Sezioni

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31 maggio 2022

❌NOVITA' CORTE COSTITUZIONALE❌ Cambiano le regole: via al dialogo tra Giudici e parti

 



In data odierna sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale le "Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale”. Nel comunicato pubblicato sul sito della Corte (comunicato al link) si sottolinea che con le nuove regole, in vigore dal prossimo 21.06.2022, i giudizi saranno caratterizzati dal dialogo tra la Corte e le parti. Infatti, il relatore, cinque giorni prima di ogni udienza, potrà rivolgere domande scritte agli avvocati, i quali potranno offrire le loro risposte in seno all'udienza, nel corso della quale anche i  giudici diversi dal relatore potranno interloquire direttamente con gli avvocati.

Si tratta di una nuova novità foriera di interessanti sviluppi.  

Limiti interpretativi alla ricorribilità delle sentenze di patteggiamento.

La settima sezione, con l'ordinanza n. 18830 del 22.04.2022, ordinanza al link, ha dato continuità all'insegnamento di legittimità, secondo cui la possibilità di ricorrere in cassazione avverso una sentenza di c.d. patteggiamento, per motivi attinenti all'erronea qualificazione giuridica del fatto, è possibile soltanto in caso nel caso in cui si denunci un errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (ex multis, Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021  Paolino, Rv. 281116 -01; Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, nonché 43898/21).

Si tratta in realtà di un approdo maturato già antecedentemente alla novella del 2017 che, nel riformulare l'art. 448, ha previsto la possibilità di ricorrere soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Tuttavia la littera legis pare marcare una discontinuità con la giurisprudenza antecedente alla riforma, non limitando in alcun modo la possibilità di ricorrere per vizi inerenti alla qualificazione giuridica ai soli casi di errore manifesto.   

Ma la Corte regolatrice ha palesato sin da subito una diversa opinione.

Infatti, Cassazione penale sez. I, 20/03/2018, (ud. 20/03/2018, dep. 06/04/2018), n.15553, aveva considerato che <<la novella ha codificato, forse con una imprecisa tecnica normativa, gli approdi giurisprudenziali della Corte di legittimità la quale aveva ammesso la possibilità di proporre ricorso avverso la sentenza di patteggiamento che presenti un'erronea qualificazione giuridica del fatto>>. Non è ozioso considerare che la Corte giungeva alla superiore conclusione attraverso un'indagine che aveva a premessa anche lo <<scopo di limitare l'abuso dello strumento processuale destinato altrimenti ad aggravare ulteriormente il ruolo della Corte Suprema>>.

Eppure, la Corte, nell'interpretare la novella, avrebbe potuto condurre un più serrato confronto con le  ragioni che indussero le Sezioni Unite n. 5 del 2000, dirimendo il precedente contrasto, ad ammettere il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento per vizio di qualificazione giuridica. Al riguardo il massimo consesso nomofilattico sottolineò che <<il potere del giudice di controllare la corretta definizione giuridica è previsto a presidio della obbligatorietà della legge penale, obbligatorietà che, è superfluo rilevarlo, non può non essere sottratta per definizione alla disponibilità delle parti>>, aggiungendo, per dirimere l'ammissibilità della possibilità di ricorrere: <<se veramente il legislatore volesse quel controllo e, però, impedisse la denuncia, in sede di legittimità, con la quale si assumesse che il controllo  è stato male eseguito, vorrebbe dire che il legislatore vuole e, nello stesso tempo, non vuole il controllo, che l'ordinamento giuridico ha interesse e, nello stesso tempo, non ha interesse a quel controllo, vorrebbe dire, in altri termini, che l'ordinamento giuridico, in questo caso, viola, infrange, il principio di non contraddizione e lo viola, lo infrange, nonostante che la qualificazione giuridica del fatto sia materia sottratta alla disponibilità delle parti e che l'errore sulla qualificazione giuridica sia un chiaro errore di diritto e, quindi, nonostante la ricorribilità per cassazione di tutte le sentenze per violazione di legge, come prevede l'articolo 111, comma 2, della Carta costituzionale>>.


30 maggio 2022

❌Novità❌ La particolare tenuità può applicarsi anche al reato continuato. Depositata la sentenza 188891/2022 della Corte di Cassazione, Sezioni Unite





Avevamo già dato l'informazione provvisoria (link), siamo ora in grado di pubblicare la decisione delle Sezioni Unite che hanno affermato:

- la pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non è di per sé ostativa alla causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131-bis cod. pen., salve le ipotesi in cui il giudice la ritenga idonea, in concreto, ad integrare una o più delle condizioni tassativamente previste dalla suddetta disposizione per escludere la particolare tenuità dell’offesa o per qualificare il comportamento come abituale;

- in presenza di più reati unificati dal vincolo della continuazione, la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto può essere riconosciuta dal giudice all’esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che, salve le condizioni ostative previste dall’art. 131-bis cod. pen., tenga conto di una serie di indicatori, rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall’entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall’intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti

Scarica la sentenza n. 18891/2022 delle Sezioni Unite al link

27 maggio 2022

Disciplina emergenziale da Covid-19 – Giudizio di appello celebrato nella vigenza del d.l. n. 149 del 2020 – Rinnovazione dell’istruttoria su richiesta della parte civile – Partecipazione all’udienza dell’imputato – Possibilità – Provvedimento presidenziale di allontanamento – Nullità a regime intermedio.

 



La Terza Sezione penale, in tema di disciplina emergenziale da Covid-19, ha affermato che, nel giudizio penale di appello celebrato nella vigenza dell’art. 23 del d.l. 9 novembre 2020, n. 149 (abrogato a far data dal 24/12/2020), ove sia stata disposta la rinnovazione dell’istruttoria in accoglimento della richiesta della parte civile, è consentita la presenza in udienza dell’imputato, sicché è affetta da nullità a regime intermedio per violazione del diritto di intervento ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. la sentenza emessa a seguito del provvedimento presidenziale che abbia disposto l’allontanamento dall’aula del predetto.

26 maggio 2022

Rimedio risarcitorio di cui all’art. 35-ter ord. pen. – Divieto di trattamenti inumani o degradanti – Determinazione della superficie minima pro capite intramuraria – Spazio occupato da letti singoli – Computabilità – Condizioni.

 




La Prima Sezione penale, in tema di rimedi risarcitori nei confronti di soggetti detenuti o internati previsti dall’art. 35-ter ord. pen., ha affermato che, ai fini della determinazione della superficie minima pro capite di tre metri quadrati, da assicurare a ogni detenuto affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, stabilito dall’art. 3 della Convenzione EDU, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU, non è computabile lo spazio occupato, oltre che, come già affermato dalle Sezioni Unite, dai letti a castello, anche dai letti singoli, ove questi siano ancorati al suolo.

25 maggio 2022

Per i redditi tardivamente dichiarati, ai fini del giudizio di sproporzione, va provata la legittima provenienza.

 

Nel caso de quo 5954/2022 (giustizia.it), la Corte di cassazione è intervenuta sul tema della attitudine dei redditi ,oggetto di dichiarazione integrativa, ad elidere la sproporzione tra redditività lecita e valore degli investimenti. 

Al riguardo, i Giudici distrettuali avevano ritenuto che <<nel calcolo della 'redditività lecita' non possono farsi rientrare i redditi oggetto di dichiarazione integrativa presentata dal ..., trattandosi - in ogni caso - di redditi derivanti da condotte di evasione fiscale, sia pure non penalmente rilevante>>.  Inoltre i Giudici di merito rilevavano che la stretta correlazione tra l'attività professionale e l'attività illecita oggetto di constatazione lascia ragionevolmente presumere che <<l'oggetto stesso della dichiarazione integrativa era di provenienza illecita anche in rapporto alle modalità di produzione del preteso reddito>>.

Il principio testé descritto risultava censurato dal proposto, il quale deduceva <<il mancato computo a fini di ricostruzione del reddito lecito dei contenuti della dichiarazione integrativa dell'anno 2015>>. A tal fine l'interessato rilevava <<che trattandosi di evasione 'sotto soglia' non si tratta di condotta penalmente rilevante>> e inoltre contestava <<la 'presunzione' di illecita modalità di produzione del reddito tardivamente dichiarato, non essendo la stessa fondata su dati obiettivi>>.

La Corte ha considerato che il reddito non dichiarato a fini fiscali non può essere ritenuto - in quanto tale - reddito illecito, ove ne siano note le modalità di produzione. Tuttavia nel caso in esame, secondo i Supremi Giudici, la difesa si è limitata ad allegare la dichiarazione integrativa, senza fornire alcun elemento concreto relativo alle modalità di formazione del reddito non originariamente dichiarato. L'allegazione della dichiarazione integrativa, pertanto ad avviso dei Giudici, non poteva dirsi di reale valenza dimostrativa, anche in ragione della constatazione (in ambito penale) di 'forti commistioni' tra l'attività professionale svolta dal proposto e l'attività illecita. La ragione della esclusione dal computo dei redditi leciti di quelli dichiarati tardivamente va pertanto individuata nella mancata allegazione di dati storici idonei a superare la legittima presunzione di derivazione di 'quel' reddito (tardivamente dichiarato) da attività illecite.

 

 

24 maggio 2022

Si paga perfino la consultazione degli atti (da remoto)- di Daniele Livreri

 


 

In questo blog ci eravamo già occupati dell'onere, che grava in capo al prevenuto e comunque sulla parti private, del pagamento dei diritti di copia, contestando lo stesso principio alla base di quell'onere (Post al link) .

Più recentemente alcuni mass media hanno dato conto di come il senatore Matteo Renzi si fosse accorto della questione, allorquando gli erano stati richiesti 4.000 euro per l'estrazione di copia dei documenti versati al fascicolo dell'indagine che lo riguarda. 

Tuttavia, lo stesso giorno in cui alcune testate riportavano le doglianze dell'ex Presidente del Consiglio dei Ministri, il ministero della Giustizia ha diramato alcune indicazioni agli Uffici di Procura che partecipano alla sperimentazione dell'applicativo Tiap, per l'accesso da remoto agli atti

Nel testo del documento, reso <<al fine di scongiurare qualsivoglia pericolo di danno all'erario>>, si precisa che l'esenzione dal versamento dei diritti di copia prevista, ex art. 40 T.U. Spese Giustizia, per il caso dell' estrazione degli atti dal fascicolo informatico, non si attaglia all'ipotesi di estrazione di atti, da remoto, tramite l'applicativo Tiap. A rendere evidente la diversa situazione varrebbe la necessità dell'intermediazione della cancelleria (Nota della DgDag al link)    

Gli uffici di Procura si sono conformati al documento ministeriale. In particolare l'Ufficio 415 bis della Procura di Milano ha previsto che lo stesso accesso, da remoto, al fascicolo sia subordinato al pagamento dei diritti di copia per l'intero fascicolo.(Nota al link).  Probabilmente, ragioni tecniche impongono, per assicurarsi la puntuale esazione dei diritti, che il pagamento avvenga prim'ancora della consultazione degli atti.  

Sorprende, come a mezzo di note e circolari, possa introdursi un onere che comunque grava sui diritti difensivi. Si pensi a processi soggettivamente cumulativi, in cui un indagato può avere interesse a porzioni, anche molto ridotte, degli atti.    

Il principio da noi avversato non soltanto è iniquo, ma è anche foriero di effetti aberranti sul piano delle garanzie. 

    

      


23 maggio 2022

Lesioni stradali e procedibilità: una soluzione intelligente e deflattiva che pone rimedio ad una stortura legislativa

 


In questo blog avevamo dato atto (link) della sentenza n. 248/2022 della Corte Costituzionale che aveva "messo in mora" il Legislatore dal rivedere la procedibilità del delitto di lesioni colpose stradali.

Medio tempore è stata approvata la Legge 134/2021 di riforma del codice penale e del codice di procedura penale. La legge 134/2021 delega il Governo a rivedere per decreto legislativo la procedibilità del delitto de quo, "riportandola" alla procedibilità a querela di parte (art. 15 comma 15 lett. a; troverete la legge delega al link).

In attesa che il siano emanati i decreti delegati ci pare di buon senso questa decisione del tribunale di Trapani: audizione predibattimentale della persona offesa a verifica dell'avvenuto risarcimento, anche ad opera della compagnia assicurativa, e della non volontà di perseguire penalmente l'imputato. Quindi sentenza ex art. 131 bis c.p..

Scarica la sentenza al link





20 maggio 2022

Eccezione Bajrami: la soluzione del tribunale di Trapani

 

Come abbiamo più volte anticipato su questo blog, la Camera penale di Trapani si è fatta promotrice di un'eccezione, definita Bajrami (scaricabile al link), contro la sempre più ricorrente modificazione della persona fisica del giudice in elusione della chiara regola dell'art. 525 c.p.p..

Se processualmente l'eccezione si presta ad un esito di rigetto scontato giusta l'attuale orientamento giurisprudenziale, e sempre che non venga modificato, politicamente essa ha sortito il risultato di porre un freno alla troppo frequente cattiva prassi.

Tale risultato è stato raggiunto con la richiesta subordinata che, in ogni caso, "costringe" ad un rinvio del processo, rallenta la sequenza e incide sul "carico" statistico. 

Al di là del significato "politico", è certo che la questione presenta serietà di argomentazioni e di problematiche sottostanti da imporre una riflessione sul tema.

Il problema che rimane è infatti quello interpretativo del lemma "dibattimento" di cui all'art. 525 c.p.p., inteso dalla più recente giurisprudenza come comprensivo dell'intera sequenza: apertura,  richiesta, ammissione e assunzione delle prove (dichiarative). 

Al di là dell'interpretazione delle SS.UU. Bajrami - in sé ineccepibile, e richiamata dall'ordinanza che pubblichiamo - rimane il vero nodo della questione: dinnanzi al "nuovo" giudice, che deve rinnovare il dibattimento, si deve riproporre l’intera sequenza (apertura, richiesta, ammissione e assunzione), con la conseguenza che il "nuovo giudice" è (ovviamente) legittimato a decidere sull’ammissione della prova. Tuttavia, se non ammette e non (ri)assume una prova già acquisita, il "nuovo giudice" finisce per leggere quella assunta innanzi al giudice precedente, così all'evidenza alterando il principio di immediatezza. 

La Corte Costituzionale ha infatti chiarito come l'immediatezza sia strettamente connessa alla presenza fisica del testimone innanzi al giudice che decide la causa.

Su questo piano si gioca la partita interpretativa della sentenza Bajrami: aver inteso che la rinnovazione del dibattimento estenda la sua portata all'intera sequenza immediatamente successiva alla verifica di regolare costituzione delle parti non "sana" il vulnus processuale, perché le prove precedentemente assunte - recte: assunte da un giudice diverso - rimangono nel fascicolo dibattimentale e sono leggibili dal giudice che sopravviene nel ruolo, con buona pace del principio di immediatezza.

In altri termini, se dinanzi al primo giudice il fascicolo dibattimentale era "magro" e privo di prove assunte, dinanzi al giudice sopravvenuto il fascicolo dibattimentale è "grasso" e contiene prove già assunte. Si tratta dunque di una situazione che è profondamente differente. Viola pertanto la regola di immediatezza dell'art. 525 c.p.p. "rimettere" alla decisione del giudice "sopraggiunto" la valutazione di ammissibilità della prova della quale si chiede la (ri)assunzione. Nel caso del primo giudice, infatti, la non ammissione della prova non porterebbe alcun elemento conoscitivo al processo (la prova non sarebbe agli atti). Al contrario, nel secondo caso, il giudice sopraggiunto che (ri)ammettesse ma non (ri)assumesse la prova, leggerebbe quella assunta davanti ad un altro giudice. Il che, all’evidenza, è differente. Qui sta l'artificio interpretativo in ordine al rispetto del principio di immediatezza della sentenza Bajrami, che offre  un'interpretazione ormai "datata" in virtù delle sopravvenute novità legislative in tema di prescrizione del reato.

L'ordinanza del Tribunale di Trapani che pubblichiamo si segnala per la particolare puntualità della decisione nell'affrontare il cuore del problema.

Ecco l'ordinanza (scaricabile in pdf al link):

Sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 30.3.2022 sulla questione sollevata dalla Difesa e precisata nella memoria depositata a quella udienza a cui si rinvia;

Rilevato che è mutata la persona fisica del Giudice rispetto a quella del magistrato dinanzi al quale è avvenuta la dichiarazione di apertura del dibattimento, sono state formulate le richieste di prova, è stata pronunciata l’ordinanza ammissiva delle stesse ed è stato sentito un teste di P.G.;

Rilevato che, come da eccezione precisata in memoria, la Difesa ha chiesto il rinnovo dell’istruttoria dibattimentale ai sensi dell’art. 525 c.p.p. come interpretato dalla sentenza delle S.U. n. 2/1999 e della Corte Cost. 205/2010 e 132/2019;

Considerato che, in relazione a quanto previsto a pena di nullità assoluta dall’art. 525 co.2 c.p.p., la sentenza delle S.U. n. 2/1999 ha evidenziato la necessità di ripetere la sequenza procedimentale costituita dalla dichiarazione di apertura del dibattimento, dalla esposizione introduttiva (quando era prevista) e dalle richieste di ammissione delle prove, nonché dai provvedimenti relativi all’ammissione e dalla assunzione delle prove ai sensi degli artt. 495 e ss. c.p.p.;

Considerato che la sentenza citata, come del resto la costante giurisprudenza della Cassazione e della Corte Costituzionale, ha evidenziato che i verbali delle prove assunte dinanzi a diverso Giudice persona fisica sono atti legittimamente assunti e facenti parte del fascicolo del dibattimento, ponendosi semmai la diversa questione della possibilità o meno di darne lettura in relazione a quanto prevede l’art. 511 co.2 c.p.p., secondo cui la lettura dei verbali di dichiarazioni è possibile dopo che abbia avuto luogo l’esame del dichiarante;

Considerato che la sentenza delle S.U. n. 41736/2019 ha chiarito che, per il principio di conservazione degli atti giuridici il quale trova fondamento in molteplici disposizioni del codice di rito e per l’esigenza di assicurare il compimento degli atti processuali nel più breve tempo possibile, evitando attività meramente ripetitive, alla luce del principio della ragionevole durata del processo, conserva efficacia l’ordinanza ammissiva delle prove pronunciata dal precedente Giudice, ove condivisa dal nuovo Giudice e non modificata o revocata dallo stesso;

Ritenuto quindi che deve ritenersi che ancor prima conservano efficacia le richieste di prova formulate dalle parti, fatta salva la possibilità di chiedere nuove prove o la riassunzione di quelle prove orali già assunte, su circostanze nuove o non adeguatamente approfondite, osservando il termine di 7 giorni prima previsto dall’art. 468 c.p.p. per la presentazione della nuova lista, potendo il Giudice, nell’esercizio dei poteri di cui agli artt. 190 e 495 c.p.p., rilevare la manifesta superfluità della nuova audizione del teste già escusso che si traduca in una mera ripetizione di quanto già dichiarato, e fatta salva anche la possibilità di concedere un termine a difesa ove richiesto dalla parte;

Ritenuto che il principio enunciato dalla sentenza delle S.U. 41736/2019 è esplicativo di quello già espresso dalle S.U. n.2/1999 che, in motivazione, aveva già richiamato gli artt. 190 e 495 c.p.p. e, dunque, la possibilità di valutare sempre e comunque la manifesta superfluità delle prove orali richieste;

Ritenuto dunque che:

- il provvedimento con il quale il Giudice dispone rinnovarsi l’istruttoria dibattimentale svolta dinanzi al precedente Giudice deve essere inteso come rinnovazione della dichiarazione di apertura del dibattimento;

- che la precedente ordinanza ammissiva delle prove conserva efficacia nel presente procedimento, in quanto questo Giudice non ravvisa ragioni per revocare o modificare la stessa rispetto alle richieste di prova già formulate;

- considerato poi che, a seguito della richiesta del termine a difesa, è stata rinviata l’udienza consentendo alla Difesa di presentare la nuova lista ex art. 468 c.p.p. e che occorre provvedere su tale nuova istanza istruttoria;

- considerato che a tale risultato può pervenirsi anche ove si proceda alla immediata audizione di testi non ancora escussi dinanzi al nuovo giudice, concedendo il termine a difesa per la formulazione delle nuove istanze istruttorie, atteso che anche con tale modalità si assicura alla Difesa la possibilità di formulare le su nuove istanze istruttorie;

Considerato infine che non risultano escussi ulteriori testimoni nel presente procedimento, oltre al teste Aceto, sicchè tutti i testi ammessi verranno sentiti dinanzi a questo Giudice persona fisica;

P.Q.M.

Dispone rinnovarsi l’istruttoria dibattimentale dinanzi a questo Giudice nuova persona fisica;

Dà atto della perdurante efficacia dell’ordinanza ammissiva delle prove adottata dal precedente Giudice, sulle richieste di prova già precedentemente formulate, non ravvisando ragioni per revocare o modificare quella ordinanza ammissiva di prove;

Dà atto che, ai sensi dell’art. 468 c.p.p., è stata depositata nuova lista testi da parte della Difesa;

Dispone procedersi con la pronuncia dell’ordinanza prevista dagli artt. 190 e 495 c.p.p. sulla nuova richiesta di prova, previa audizione del P.M. sulla stessa.

19 maggio 2022

Il Giudice può disapplicare una pena sproporzionata? - di Daniele Livreri




La Corte di Giustizia dell'Unione Europea è stata adita, con rinvio pregiudiziale, per stabilire se i Giudici domestici possano disapplicare le normative nazionali che contrastino con l’articolo 20 della direttiva 2014/67 (che regola il distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi), sotto il profilo della proporzionalità della sanzione prevista.

In particolare il citato articolo prevede che: «Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l’osservanza. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive».

Tuttavia, a fronte della normativa austriaca che sanziona la violazione delle disposizioni in tema di distacco dei lavoratori con un meccanismo punitivo che prevede un minimo di pena pecuniaria per ciascun lavoratore senza  alcun limite massimo,  i giudici nazionali hanno ritenuto la sanzione sproporzionata, interrogandosi se potessero disapplicarla e come.  

La Grande Sezione della Corte con sentenza dell'8 marzo 2022 ha riconosciuto il potere di disapplicazione nei limiti necessari per consentire l’irrogazione di sanzioni proporzionate (sentenza al link).

Al di là del caso concretamente deciso, la statuizione dei Giudici europei può aprire orizzonti molto più ampi

Al riguardo deve rammentarsi che il riferimento alla proporzionalità della sanzione è contenuto in diverse fonti europee (si pensi ad esempio all'art. 84 del regolamento 2016/679 in tema di trattamento dati), ma, soprattutto, che l'articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, peraltro richiamata in un passaggio della pronuncia, fa espresso divieto di irrogare pene sproporzionate rispetto al reato. 

E' evidente che si aprano ulteriori temi di riflessione. E ciò a maggior ragione che negli stessi giorni in cui maturava la decisione della Corte di Bruxelles, la nostra Corte costituzionale conduceva un'operazione del tutto analoga a quella tratteggiata dalla Grande  sezione, "disapplicando"  la sanzione amministrativa pecuniaria «da euro 5.000 a euro 10.000» prevista dall’art. 726 del codice penale, per introdurre quella  costituzionalmente adeguata «da euro 51 a euro 309»  (nostro post al link)

Il tema andrebbe poi colto nell'ottica della più generale imprevedibilità della pena nel sistema italiano, caratterizzato da forbici edittali sempre più ampie e con meccanismi sanzionatori, quali quelli della continuazione, palesemente incontrollabili.    

Tutta

   


La corte sembra ritenere che il punctum dolens sia  <<il cumulo senza limite massimo di ammende che non possono essere inferiori a un importo predefinito>>.

Il giudice del rinvio pregiudiziale <<chiede se ed, eventualmente, in che limiti tale normativa possa essere disapplicata>>. 

Nella sua ordinanza del 19 dicembre 2019, Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (C-645/18, non pubblicata, EU:C:2019:1108), la Corte ha dichiarato che l’articolo 20 della direttiva 2014/67 deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che prevede, in caso di inosservanza di obblighi in materia di diritto del lavoro relativi alla dichiarazione di lavoratori e alla conservazione di documentazione salariale, l’irrogazione di sanzioni pecuniarie di importo elevato: – che non possono essere inferiori a un importo predefinito; – che sono irrogate cumulativamente per ciascun lavoratore interessato e senza un massimale, e – alle quali si aggiunge un contributo alle spese del procedimento pari al 20% del loro importo in caso di rigetto del ricorso proposto avverso la decisione che le irroga.

La Corte ritiene che <<qualora uno Stato membro oltrepassi il suo potere discrezionale adottando una normativa nazionale che prevede sanzioni sproporzionate in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della direttiva 2014/67, l’interessato deve poter invocare direttamente il requisito di proporzionalità delle sanzioni enunciato all’articolo 20 della direttiva stessa contro una normativa siffatta (v., per analogia, sentenze del 28 giugno 2007, JP Morgan Fleming Claverhouse Investment Trust e The Association of Investment Trust Companies, C-363/05, EU:C:2007:391, punto 61, nonché del 28 novembre 2013, MDDP, C-319/12, EU:C:2013:778, punto 51)>>.

<<Del resto, occorre rammentare che il rispetto del principio di proporzionalità, che costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, si impone agli Stati membri nell’attuazione di tale diritto, anche in assenza di armonizzazione della normativa dell’Unione nel settore delle sanzioni applicabili [v., in tal senso, sentenze del 26 aprile 2017, Farkas, C-564/15, EU:C:2017:302, punto 59, e del 27 gennaio 2022, Commissione/Spagna (Obbligo di informazione in materia fiscale), C-788/19, EU:C:2022:55, punto 48]. Qualora, nell’ambito di una siffatta attuazione, gli Stati membri adottino sanzioni aventi carattere più specificamente penale, essi sono tenuti ad osservare l’articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), a norma del quale le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato. Orbene, detto principio di proporzionalità, che l’articolo 20 della direttiva 2014/67 si limita a richiamare, presenta carattere imperativo>>.

18 maggio 2022

Il legale che autentica una firma falsa non commette necessariamente un reato.

Con la sentenza che si annota (Cass. pen., sez. V, ud. 22 marzo 2022- dep. 27 aprile 2022, n. 16214, relatore Pistorelli, sentenza al link) la Corte nomofilattica ha annullato la condanna riportata, ai soli effetti civili, da un avvocato che aveva autenticato una sottoscrizione apposta in calce ad un mandato difensivo e risultata falsa.  

Al riguardo, la Corte ha anzitutto considerato che <<è pacifico che il potere certificativo attribuito all'esercente la professione di avvocato abbia ad oggetto esclusivamente l'autografia della sottoscrizione e non anche l'apposizione in presenza della medesima>>, precisando che <<quella dell'autenticazione "differita" è prassi tutt'altro che inusuale e comunque non illecita, ..., fermo restando ... che il legale nell'esercizio del suo potere attestativo sia certo dell'identità del sottoscrittore>>.

Pertanto per ricorrere il reato di cui all'art. 481 c.p. il legale deve avere consapevolezza che la firma di cui sta attestando la autencità sia falsa.

17 maggio 2022

La costituzione di parte civile delle associazioni Codici Onlus: il GUP di Trapani le dichiara inammissibili






Premessa all'ordinanza in commento (al link) è la richiesta di costituzione di parte civile delle associazioni Codici Onlus - Centro per i diritti del cittadino, Codici Sicilia e Codiciambiente.

Com'è noto, è consolidato in giurisprudenza il principio affermato sin dalla sentenza delle SS.UU. 24.4.2014 n. 38343 secondo cui: "È ammissibile la costituzione di parte civile di un'associazione anche non riconosciuta che avanzi, "iure proprio", la pretesa risarcitoria, assumendo di aver subito per effetto del reato un danno, patrimoniale o non patrimoniale, consistente nell'offesa all'interesse perseguito dal sodalizio e posto nello statuto quale ragione istituzionale della propria esistenza ed azione, con la conseguenza che ogni attentato a tale interesse si configura come lesione di un diritto soggettivo inerente la personalità o identità dell'ente".

Inoltre, secondo il giudice di legittimità, è altrettanto pacifico il principio secondo cui "La legittimazione all'azione civile nel processo penale va verificata esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dalla parte a fondamento dell'azione, in relazione al rapporto sostanziale dedotto in giudizio ed indipendentemente dalla effettiva titolarità del vantato diritto al risarcimento dei danni, il cui accertamento riguarda il merito della causa, investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza, ed è collegato all'adempimento dell'onere deduttivo e probatorio incombente sull'attore" (Cass. pen., Sez. IV, 18.2.2016 n. 14768).

Tuttavia, nel caso in esame, solo l'associazione "Centro per i diritti del cittadino- Codici Onlus in modo specifico, tra i molteplici fini perseguiti, si propone "la promozione di una gestione efficiente, trasparente ed economica della cosa pubblica ... " e non anche le altre due associazioni.

Gli statuti delle altre due associazioni, infatti, non contengono analoghe previsioni di tutela delle medesime finalità assunte come scopo statutario (il processo riguarda numerosi titoli di delitti dei pp.uu. contro la p.a., ndr).

Ritornando alla prima associazione, a statuto "pertinente" con i titoli per i quali si procede, osserva però il GUP che dalla documentazione da essa allegata non emerge alcuna iniziativa assunta per il perseguimento degli scopi statutari nel territorio d'interesse, sicché difetta un concreto collegamento territoriale dell'associazione con il luogo degli interessi protetti.

Per l'effetto il GUP ha dichiarato inammissibili le costituzioni di parte civile delle predette associazioni, quanto alle prime due per non conformità con lo scopo statutario e quanto alla terza (nonché alle altre due) per "assenza di collegamento territoriale".




 

16 maggio 2022

Violenza di genere e codice rosso: l'intervista di Odeon TV a Mariangela Miceli

 


Pubblichiamo l'intervento della collega Mariangela Miceli, socia di CPTP, intervista da Odeon TV, per la rubrica Eccellenze Italiane "A Tua Difesa", sul tema "Violenza di genere e codice rosso".

Scarica l'intervista al link

13 maggio 2022

La Corte offre alcune precisazioni in tema di giudicato cautelare reale

 
 
 
 
Con la sentenza che si annota (Cass. III 15676 del. 22.04.2022, sentenza al link),  la Corte nomofilattica offre alcune precisazioni sulla nozione di fatto sopravvenuto ai fini della revoca del sequestro , ex art. 321 III co cpp, pur in presenza di c.d. giudicato cautelare.
Al riguardo, nella sentenza de qua si evidenzia anzitutto che il giudicato cautelare copre soltanto le questioni, direttamente o indirettamente, dedotte, ma NON anche quelle deducibili.
Inoltre, visto il tenore del ricorso, si è affermato che il fatto nuovo utile a travolgere il giudicato può ravvisarsi anche in un mutamento giurisprudenziale, purché connotato da caratteristiche di stabilità e univocità. 
Avuto riguardo ad altro profilo, la Corte ha precisato che l' errore di diritto incolpevole non può consistere in una mera acquiescenza della pubblica amministrazione, dovendo al riguardo sussistere un comportamento positivo della stessa o un complessivo pacifico orientamento giurisprudenziale.

12 maggio 2022

Confisca – Terzo rivendicante la proprietà superficiaria dei beni confiscati – Acquisto antecedente l’entrata in vigore del d.lgs. n. 159 del 2011 – Disciplina applicabile - Ragioni.

 


In tema di misure di prevenzione patrimoniali proposte prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 159 del 6 settembre 2011, la Seconda sezione della Corte di cassazione ha affermato che, nel caso in cui il terzo rivendichi la legittima proprietà superficiaria di un bene confiscato (nella specie, pale eoliche infisse su fondi oggetto di confisca definitiva), si applica la disciplina di cui all’art. 2-ter, comma quarto, l. n. 575 del 31 maggio 1965, trattandosi di un diritto reale di godimento su cosa altrui, autonomo e differenziato rispetto a quello della proprietà del suolo, con conseguente diritto a vedere accertata la propria dimensione dominicale, la propria buona fede e l’inconsapevole affidamento nell’acquisizione del diritto.

Sospensione condizionale e obblighi risarcitori: rimessa alla Sezioni Unite la questione del termine di adempimento

 



Con l'ordinanza al link, la prima Sezione ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto:

Se, in caso di sospensione condizionale della pena ·subordinata all'adempimento di un obbligo risarcitorio, il termine entro il quale l'imputato deve provvedere allo stesso, qualora non fissato in sentenza, coincida con la data del passaggio in giudicato di quest'ultima o con la scadenza del termine, di cinque o due anni, previsto dall'art. 163 cod. pen.

La pronuncia delle SS.UU. è attesa per il prossimo 14 luglio

11 maggio 2022

In ricordo di Domenico Battista

 Vogliamo ricordare l’Avvocato Domenico Battista pubblicando nuovamente lo scritto donatoci qualche tempo fa. 

Ciao Domenico.



Torna alla ribalta proprio in questi giorni il tema della difesa di ufficio. Ma, purtroppo, torna ad essere messa in discussione, a causa dello svilimento della professione forense e con una parte dell'Avvocatura intenta più a curare gli "interessi di categoria" di natura sindacale che non a battersi per l'affermazione dei principi del "giusto processo", l'esigenza primaria per gli Avvocati di assicurare l'effettività della difesa e, quindi, di assolvere lo speculare dovere di difesa. 

Venticinque anni fa (un quarto di secolo, ma mi sembra ieri!), il 12 giugno 1990, è scomparso mio padre. 

Pur vivendo con lui la metà della giornata, e talvolta di più, ignoravo, come lo ignoravano i miei familiari, che conservasse in un cassetto un "diario" nel quale erano annotate considerazioni personali, familiari, politiche; e non potevano mancare, per chi aveva dedicato una vista alle istituzioni ed associazioni forensi (compresa la Camera penale di Roma e l'Unione delle Camere Penali Italiane) annotazioni sull'avvocatura e sul ruolo e la funzione del difensore nel processo penale. 

Nel 1979 non esisteva ancora la nuova normativa sulla difesa di ufficio del 2001 (della quale, a suo tempo, mi sono personalmente occupato, facendo uso prezioso delle sue carte, dei suoi appunti  e dei suoi scritti); né esisteva la recentissima, per certi versi positivamente rivoluzionaria, normativa del 2015 (ma, posso azzardare, che Papà sarebbe stato ben lieto di leggere le considerazioni  sul "dovere di difesa" raccolte in recente documento dello specifico Osservatorio UCPI). 

Ma esisteva il problema (che ebbe risvolti drammatici con il vile assassinio dell'Avvocato Fulvio Croce, Presidente del COA di Torino) delle revoche in processi per reati di terrorismo dei difensori di fiducia e la conseguente nomina di difensori di ufficio. 

Non erano momenti facili. Sarebbe stato agevole, tra l'altro in tempi di processo inquisitorio, limitarsi ad un rituale "minimo della pena".  Alcuni lo fecero. Altri si sottrassero con mille scuse. Ma in molti Avvocati prevalse il "dovere" di assicurare comunque la difesa tecnica, pur senza contrastare il legittimo diritto degli imputati di affermare la propria "identità politica" finanche rivendicando dalle "gabbie" la "bontà" delle scelte delittuose.  

Trascrivo una parte degli appunti di quei giorni. E penso non vi sia necessità di commenti. Parole e condotte che a me hanno insegnato molto. E che rendo pubbliche perché, lo spero, potrebbero ancora rafforzare chi, per sua fortuna, non ha vissuto quell'epoca storica, ma che oggi vive nelle aule giudiziarie la consapevolezza dell'esigenza di un ruolo e di una funzione da difensore effettivo e non da conivitato di pietra o, peggio, da "sopportato processuale". 


DAL DIARIO DELL'AVV.VITTORIO BATTISTA 
(25 ottobre 1922/12 giugno 1990) 

(9 maggio 1979, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e Corte di Assise di Roma, processo contro V.) 

Puntualmente, come del resto era prevedibile, Corte di Assise di Roma, sezione prima, aula bunker del Foro Italico, sette nappisti revocano il mandato ai loro difensori di fiducia. Come era mio dovere avevo indicato alla segreteria dell’Ordine ove ero raggiungibile (…) 
Mi presento al Presidente Santiapichi. L’udienza riprende, si assegnano i difensori di ufficio; a me compete, ancora una volta, difendere la V. Chiedo la parola per i termini a difesa. Mi interrompe e mi minaccia un imputato (mi dicono che si chiama D.V); il Presidente lo fa espellere. 
Riprendo a parlare con calma perché sento in me molta calma ed una serenità quale di rado capita. 
Dico che vogliamo esercitare nella pienezza delle nostre funzioni, avvertendo la responsabilità tutta quanta del compito. Il termine deve essere adeguato e congruo. Mi ascoltano tutti – anche gli imputati – in silenzio. (….) 
Anche questa volta mi trovo impegnato in prima linea; più esposto che mai. Gli “altri” non scherzano. Sarebbe sciocco pensare o illudersi di non aver timore. Io l’avverto, perché negarlo ? 
Ma la funzione di Consigliere dell’Ordine e la mia ideologia professionale mi impongono di superarlo. Io la penso così e, di solito, sono coerente fra il mio pensiero e la mia azione. Non mi sono mai sottratto, mai,  a questa logica onesta, anche se scomoda. L’ho collaudata da giovane ai tempi calamitosi: ho subito, ho pagato di persona, ma di fronte a me stesso, alla mia coscienza, mi sono sentito pulito. Torno, dopo alcuni decenni (chi l’avrebbe immaginato?) a rischiare la vita: è bene non nasconderselo. (….) 
Una sola grande soddisfazione : Domenico mi ha chiesto di partecipare con me al processo e quindi al rischio. Caro figliuolo, sono fiero di te, ma non posso consentirti di rischiare; hai dinanzi a te una vita, tuo figlio soprattutto. Lasciami solo con la squallida viltà altrui” (….) 

(26 settembre 1979, Corte di Assise di Roma, processo contro V.) 

Corte di Assise di Roma, aula bunker del Foro Italico. E’ il giorno della mia discussione, in difesa della V. (…) Solo? No! Pierluigi viene con me, con due suoi amici: vuol essermi vicino. Domenico sarebbe venuto egualmente, ma ho dovuto mandarlo a Messina per un delicato processo in cui sono stato associato; tornerà nel pomeriggio. (…) 
Quando mi alzo a parlare, inizia la commedia: ingiurie, derisioni, minacce ! Ne hanno parlato i giornali. Ma io ho fatto tutto intero il mio dovere, egualmente. Ho detto alla Corte che, nel momento in cui prendevo la parola non obbedivo allo Stato di cui non sono servo, ma alla mia coscienza ed alla Costituzione che esalta il diritto di difesa. 
Ho detto che mi ispiravo al principio di legalità, perché la mia funzione era appunto di garante della legalità e che la Corte, con questo processo, scriveva una pagina da segnarsi all’attivo della nostra civiltà giuridica. 
Ho parlato per oltre due ore, difendendo disperatamente che mi aveva ingiuriato e minacciato. 
La mamma della V. mi ha ringraziato in lacrime; la sorella ha tenuto a dirmi che ero un uomo onesto e limpido e che se una speranza lievissima nutriva ancora verso la giustizia, questa speranza era la mia persona. Ho detto che questa dichiarazione era il miglior compenso per la mia fatica. 
Molti si sono rallegrati con me, specie gli avversari. 
Sono lieto per non aver avuto paura di avere coraggio; sono soprattutto vinto dalla serenità di essere riuscito a compiere il mio dovere”.



(*) Domenico BattistaAvvocato romano, già Segretario della Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane presieduta da Giuseppe Frigo. Memoria storica dell'Unione delle Camere Penali Italiane. Ultras della Roma.

10 maggio 2022

❌NOVITA' CORTE COSTITUZIONALE❌ La sentenza n. 111/2022: in caso di non doversi procedere predibattimentale, è ammissibile il ricorso per cassazione



 

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 568, comma 4, del codice di procedura penale, in quanto interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato.


Scarica la sentenza n. 111/2022 al link