellaro, Rv.
285186 - 01; Sez. 4, n. 4789 del 19/02/1992, Sità, Rv. 189947 - 01).
L'interesse a dedurre una tale patologia processuale, infatti, sussiste
soltanto se ed in quanto il soggetto alloglotta abbia allegato di avere subito,
in conseguenza dell'ordinanza non tradotta, un pregiudizio illegittimo».
Se
le ss.uu. hanno il merito di ripudiare l'orientamento che negava la ricorrenza
di alcun vizio dell'atto, in caso di omessa o tardiva traduzione, tuttavia è
criticabile l'aver onerato la parte di dimostrare un pregiudizio a seguito
della violazione del diritto alla traduzione. Se, a fronte della
lesione di un diritto, il soggetto leso viene gravato di oneri di deduzione e
probatori si finisce per alimentare il meccanismo lesivo. Ma in
ogni caso, a volere ragionare in termini di pregiudizio, nel caso di specie
pare davvero che esso sia in re ipsa. Invero la
suddetta violazione impedisce al ristretto di difendersi pienamente per
sottrarsi alla privazione della libertà: non pare si debba chiedere altro.
Peraltro l'adesione delle SS.UU. alla tesi secondo le nullità a regime intermedio possono essere utilmente invocate soltanto se si dimostri la ricorrenza di un'offesa (ulteriore rispetto alla violazione del paradigma legale) rischia di avere effetti a vasto raggio.
Insomma, si finisce per rinnegare le garanzie che si proclamano.
17 giugno 2024
Pena pecuniaria in sostituzione di pena detentiva? La sentenza NON è appellabile
Per la Corte tutte le pene sostitutive NON detentive sono inappellabili, in tal modo, con riguardo alla pena pecuniaria viene superato un precedente a SS.UU. che ineriva la ammenda sostitutiva. Per i giudici di legittimità una lettura sistematica dell'art. 593 c.p.p. consente di verificare che <<il legislatore ha inteso ampliare l'area dell'inappellabilità a tutte le pene sostitutive non detentive, confinando il regime di appellabilità alle sole pene sostitutive della semilibertà sostitutiva e della detenzione domiciliare sostitutiva, che invece incidono sulla libertà personale del condannato>>.
La sentenza n. 20573/2024 al link
14 giugno 2024
Delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente – Configurabilità nel caso di concorso pubblico per la designazione di un dirigente sanitario – Esclusione – Ragioni.
13 giugno 2024
Patteggiamento cd. allargato – Disposto di cui all’art. 444, comma 1, cod. proc. pen., novellato dall’art. 25, comma 1, lett. a), n. 1, d.lgs. n. 150 del 2022 – Accordo tra le parti per escludere pene accessorie obbligatorie – Legittimità
12 giugno 2024
La richiesta di trattazione orale contenuta nell'atto di impugnazione NON è valida
La Corte di appello di Lecce, sezione di staccata di Taranto, ha proceduto alla trattazione cartolare del giudizio di impugnazione, ritenendo inammissibile la richiesta di discussione orale contenuta nell'atto di appello.
A fronte di ciò la difesa ha dispiegato ricorso per cassazione, rilevando che non ricorre alcuna previsione di inammissibilità dell'istanza di trattazione orale proposta in seno all'atto di impugnazione e che, pur volendo ammettere che la modalità di presentazione utilizzata non fosse aderente al dettato normativo, s'imporrebbe una lettura costituzionalmente orientata della normativa in parola che comporterebbe l'accoglimento dell'istanza.
I Giudici di legittimità, dopo aver riportato il dato normativo ex art. 23-bis, d.l. 137/2020, conv. in I. 176/2020 (Disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19), hanno ritenuto che il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza impone che l'istanza possa essere presentata SOLTANTO a seguito della fissazione dell'udienza e quindi <<non può ritenersi validamente presentata una istanza di trattazione orale contenuta nell'atto di impugnazione>>. Peraltro la domanda di trattazione orale <<deve essere presentata ... per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi della corte d'appello>>.
Pertanto, la Corte di Cassazione, pur condividendo l'argomentazione difensiva secondo cui non è prevista alcuna causa di inammissibilità della domanda di trattazione orale formulata con l'atto di appello, hanno escluso che ricorresse alcuna nullità della sentenza, poichè tale istanza non era stata validamente formulata. Non si rinviene alcuna risposta alla deduzione difensiva secondo cui una lettura costituzionalmente orientata della normativa avrebbe dovuto condurre a ritenere legittima la richiesta di discussione orale inserita nell'atto di appello.(sentenza al link)
11 giugno 2024
MODIFICA PROGRAMMA MAP SENZA CONSENSO IMPUTATO: NULLITà
A fronte del mutamento del programma di trattamento per la MAP, (nel caso di specie degli aspetti risarcitori in favore della p.o.), ad opera del giudice, senza avere previamente accertato il consenso dell'accusato, si verifica una nullità generale a regime intermedio, ex art. 178, lett. c) (sentenza al link)
10 giugno 2024
RASSEGNA DELLE PRONUNCE DELLA CORTE COSTITUZIONALE IN MATERIA PENALE (Marzo 2024)
Rassegna delle pronunce della Corte costituzionale in materia penale (Marzo 2024)
SOMMARIO
- Mancata previsione dell’avviso alla persona sottoposta alle indagini della Richiesta di archiviazione per intervenuta prescrizione del reato: non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. artt. 3, 24, comma secondo, 111, commi secondo e terzo, Cost., dell’art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen.
- Riparazione del danno cagionato da reato: illegittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 35 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 nella parte in cui prevede che l’imputato possa procedere alla riparazione del danno cagionato dal reato solo prima dell’udienza di comparizione, anziché entro la dichiarazione di apertura del dibattimento.
- Reato di appropriazione indebita: illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., dell’art. 646, comma primo, cod. pen. nella parte in cui prevede la pena della resclusione «da due a cinque anni» anziché «fino a cinque anni».
- Misure a tutela del decoro di particolari luoghi: inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 16 Cost., degli artt. 9, comma 1, e 10, comma 1, del d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, nella l. 18 aprile 2017, n. 48; infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3, 16 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 2 del Protocollo n. 4 alla CEDU, dell’art. 10, comma 2, del d.l. n. 14 del 2017, come convertito; infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 9, comma 1, del d.l. n. 14 del 2017, come convertito.
- Omessa previsione del potere del giudice di pronunciare sentenza di non doversi procedere nel caso di morte di un congiunto cagionata per colpa dell’agente: non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. artt. 3, 13 e 27, comma terzo, Cost., dell’art. 529 cod. proc. pen. 2
- Reddito di cittadinanza: inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 27 Cost., degli artt. 3, comma 11, e 7, commi 1 e 2, del d.l. 28 gennaio 2019, n. 4; infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento all’art. 25 e all’art. 3 Cost., dei medesimi articoli
07 giugno 2024
La MAP non è (più) consentita per lo spaccio di lieve entità. Sollevata q.l.c. degli art. 168 bis c.p. e 550 cpp
Il Tribunale di Padova dubita della legittimità costituzionale di tale previsione. Invero l'Autorità giudiziaria veneta ritiene che l'attuale disciplina violi il principio di uguaglianza e ragionevolezza, ex art. 3 Cost., nonché il finalismo rieducativo della pena, ex art. 27 Cost..
Al riguardo nell'ordinanza di remissione si richiama - quale tertium comparationis- la fattispecie di istigazione all'uso illecito di sostanze stupefacenti, che, sebbene a mente dell'art. 82 1 comma del medesimo DPR, sia punita con una pena più severa di quella prevista per le condotte illecite cui all'art. 73 5 co., è stata esplicitamente inserita nel catalogo dei reati per i quali l'azione penale è esercitabili nelle forme dell'art. 550 c.p.p., di talché per essa è possibile accedere alla MAP.
L'esclusione dalla MAP comprometterebbe poi le possibilità dell'accusato di riparare alla propria condotta, riducendo il pericolo di reiterazione dell'illecito e reinserendo l'imputato nel consesso sociale.
A fronte di ciò, il Tribunale ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 168 bis c.p., 550 c.p.p. e 73 5 co. DPR 309/90 per violazione degli artt. 3 e 27 Cost., sebbene l'unica norma di fatto oggetto di censura sia l'art. 550 c.p.p. nella parte in cui non prevede anche l'ipotesi di lieve entità ex art. 73 DPR 309/90 tra i delitti per i quali sia esercitabile l'azione penale con il decreto di citazione diretta a giudizio.(ordinanza al link)
06 giugno 2024
05 giugno 2024
Revisione del patteggiamento: le nuove prove devono essere tali da comportare il proscioglimento 129 c.p.p.
La Corte di cassazione è tornata a pronunciarsi sulla revisione della sentenza di patteggiamento, ribadendo che <<la revisione della sentenza
di patteggiamento, che sia stata richiesta per la sopravvenienza o la scoperta
di nuove prove, comporta una valutazione di queste ultime alla luce della regola di giudizio posta per il rito alternativo, con la conseguenza che le stesse devono
consistere in elementi tali da dimostrare la sussistenza di cause di proscioglimento
dell'interessato secondo il parametro di giudizio dell'art. 129 cod. proc. pen., sì
come applicabile nel patteggiamento (cfr., in tal senso, tra le tante,
Sez. 6, n. 5238 del 29/01/2018, Notarangelo, Rv. 272129 - 01;
Sez. 6, n. 10299 del 13/12/2013 (dep. 04/03/2014), K. Rv. 258997 - 01, ;
Sez. 4, n. 26000 del 05/03/2013, Paoli, Rv. 255890 - 01)>>. (sentenza al link)
04 giugno 2024
In sede di opposizione alla revoca del gratuito patrocinio in un affare penale si applicano le norme del cpp.
A fronte della mancata comparizione dell'interessato nel giudizio di opposizione ex art. 99 DPR 115/2002, instaurato a seguito della revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato in un giudizio di prevenzione, il Tribunale aveva dichiarato la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del giudizio,ai sensi dell'art. 181 cod.proc.civ.
Nondimeno, interposto ricorso per cassazione, i giudici di legittimità hanno annullato il decreto del Tribunale, precisando che al giudizio instaurato ex art. 99 DPR cit., se la revoca del gratuito patrocinio riguarda un affare penale, si applicano le norme del codice di procedura penale.
03 giugno 2024
Signoria di fatto e responsabilità colposa: condizioni e limiti
01 giugno 2024
Fissata al 27.06. la data delle Sezioni Unite per decidere sul termine di 20 o 40 giorni a comparire in appello
L'udienza del massimo consesso della cassazione, per decidere sulla questione in epigrafe, si celebrerà il prossimo 27.06. Il relatore incaricato è il consigliere Sergio Beltrani (notizia al link)