Sezioni

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30 settembre 2023

Nasce l’ “EPPO Academy” - di Gianluca PIPITONE*

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Il 27 settembre 2023 nasce l’ “EPPO Academy”. Sarà la Guardia di Finanza a coordinare -dal 2024- una prima serie di corsi, segnando così l’inizio del programma di formazione EPPO diretto a creare investigatori specializzati in tutti gli Stati membri partecipanti. Gli agenti delle forze dell'ordine selezionati dei 22 Stati membri partecipanti avranno l'opportunità di comprendere meglio come il loro lavoro confluisca in un'indagine transnazionale condotta dall'EPPO acquisendo una visione più approfondita dei mezzi esistenti per l'acquisizione e l'analisi delle prove e per l'individuazione dei crimini che ledono gli interessi finanziari dell'UE.

 

(Italia/Lussemburgo, 27 settembre 2023) – La Procura europea (EPPO) e la Guardia di Finanza italiana (Guardia di Finanza) hanno lanciato “EPPO Academy”, un programma di formazione su misura. Il Procuratore Capo Europeo, Laura Codruța Kävesi, e il comandante generale della Guardia di Finanza, Andrea De Gennaro, hanno firmato ieri un accordo di lavoro in tal senso.

Per fare la differenza in modo duraturo nella lotta contro le forme gravi di criminalità organizzata, la Procura europea ha bisogno di investigatori specializzati in tutti i 22 Stati membri.

Attualmente, nell’Unione Europea, c’è una generale mancanza di esperienza nelle indagini sui crimini finanziari che colpiscono il bilancio dell’UE in particolare.

L’obiettivo dell’Accademia EPPO è offrire a qualsiasi funzionario delle forze dell’ordine che lavori su casi EPPO l’opportunità di imparare dai migliori in qualsiasi campo pertinente alla competenza dell’EPPO. Concretamente, nel 2024, proporrà una prima serie di corsi di formazione sotto gli auspici della Guardia di Finanza, rinomata a livello mondiale.

L’EPPO continuerà ad arricchire l’offerta di corsi di formazione nell’ambito dell’Accademia EPPO e sta esplorando ulteriori esigenze e possibilità con i partner pertinenti nell’UE e oltre.

 

* Gianluca Pipitone, laureato presso l’università Cattolica di Milano nel 2016 e poi l’abilitato all’esercizio della professione forense nel 2018, è un avvocato penalista del foro di Trapani, membro della Camera Penale di Trapani, Componente della Commissione dei diritti umani della medesima camera Penale, Componente di ECBA/EFCL (European Criminale Bar Association and European Fraud and compliance lawyers), responsabile del Gruppo 300 Amnesty International Italia Alcamo e Componente di “ADU” associazione di avvocati e giuristi per la promozione e la difesa dei diritti Fondamentali dell’Uomo, collabora con la Camera di Commercio Belgio-Italia di Bruxelles per la quale è stato coordinatore del primo corso sulla Procura Europea. 

29 settembre 2023

Giudizio di rinvio – Annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. – Inutilizzabilità della prova – Possibilità per il giudice di rinvio di rinnovare la prova – Sussistenza – Fattispecie.

 




La Sesta Sezione penale ha affermato che, nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per inosservanza od erronea applicazione di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, non vi è limitazione dei poteri istruttori del giudice, che, pertanto, può procedere a integrazione probatoria mediante la rinnovazione di quella stessa prova dichiarativa ritenuta inutilizzabile nel giudizio rescindente e rispetto alla quale era stato enunciato il principio di diritto posto a fondamento della decisione di annullamento. (Fattispecie in cui la Corte aveva annullato la decisione di condanna per la ritenuta inutilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie di un collaboratore di giustizia, rese in diverso procedimento ed acquisite in violazione del disposto dell’art. 238, comma 4, cod. proc. pen.).

La sentenza Cass. pen., Sez. VI, n. 36766/2023 al link


28 settembre 2023

❌ CASO REGENI: LA CORTE ACCOGLIE LA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE SOLLEVATA DAL GIP DEL TRIBUNALE DI ROMA❌


 Dopo esserci occupati delle ricadute della assenza di cooperazione tra gli Stati, profilatisi nel caso Regeni (nostro post al link), in materia di notifica e in attesa di pubblicare un post di approfondimento sulla pronuncia della Corte costituzionale, diamo conto  del comunicato stampa con cui il Giudice delle leggi rende noto di aver  dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 420-bis, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice procede in assenza per i delitti commessi mediante gli atti di tortura definiti dall’art. 1, comma 1, della Convenzione di New York contro la tortura, quando, a causa della mancata assistenza dello Stato di appartenenza dell’imputato, è impossibile avere la prova che quest’ultimo, pur consapevole del procedimento, sia stato messo a conoscenza della pendenza del processo, fatto salvo il diritto dell’imputato stesso a un nuovo processo in presenza per il riesame del merito della causa. (Comunicato al link)

Reato di falso informatico – Registro informatico – Natura di documento pubblico fidefaciente – Sussistenza.

 



Da un caso palermitano:

La Quinta Sezione penale ha affermato che, con riferimento al reato di cui all’art. 491-bis cod. pen., deve essere qualificato come documento pubblico con efficacia fidefaciente il registro informatico dell’università sul quale, all’esito di verifica effettuata da operatori individuati attraverso l’impiego di credenziali, vengano riversati i dati risultanti da statini e verbali di esami, al fine di produrre la documentazione attestante la carriera universitaria dello studente.

La sentenza Cas. pen., sez. V, n. 33285/2023 al link.


27 settembre 2023

Una pronuncia di legittimità riconosce il valore della contestazione formale: rara avis?



La seconda sezione della Corte di legittimità ha riconosciuto la violazione dell'art. 521 c.p.p. in un caso in cui un episodio di corruzione e turbativa d'asta ascritto all'imputato non si rinveniva nel "suo" capo di imputazione, ma in quello precedente afferente il pubblico ufficiale accusato di corruzione. 

Per i giudici di merito i due capi di imputazione andavano letti in maniera congiunta, cosicché la condotta contestata non si doveva ricavare dalla sola imputazione afferente il ricorrente, il cui diritto di difesa non era stato peraltro leso. 

Tuttavia, la Corte di legittimità ha manifestato diverso avviso poiché <<in assenza di un'adeguata descrizione nel capo di imputazione, detta condotta non può ritenersi ricompresa nella contestazione, perché descritta nel capo di imputazione relativo ad altro soggetto imputato della corruzione attiva>>(Cass. 12167/23, al link).

La pronuncia è senz'altro condivisibile e meritoria a fronte del fiorire di interpretazioni svilenti il principio di correlazione tra imputazione e sentenza. 

Al riguardo si rammenti l'indirizzo di legittimità secondo cui <<l'accertamento nel corso del processo di una diversa forma (rispetto a quella contestata) di estrinsecazione della condotta partecipativa che integri la medesima figura di reato contestata (...) non determina alcuna violazione del contraddittorio (Sez. 3, n. 39894 del 28/05/2014, P.G. in proc. Bollini, Rv. 260385; Sez. 6, n. 47527 del 13/11/2013, Di Guglielmi e altro, Rv. 257278; Sez. 2, n. 36438 del 21/07/2015, Bilotta e altri, Rv. 264772; Sez. 5, n. 51248 del 05/11/2014, Cutrera, Rv. 261741) né , parimenti, alcuna violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza (Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015, Addio, Rv. 265946; Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051)>> (Cassazione penale sez. II, 08/10/2020, n.6560).

Invero la pronuncia da ultimo citata afferma che <<con riferimento al primo profilo, non v'é alcuna violazione allorquando  l'enunciazione dei fatti e delle circostanze ascritte all'imputato possa essere desunta dal complesso della motivazione della sentenza e, ancor più quando essi siano stati oggetto di completa descrizione in sede cautelare, in esito al quale l'imputato sia stato messo nelle condizioni di conoscere l'accusa e di esercitare le proprie difese, essendo la contestazione riferibile non solo al contenuto formale del capo d'imputazione in senso stretto, ma a tutti gli atti inseriti nel fascicolo processuale conosciuti o conoscibili dall'imputato>>.

Ed ancora, continua la medesima pronuncia <<con riferimento al secondo profilo, la violazione é inesistente tutte le volte in cui il fatto accertato non si ponga, rispetto al fatto contestato, in termini di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale ovvero costituisca uno sviluppo del tutto imprevedibile della dinamica accusatoria>>.

Il superiore principio è stato poi più volte ribadito dalla quinta sezione, secondo cui <<la contestazione (...) non va riferita soltanto al capo di imputazione in senso stretto, ma anche a tutti quegli atti che, inseriti nel fascicolo processuale, pongono l'imputato in condizione di conoscere in modo ampio l'addebito>> (Sez. 5 Num. 24898 Anno 2022, al link , nonchè Sez. 5 Num. 1102 Anno 2022 al link).

V'è da chiedersi se la superiore prospettiva non finisca per ascrivere al  Giudice un potere di scrittura della contestazione, ricavando la contestazione ex actis   

Speriamo il recente ripensamento della seconda sezione abbia successo. 

26 settembre 2023

Depositata la motivazione della attesa sentenza delle SEZIONI UNITE n. 38481/2023: la regola di rinvio al giudice civile s'applica alle sole costituzioni di parte civile post Cartabia

 



Com'è noto la Riforma Cartabia ha introdotto il comma 1 bis all'art. 573 c.p.p. che prevede, in caso di impugnazione per i soli interessi civili, il rinvio dell'impugnazione non inammissibile al giudice civile competente, che decide sulla base delle prove acquisite nel giudizio penale o di quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile.

Era dubbio se la regola si applicasse alle impugnazioni pendenti dopo la data di entrata in vigore della Riforma (30.12.2022).

Le SS.UU., con la sentenza n. 38841/2023, della quale diamo avevamo dato notizia provvisoria (link), hanno statuito che la nuova regola si applica alle sole  costituzioni di parte civile intervenute dopo il 30 dicembre 2022.

La regola è dunque la seguente: l'atto che regge il tempo è il momento della costituzione di parte civile.

È possibile scaricare la sentenza SSUU n. 38841/2023 al link

25 settembre 2023

Riforma Cartabia: appello ed elezione di domicilio: non occorre per il detenuto

 


La Seconda sezione ha affermato che la nuova disposizione di cui all’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. (introdotta dall’art. 33, comma 1, lett. d), d. lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, in vigore per le impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del citato decreto) – che, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, richiede, a pena d’inammissibilità, il deposito, unitamente all’atto d’impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio della parte privata – non opera anche nel caso in cui l’imputato impugnante sia detenuto.

La sentenza Cass. pen., sez. II, n. 33355/2023 al link

Si tratta di un orientamento costante della sezione. Si veda anche la recentissima Cass. pen. , sez. II, n. 38442/2023 al link


22 settembre 2023

Disciplina emergenziale pandemica - Procedimento cartolare in appello - Conclusioni scritte del pubblico ministero - Mancata comunicazione al difensore dell’imputato - Nullità di ordine generale a regime intermedio - Deducibilità - Condizioni.

 



La Seconda Sezione penale ha affermato che, nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale pandemica, la mancata comunicazione in via telematica al difensore dell’imputato delle conclusioni scritte del procuratore generale, in violazione dell'art. 23-bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è causa di nullità di ordine generale a regime intermedio deducibile a condizione che la parte privata vi abbia interesse, non ravvisabile se non sia stato allegato uno specifico, attuale e verificabile pregiudizio correlato a tale omissione. (Fattispecie relativa a richiesta di rigetto del gravame da parte del procuratore generale concludente, non supportata da alcun contenuto argomentativo).



21 settembre 2023

Riforma Cartabia e remissione tacita della querela: la seconda sezione penale interpreta la regola

 


La Seconda sezione penale ha affermato che l’improcedibilità derivante dalla remissione tacita della querela, prevista dall’art. 152, comma terzo, cod. pen., introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. h), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, consegue direttamente alla mancata comparizione, senza giustificato motivo, del querelante citato come testimone, fatto salvo quanto previsto dall’art. 152, comma quarto, cod. pen. a tutela dei soggetti vulnerabili, nonché il potere-dovere del giudice di accertare che l’assenza sia ingiustificata e di escludere ogni forma di indebito condizionamento, analogamente a quanto previsto dall’art. 500, comma 4, cod. proc. pen.

La sentenza Cass pen. sez. II., n. 33648/2023 al link


20 settembre 2023

Caso Pellazza (Le Iene): anche per la Cassazione la "coartazione all'intervista" integra il delitto di violenza privata

 



Avevamo dato notizia della sentenza del Tribunale di Milano (qui).

Il Tribunale di Milano aveva ritenuto di sussumere nel delitto di violenza privata (art. 610 c.p.) la condotta di un giornalista delle Iene - la nota trasmissione di Italia Uno - per effetto della coartazione con la quale l'intervistato è stato costretto a rispondere alle domande.
Nel caso di specie, la sentenza ha ritenuto che la violenza privata sia integrata da <<qualsiasi comportamento, non necessariamente violento o  minaccioso, dotato -tuttavia- della capacità di coartare fisicamente e/o psichicamente la volontà altrui>>.

Diamo ora notizia che la decisione di condanna è stata confermata dalla Corte di Cassazione (Cass. Pen. Sez. 5 Num. 36407 Anno 2023), sentenza al link.

In particolare, la corte regolatrice ha ritenuto che il diritto all'informazione [non] possa condurre ad un esito favorevole all'imputato nel bilanciamento dei valori in gioco, quando si pretenda di invocarlo per giustificare forme illecite di compressione della libertà privata, quando non valori destinati a proteggere ancora più intensamente la persona, anche se la condotta sia commessa "per carpire informazioni alla fonte"


19 settembre 2023

L'assenza dei testi non tempestivamente citati comporta la sospensione dei termini di prescrizione.

 


 

La terza sezione della Corte di Cassazione penale (sentenza n. 36261 ud. 03/07/2023 dep. 31.08.2023) è intervenuta in tema di calcolo dei periodi di sospensione della prescrizione, a fronte dell’assenza dei testi.

Due i temi affrontati dalla Corte di legittimità.

In primo luogo, i Giudici hanno scrutinato il tema dell’assenza dei testi in un’udienza differita per adesione del difensore dell’imputato all’astensione proclamata dall'associazione di categoria.

Per la Corte <<l'astensione del difensore determina l'arresto dell'udienza ancor prima che il giudice possa esercitare i suoi ordinari poteri processuali e, quindi, verificare l'assenza dei testimoni, disponendone, all'evenienza, l'accompagnamento coattivo>>, di talché l’assenza dei testi determina la sospensione del corso della causa estintiva  (cfr. Sez. 2, n. 5050 del 19/01/2021, Rv. 280564 e Sez. 3, n. 6362 del 25/10/2018, dep. 2019, Rv. 275834).

In secondo luogo, la Corte regolatrice ha ritenuto che <<i rinvii del processo disposti per l'assenza dei testi della difesa, ogni volta non tempestivamente citati dalla parte interessata, valgono altresì a giustificare le concomitanti sospensioni della prescrizione, aderendo il Collegio al principio elaborato da questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 293 del 04/12/2013, dep. 2014, Rv., 257318 e Sez.5, n. 18091 del 29/01/2018, non mass.), secondo cui il rinvio dell'udienza per la mancata citazione dei propri testi da parte del difensore determina la sospensione dei termini di prescrizione del reato per effetto della previsione generale dell'art. 159 c.p.p., comma 1, n. 3, cui può farsi rientrare anche la sospensione dell'attività processuale imputabile alla parte tecnica che non abbia adempiuto all'onere di citare per tempo i testi della propria lista, onere del resto posto a carico della parte interessata dall'art. 142 disp. att. c.p.p.>>.

La lettura della pronuncia pone qualche interrogativo.

Anzitutto con riguardo al primo tema, val la pena osservare che la Corte, nel ritenere manifestamente infondata la censura difensiva, ha trascurato che in precedenza essa stessa aveva ritenuto fondato un ricorso che deduceva la medesima questione.

Infatti nel 2009 i Giudici di legittimità avevano affermato che <<la giurisprudenza di questa Corte ha osservato che in tema di prescrizione del reato, nel caso di concomitante presenza di due fatti legittimanti il rinvio del dibattimento, l'uno riferibile all'imputato o al difensore, l'altro ad "esigenze di acquisizione della prova" (art. 304 c.p.p., comma 1, lett. a), la predominante valenza di quest'ultima preclude l'operatività del disposto dell'art. 159 c.p. e la conseguente sospensione nel corso della prescrizione Rv. 232835. Conforme Rv. Rv. 228348; v. anche SS.UU. Rv. 220509>> Cassazione penale sez. V, 02/10/2009, (ud. 02/10/2009, dep. 28/12/2009), n.49647

Ebbene, in presenza di un precedente di legittimità di segno contrario, appare opinabile l’affermazione di manifesta infondatezza del motivo di ricorso. Vale forse il riferimento alla risalenza nel tempo del contrario indirizzo ? E quando il precedente diviene risalente ? Vale forse il riferimento al numero di arresti contrari e quanti ne occorrono ? In ogni caso, a fronte anche di un solo precedente contrario non andrebbe spiegato perché il motivo che lo invochi sia manifestamente inammissibile ?

Per ciò che attiene al secondo aspetto prima indicato, è evidente che l’apprezzamento sulla tempestività di una citazione appare frutto di una valutazione incontrollabile, che finirà per rimettere al singolo giudice la decisione sulla ricorrenza o meno della prescrizione.