Sezioni

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31 marzo 2023

Esecutivo – Nei confronti di cittadino italiano – Motivo facoltativo di rifiuto della consegna per l’esecuzione in Italia della pena – Formale possesso della cittadinanza italiana – Sufficienza.

 



La Sesta Sezione penale, in tema di mandato d’arresto europeo esecutivo, ha affermato che, nei confronti del cittadino italiano, non è necessario accertare il suo effettivo radicamento nel territorio nazionale ai fini della opponibilità del motivo facoltativo di rifiuto della consegna per l’esecuzione in Italia della pena, essendo sufficiente il formale possesso della cittadinanza.

Scarica la sentenza Cass. pen. Sez. VI n. 5233/2023 al link

30 marzo 2023

Il Ministero prende posizione: il deposito cartaceo deve seguire l'impugnazione a mezzo PEC.

 


Su questo blog, all'esito di una ricostruzione normativa, confortata anche dalla Suprema Corte, abbiamo sostenuto che l'ultrattività dell'art. 164 d.att. c.p.p. riguardi le sole impugnazioni cartacee (ultimo post sul tema al link)

In sintesi riteniamo che il deposito dell’impugnazione a mezzo pec non imponga al difensore alcun ulteriore onere. Della bontà di tale tesi ci convince anche la circostanza che il deposito fuorisede non è più consentito, di talché, a voler ritenere che l'impugnazione proposta telematicamente debba essere seguita dalla consegna alla cancelleria delle copie cartacee, si dovrebbe concludere che la parte interessata provveda a recarsi fisicamente presso la cancelleria ovunque essa si trovi, stante la contemporanea abrogazione della possibilità di ricorrere alla spedizione dell'impugnazione. In alternativa si dovranno spedire le copie firmate ad un collega del circondario o distretto interessato per provvedere al deposito.

Il Ministero tuttavia, con circolare del 16.03.2023 resa dalla Direzione Generale degli Affari Interni, si è mostrato di diverso avviso (circolare al link) 

Nel rimandare alla lettura del documento nella sua interezza, osserviamo che gli argomenti spesi dalla citata Direzione ci appaiono eccentrici. In sostanza, ad avviso del Ministero, siccome le cancellerie sono ancora onerate di obblighi che presuppongono documenti cartacei, le parti sono obbligate a far conseguire al deposito dell'impugnazione, a mezzo pec, il deposito cartaceo ( <<va da sé che, quantomeno ai fini dei predetti incombenti, tuttora gravanti sulle cancellerie del giudice impugnato, il difensore impugnante debba comunque provvedere al deposito delle copie (analogiche) dell’atto d’impugnazione, anche quando trasmesso in via telematica>>). Onestamente ci sembra che il "va da sè" non sia così evidente, a fronte di un quadro normativo che non lo presuppone e che anzi, per come  anche emerge dall'obiter di legittimità richiamato, sembra condurre ad una soluzione radicalmente diversa.

Il Ministero non chiarisce poi quale sarebbe la tempistica per il difensore provvedere all'onere che gli si vuole imporre: non è questione marginale. Ma in ogni caso, ciò che le cancellerie non possono fare, neppure a mente della circolare, è bloccare l'invio della impugnazione al Giudice competente.

A questo punto, abbiamo un consiglio (provocazione?) per il "Tavolo tecnico di consultazione per la riforma del processo penale" insediato dal Ministro: sottoponga al Ministro il ritorno  sic et simpliciter al vecchio regime cartaceo, meglio di questo pasticcio, incoerente e con aspetti lesivi del diritto ad impugnare

  

Delitto di cui all’art. 316-ter cod. pen. – Competenza del Procuratore europeo delegato – Richiesta o applicazione del sequestro finalizzato alla confisca del profitto – Limitazioni derivanti dalla pena edittale massima – Esclusione – Ragioni.

 


La Sesta Sezione penale, in tema di indebita percezione di erogazioni in danno dell’Unione Europea, ha affermato che il Procuratore europeo delegato è competente a chiedere o a disporre una delle misure investigative di cui all’art. 30, par. 1, Regolamento UE 2017/1939, ivi compreso il sequestro preventivo a fini di confisca, diretta o per equivalente, del profitto del reato ex art. 322-ter cod. pen., anche nell’ipotesi in cui esso sia inferiore ad euro 100.000,00 e non sia, pertanto, configurabile, l’aggravante di cui all’art. 316-ter, comma primo, ultimo periodo, cod. pen., posto che la citata disposizione eurounitaria va intesa come non escludente l’operatività delle anzidette misure investigative in relazione a reati puniti con pena meno grave di quella comminata per l’indicata ipotesi aggravata.

29 marzo 2023

Ricusazione? Il momento decisivo è il dispositivo non la motivazione della sentenza

 


La Sesta Sezione penale, in tema di ricusazione, ha affermato che, ai fini dell’accertamento dell’elemento pregiudicante la terzietà del giudice, il momento in cui si realizza, per quest’ultimo, la situazione di incompatibilità deve essere individuato nell’emissione della sentenza-decisione – in cui, con la lettura del dispositivo, si invera la valutazione di merito di cui consta il giudizio relativo alla situazione pregiudicata – e non nel momento, successivo, della redazione, della sottoscrizione e del deposito della sentenza-documento, in cui il giudizio sulla responsabilità penale è manifestato all’esterno.

28 marzo 2023

Cari cancellieri, se gli atti sono trasmessi telematicamente non sono dovute né le copie cartacee né i diritti

 



In questo blog ci siamo più volte occupati della questione (link1, link2, link3), che ha come presupposto la prassi - riteniamo non legittima - di alcune cancellerie di richiedere il versamento dei diritti di copia per la "formazione" delle cosiddette copie di cortesia.

Nel paese della burocrazia le novità tardano ad essere recepite: si è sempre fatto così (cioè con l'impugnazione si sono sempre depositate le copie dell'atto), perché non continuare?

Noi riteniamo di avere la risposta a questo amletico - e anche un po' vessatorio - dubbio esistenziale!

Non si può fare più così da quando è entrata in vigore la Riforma Cartabia  (anche se al momento gli atti sono inviati per pec, in proiezione futura tramite portale).

Né ci pare che la diversa soluzione indicata all'epoca dell'emergenza Covid sia più sostenibile. Il ministero all'epoca aveva ritenuto che il deposito a mezzo pec servisse ad evitare che i termini per impugnare scadessero in un contesto in cui gli ingressi in cancelleria erano contingentati, ma oggi la Riforma ha ragioni radicalmente differenti.

Il che rende esplicita la domanda: cosa ve ne fate, cari cancellieri, delle copie di cortesia cartacee? Cosa ve ne fate se, depositato l'atto in via telematica ad opera del legittimato, lo trasmettete per via telematica a vostra volta? E se per comodità di ufficio ritenete di usare la vecchia carta e stampare l'atto in quante copie ritenete è, appunto, una vostra comodità, che non incide né può gravare sull'istante.

Del resto, di tale tesi troviamo conferma in un obiter contenuto nella sentenza della Corte di Cassazione, sezione V penale, n. 8158/2023: <<l'invio delle copie ulteriori ex art. 164 disp. att. cod. proc. pen., come richiesto dalla cancelleria appare essere un mero, formale, riferimento alla norma, da reputarsi superato dall'inoltro telematico dell'atto>>(sentenza al link).

Più chiaro di così non potrebbe essere: mera formalità, superata dalle novità del mondo.

E forse vale la pena che qualcuno, ancora abituato alla ceralacca e al piccione viaggiatore, se ne faccia una ragione e metta mani allo studio delle novità e ne colga il senso.

Cosa accade, dunque, se la cancelleria inoltra una pec come quella che segue?



Intanto stigmatizziamo che la pec non sia firmata a protezione di un insano anonimato. 

Poi osserviamo che nessuna prassi consente, né potrebbe consentire, alla Cancelleria di condizionare alla trasmissione delle copie ex art. 164 disp. att. c.p.p. - con un inequivocabile sinallagma sancito dall’utilizzo dell’aggettivo “necessario“ - la formazione del fascicolo e la trasmissione dello stesso alla S.C.C.“.

L’art. 164 disp. att. c.p.p., infatti, ricollega al mancato deposito delle copie cartacee esclusivamente l’effetto che “la cancelleria provvede a farle a spese di chi ha presentato l’impugnazione“.

Collegare l'assenza della consegna delle copie cartacee o del pagamento dei diritti di copia alla mancata trasmissione degli atti, è palesemente arbitrario.

A noi risulta che della questione, il Collega interessato, abbia reso edotti il Ministro e i Dirigenti degli uffici interessati - sia Magistrati che Cancellieri - rimettendo ad essi non solo la (ri)valutazione della legittimità della prassi e della condotta, ma la anche trasmissione degli atti alla Magistratura inquirente per l'ipotesi in cui si individuassero condotte penalmente rilevanti. 


Approfittiamo però dell'occasione per rilanciare l'invito di cui al titolo: Cari cancellieri, se gli atti sono trasmessi telematicamente non sono dovute né le copie cartacee, né i diritti.

27 marzo 2023

Concordato in appello e pregresse restrizioni di accesso: s'applica il tempus regit actum

 



Concordato in appello – Modifiche introdotte dall’art. 98, comma 1, lett. a, d.lgs. n. 150 del 2022 – Natura meramente processuale dell’istituto – Applicazione del principio del “tempus regit actum” – Conseguenze.

La Sesta Sezione penale ha affermato che le modifiche al concordato in appello introdotte dall’art. 98, comma 1, lett. a), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – per effetto delle quali sono venute meno le preclusioni inerenti ai reati di particolare gravità ed agli imputati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza – soggiacciono, in assenza di disciplina transitoria e in quanto riguardanti un istituto di natura meramente processuale, al principio del “tempus regit actum”, sicché producono i propri effetti nei soli giudizi che si svolgono a decorrere dall’entrata in vigore della norma abrogante, senza possibilità di applicazione retroattiva nei processi in cui il giudizio di appello sia stato già definito.
In particolare la Corte ha rigettato ogni accostamento, invocato dalla difesa, col rito abbreviato, posto che il c.d. concordato in appello è privo di ogni requisito di premialità sostanziale. 

Tuttavia ci pare che sottotraccia resti una questione irrisolta: dopo la sentenza Scoppola, la linea di demarcazione tra processuale e sostanziale, si è fatta meno netta e i confini, un tempo formali, sono ormai da tracciare nuovamente.

25 marzo 2023

Remissione in termini per richiedere l'abbreviato Cartabia. Si consolida il fronte del no.



Dopo Milano, Vasto e Teramo (ordinanza Teramo al link), anche Spoleto nega la remissione in termini per accedere al rito abbreviato riformato dalla Cartabia (ordinanza al link).

Per quel che ci risulta l'opposta tesi è invece sostenuta da Perugia e Latina (per una ricostruzione complessiva, post al link)


24 marzo 2023

Trasferimento fraudolento di valori: il mutamento della denominazione sociale integra un nuovo reato

 


La Seconda Sezione, in tema di trasferimento fraudolento di valori, ha affermato che, anche nel caso in cui rimangano identici i soggetti interponenti e quelli interposti, integra un nuovo reato, rispetto al preesistente, il mutamento della denominazione sociale, lo spostamento della sede o l’acquisto di nuovi beni strumentali, ove determinino l’intestazione fittizia di un’ulteriore azienda, intesa quale complesso di beni materiali e immateriali.

23 marzo 2023

Misure di prevenzione e sospensione dei termini: se non è indicato a verbale non opera

 


La Prima Sezione penale, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, ha affermato che la sospensione dei termini per il deposito del decreto di prevenzione di cui all’art. 7, comma 10-septies, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, incidente anche ai fini del computo del termine di efficacia del sequestro, come previsto dall’art. 24 dello stesso d.lgs., postula l’indicazione, nel verbale di udienza, della volontà del collegio giudicante di avvalersi della facoltà di depositare la decisione oltre il termine ordinario di quindici giorni.

22 marzo 2023

Diritti di copia? Pagopa, per il penale, è facoltativo. Finalmente la circolare ministeriale.




 

 

Pare che il Ministero abbia finalmente posto fine, con apposita circolare, alla confusione ingeneratasi a seguito del contrasto tra due dei suoi dipartimenti in ordine al caratterre obbligatorio o facoltativo del pagamento dei diritti di copia con pagoPa. 

Si ribadisce il carattere semplicemente facoltativo di tale strumento di pagamento.   (circolare al link)

Il Ministero della Giustizia.chiarisce:

“Allo stato, per quanto attiene al settore penale, considerando la non integrale abilitazione dei sistemi e delle infrastrutture al pagamento con modalità telematiche, comunicata dal Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l’analisi statistica e le politiche di coesione con nota del 16 marzo 2023, il diritto di copia e di certificato potrà essere assolto anche mediante contrassegni (ai sensi dell’art. 285 d.P.R. n.115/2002), ferma restando la possibilità, assicurata dallo stesso art. 5, comma 2, C.A.D., di procedere al versamento mediante PagoPA, in favore degli uffici giudiziari abilitati ad accettare e ad annullare la ricevuta telematica di pagamento”







21 marzo 2023

"No Vasco, no. Io [non] ci casco": quando la truffa on-line corre sui binari della passione musicale

 


Il GUP del Tribunale di Trapani, con la sentenza in commento, ha condannato l'imputato per una truffa online che ha visto vittima un'appassionata del noto cantante rock Vasco Rossi.

La persona offesa, per come è risultato in giudizio, aveva acquistato on-line, e mediante un pagamento attraverso postepay, tre biglietti per il concerto del noto artista; biglietti mai recapitati all'acquirente, nonostante il pagamento. 

Da qui l'accusa. 

La particolarità del caso si segnala perché inizialmente dei fatti di truffa era stata chiamata a rispondere la titolare della carta postepay ove era stato canalizzato il prezzo costituente l'illecito profitto della truffa. L'imputata, però, era ignara dei fatti, dal momento che, per come è successivamente risultato, ad organizzare il raggiro era stato il marito.

Scarica la sentenza del GUP di Trapani al link.

20 marzo 2023

Correggibile ex art. 130 c.p.p. il dispositivo che non si pronunci sulla distrazione in favore del difensore antistatario


Con l' ordinanza n. 7846 la V sezione della Corte di legittimità ha ritenuto che si possa procedere, ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., a correggere il dispositivo che ometta di pronunciarsi sull'istanza di distrazione degli onorari non riscossi e delle spese anticipate in favore del procuratore di parte civile dichiaratosi antistario (conf. Sez. 6, ord. n. 17174 del 4/4/2016, Rv. 266742). (pronuncia al link)

18 marzo 2023

Remissione in termini per richiedere l'abbreviato Cartabia. Teramo si schiera per il no.

 


Il dibattitto in ordine alla remissione in termini per godere del beneficio previsto dal novellato art. 442 c.p.p. si arricchisce del contributo del Giudice di Teramo (perprecedenti ordinanze vedi link).

Nel provvedimento del Tribunale abruzzese la remissione viene negata soprattutto rilevando che l’estensione indiscriminata dell’accesso al rito speciale sulla base della novità legislativa in commento sacrificherebbe in maniera evidente il principio della ragionevole durata del processo, che costituisce il referente costituzionale del giudizio abbreviato (ordinanza Teramo al link).

17 marzo 2023

Foro e Giurisprudenza supera le 300.000 visualizzazioni



Oggi è venerdì 17, ma noi non siamo scaramantici.

Quando iniziò quest'avventura del blog (ne abbiamo parlato qui) avevamo un progetto poco definito, poche idee, e alcune confuse, ma tanto entusiasmo: immaginavamo allora che il blog dovesse servire da "raccoglitore" di precedenti giurisprudenziali del distretto che, debitamente omissati, come facciamo, avremmo pubblicato.

"Nel" e "col" tempo invece il blog è diventato un raccoglitore più ampio: opinioni e documenti, dottrina, giurisprudenza di legittimità, istruzioni pratiche, novità etc. 

Insieme con questa crescita abbiamo cercato di organizzare in sezioni i contributi (trovate le sezioni nella versione web a sinistra).

Di certo quando il blog nacque non immaginavamo la Riforma epocale della giustizia in 32 punti annunciata dall'allora Ministro Bonafede e completata dalla Ministra che oggi le dà il nome - ma disconoscendola  -, la professoressa Marta Cartabia.

Le occasioni di analisi sulla Riforma sono state così ampie e approfondite che le abbiamo dapprima raccolte in una pagina (qui al link) e poi editate cartaceamente a spese della Camera Penale di Trapani.

Neppure immaginavamo le tante novità informatiche che, di pari passo con la Riforma e complice il periodo pandemico, hanno reso - e rendono ancora oggi - sempre più complicata la professione. Anche queste le abbiamo organizzate in una pagina  dedicata (link) e in una sezione (PPT).

Abbiamo avuto l'onore di avere tra i nostri Autori i più sensibili alle innovazioni  del mondo dell'Avvocatura, della Magistratura e della Accademia (link).

Oggi, a distanza di poco più di due anni dalla prima pubblicazione, il blog ha superato abbondantemente le 300.000 visualizzazioni, con contatti provenienti da tutto il mondo.

Lo ha fatto in modo totalmente gratuito, senza cedere alla tentazione di veicolare alcuna forma di pubblicità e di conseguente redditività autofinanziante della Camera Penale di Trapani, come sarebbe lecito fare (soprattutto se si considerano le potenzialità in termini di redditività del “mercato pubblicitario sul web”). Tale scelta risponde - ad oggi - ad una precisa idea della quale avevamo già parlato: intendiamo offrire questo blog come contenitore di solidarietà tra i professionisti del processo.

I riscontri che riceviamo da tutta Italia ci confortano in tal senso.

Finché continueremo ad avere entusiasmo, noi saremo qui; aperti a tutti i contributi da chiunque provenienti e con alcuni principi  guida: la libertà, la circolazione delle idee e il confronto sono il modo per rendere migliore il pianeta giustizia.

Auguri a Foro e Giurisprudenza, blog giuridico della Camera Penale di Trapani











16 marzo 2023

Diritti di copia: interrogazione parlamentare. Eccellenza, ponga fine al caos.



Da diversi giorni ci occupiamo della confusione, ingenerata dallo stesso Ministero, in ordine alle modalità di pagamento dei diritti di copia per gli atti penali (ultimo post al riguardo al link) 

A fronte dell'incertezza che regna nelle cancellerie e tra gli Avvocati, il deputato Dori Devis ha rivolto al Ministero della Giustizia un'interrogazione a risposta scritta (interrogazione al link).

Il parlamentare, dopo aver ripercorso il contrasto  tra le due direzioni ministeriali interessate, ha rilevato che

 1)  per i settori ove i fascicoli non risultano digitalizzati, come in quello del penale o nei procedimenti civili e penali presso il giudice di pace o presso la Corte di cassazione, la forma di pagamento telematico comporta una serie di adempimenti ulteriori da parte dell'avvocato, come quello di dover previamente accedere alla cancelleria per controllare il numero di copie da richiedere, quello di tornare successivamente in cancelleria dopo essersi muniti di ricevuta PagoPa per effettuare la richiesta e quello di ritornare nuovamente in cancelleria a ritirare le copie;

2) vanno inoltre considerati i maggiori costi da sostenere in quanto il pagamento tramite pagoPa prevede una commissione per gli istituti di credito;

3) la previsione del pagamento telematico vanifica inoltre la richiesta «urgente» della copia, nel senso che i vari adempimenti previsti per poter pagare telematicamente, comportano un dispendio di tempo che potrebbe addirittura compromettere il diritto di difesa.

Si attende, si spera a breve, una risposta definitiva del Ministro che chiarisca definitivamente che la legge non prevede alcun obbligo di ricorrere al sistema pagoPa  per estrarre le copie. 


Informazione provvisoria dalle SS.UU. in attesa del deposito della sentenza sulla legittimazione ad impugnare del PG

 



Numero Registro Generale: 20460/2022 Ricorrente: P.G. in proc. A. V



Questioni controverse

Primo quesito:
quali presupposti legittimino il procuratore generale ad appellare la sentenza al sensi dell'art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen.

Soluzione:

la legittimazione del procuratore generale a proporre appello avverso le sentenze di primo grado consegue soltanto all'acquiescenza del procuratore della Repubblica quale risultato delle intese o delle altre forme di coordinamento richieste dall'art. 166-bis disp. att. cod. proc. pen. che Impongono al procuratore generale di acquisire tempestiva notizia in ordine alle determinazioni del procuratore della Repubblica in merito all'Impugnazione della singola sentenza.


Secondo quesito:
se l'acquiescenza del procuratore della Repubblica al provvedimento (art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen.) sia riferibile anche al pubblico ministero che abbia presentato le conclusioni nel giudizio di primo grado.
Soluzione:
negativa.


Terzo quesito:

se, in assenza delle condizioni per l'appello del procuratore generale di cui all'art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione dello stesso possa essere qualificato come ricorso immediato ex art. 569 cod. proc. pen. ovvero come ricorso ordinario ai sensi degli artt. 606, comma 2, e 608 cod. proc. pen. .
Soluzione:
in assenza delle condizioni per presentare appello ai sensi dell'art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen., Il procuratore generale non è legittimato a proporre ricorso immediato per cassazione ex art. 569 cod. proc. pen. né ricorso ordinario ai sensi degli artt. 606, comma 2, e 608 cod. proc. pen.