Sezioni

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30 novembre 2021

Minorata difesa: non rileva solo il "dato notturno". Le Sezioni Unite impongono l’effettività della minorata difesa



Le Sezioni Unite (sentenza n. 40275/2021 al link) della Corte di cassazione hanno affermato che: - ai fini dell’integrazione della circostanza aggravante della c.d. “minorata difesa”, prevista dall’art. 61, primo comma, n.5, cod. pen., le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l’agente ha profittato in modo tale da ostacolare la predetta difesa, devono essere accertate alla stregua di concreti e concludenti elementi di fatto atti a dimostrare la particolare situazione di vulnerabilità – oggetto di profittamento – in cui versava il soggetto passivo, essendo necessaria, ma non sufficiente, l’idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione del reato; - la commissione del reato “in tempo di notte” può configurare la circostanza aggravante in esame, sempre che sia raggiunta la prova che la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto.

29 novembre 2021

Normativa pandemica: la Sesta sezione prova a mettere ordine alla confusione del Legislatore. Non si deve tener conto del giorno di entrata in vigore del decreto legge



La Sesta sezione penale (sentenza n. 40287/2021 al link) ha affermato che, ai fini del computo del termine di presentazione della richiesta di discussione orale o di partecipazione dell’imputato all’udienza, che l’art. 23, comma 6, d.l. 9 novembre 2020, n. 149, fissa, per i procedimenti nei quali l'udienza è fissata tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore dello stesso, in cinque giorni da tale data, trova applicazione, in assenza di una peculiare disciplina, il principio generale dell'ordinamento - di cui sono espressione gli artt. 172 cod. proc. pen. e 155 cod. proc. civ. - secondo il quale, non si deve tener conto del giorno di entrata in vigore del decreto medesimo.

26 novembre 2021

L'omessa statuizione dell'ordine di demolizione è emendabile ? Si, forse, anzi no. In ogni caso del contraddittorio si può fare a meno.


La terza sezione della Corte di Cassazione (Cass. sez. III, 06.10.2021 n.36227) smentisce il suo precedente arresto, reso pochi mesi or sono, secondo cui <<l'omessa statuizione dell'ordine di demolizione rappresenta un error in iudicando, emendabile soltanto attraverso l'impugnazione della sentenza>(cfr. Sez. 3, Sentenza n. 12950 del 25/01/2021 Ud., dep. 06/04/2021, Rv. 281240), affermando invece che <<l'omissione, in sentenza, di statuizioni obbligatorie a carattere accessorio e a contenuto predeterminato come la demolizione di immobili abusivi o la rimessione in pristino dello stato dei luoghi per le violazioni paesaggistiche, non attenendo ad una componente essenziale dell'atto non integra una nullità, o un errore in iudicando, ed e', pertanto, emendabile con il procedimento di correzione dell'errore materiale ex art. 130 c.p.p. dal giudice che ha pronunciato la sentenza di condanna o dal giudice dell'impugnazione ove questa non sia inammissibile, tranne la sussistenza di presupposti impeditivi alla demolizione non valutati dal giudice della cognizione che devono essere prospettati in sede di impugnazione>>.

Val la pena rammentare che nel precedente smentito dalla sentenza che si annota, la Corte, dopo aver premesso che <<la procedura della correzione dell'errore materiale, ... opera unicamente laddove si tratti, come ESPRESSAMENTE ENUNCIATO dall'art. 130 c.p.p. di correggere errori od omissioni che non determinano nullità e la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell'atto>>, aveva reso un'ampia ricostruzione dei precedenti a Sezioni Unite sul concetto di "errore materiale".  

 Al riguardo il Massimo consesso di legittimità aveva rilevato che  <<il doveroso rispetto dell'immodificabilità di una pronuncia, allorquando questa non presenti vizi così radicali da renderla inesistente, é esso stesso un valore altamente positivo tutelato, e con appropriato rigore, dall'ordinamento processuale>> (Sez. U, n. 8 del 18/05/1994, dep. 29/09/1994, Armati, Rv. 198543).

Successivamente le medesime Sezioni Unite avevano considerato che l'errore rimediabile con la procedura di cui all' art. 130 c.p.p. consiste <<nella sostanza, nel frutto di una svista, di un lapsus espressivo, da cui derivano il divario tra volontà del giudice e materiale rappresentazione grafica della stessa e difformità tra il pensiero del decidente e l'estrinsecazione formale dello stesso, senza alcuna incidenza sul processo cognitivo e valutativo da cui scaturisce la decisione>>. (Sez. Un., 27 marzo 2002, n. 16103, Basile).

 Nondimeno, nella sentenza n. 12950 si dava poi conto di una terza pronuncia del Massimo consesso di legittimità con cui si affrontava la questione della emendabilità ex art. 130 della pronuncia di "patteggiamento", ove il Giudice avesse omesso di condannare l'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile (Sez. U, n. 7945 del 31/01/2008, dep. 20/02/2008, Boccia). Nel caso di specie le Sezioni Unite hanno stabilito che <<la omissione di una statuizione obbligatoria di natura accessoria e a contenuto predeterminato non determina nullità e non attiene a una componente essenziale dell'atto, onde ad essa può porsi rimedio con la procedura di correzione di cui all'art. 130 c.p.p.>>.

Così ricostruiti gli interventi delle Sezioni Unite, la terza sezione escludeva la ravvisabilità di un mero errore materiale giacché: 

1) in primo luogo, l'applicazione dell'ordine di demolizione presuppone comunque un'attività ricognitiva da parte del giudice di merito. <<Invero, al fine di decidere se disporre o meno l'ordine di demolizione, il giudice deve verificare, ad esempio, se il manufatto non sia stato già demolito, eventualmente in esecuzione del relativo ordine impartito dall'autorità amministrativa, ovvero se esso non sia stato acquisito al patrimonio comunale in forza di una delibera che abbia dichiarato la sussistenza di prevalenti interessi pubblici>>;

2) <<l'ordine di demolizione impartito mediante la procedura prevista per la correzione di errore materiale implica la MODIFICA DI UN ELEMENTO ESSENZIALE della sentenza, quale é quello della destinazione del corpo del reato, produttivo di effetti pregiudizievoli nella sfera giuridica dell'imputato>>.

Di talché, i Giudici di legittimità concludevano affermando che <<l'omessa statuizione dell'ordine di demolizione rappresenta perciò un error in iudicando, emendabile soltanto attraverso l'impugnazione della sentenza>>.

Nondimeno <<può prefigurarsi un errore materiale solo quando il giudice di primo grado abbia disposto, in motivazione, l'ordine di demolizione, che invece non compare nel dispositivo, come nel caso di cui si é occupata Sez. 3, n. 40340 del 27/05/2014, (dep. 30/09/2014, Bognanni, Rv. 260421), la quale ha giudicato corretta la sentenza di appello che, pronunciandosi all'esito del giudizio di impugnazione, aveva proceduto alla correzione di errore materiale della sentenza di primo grado laddove questa aveva impartito l'ordine di demolizione di un manufatto abusivo solo nella motivazione e non anche nel dispositivo di condanna>>.

La più recente sentenza n.36227 della medesima sezione semplice sovverte le conclusioni dell'arresto fin qui descritto, con argomentazioni che tuttavia non appaiono persuasive.

Nell'incipit del "considerato in diritto" la Corte invoca il CARATTERE COSTANTE della giurisprudenza che ammette il ricorso alla procedura correttiva ex art. 130, pur dando atto nell'elencazione dei precedenti richiamati che in senso contrario si era pronunciata l'illustrata  sentenza n. 12950.

Ma al di là di ciò, la Corte, implicitamente avversando l'argomento sub n. 2 del precedente, ha  citato l'arresto di Sez. 3, n. 40340 del 27/05/2014  secondo cui "l'omissione, in sentenza, di statuizioni obbligatorie a carattere accessorio e a contenuto predeterminato come la demolizione di immobili abusivi o la rimessione in pristino dello stato dei luoghi per le violazioni paesaggistiche, non attenendo ad una componente essenziale dell'atto non integra una nullità ed e', pertanto, emendabile con il procedimento di correzione dell'errore materiale ex art. 130 c.p.p. dal giudice che ha pronunciato la sentenza di condanna o dal giudice dell'impugnazione ove questa non sia inammissibile, con esclusione del giudice dell'esecuzione giacché carente di competenza quanto alla statuizione omessa".

Riguardo all'attività cognitiva dispiegata dal Giudice del merito, invocata dalla sentenza n. 12950, la Corte ha osservato che seppure è vero che <<a volte l'applicazione dell'ordine di demolizione presuppone ...un'attività ricognitiva da parte del giudice di merito (verifica della demolizione, acquisizione al patrimonio comunale con dichiarazione di pubblico interesse ecc.)>>, è altrettanto vero che  tale attività ricognitiva e di valutazione <<non sempre ricorre e, quindi, compete al ricorrente allegare i relativi presupposti>>.

 Si è già detto che l'argomentare della sentenza che si annota non appare del tutto persuasivo. 

Anzitutto, con riguardo alla pretesa costanza dell’indirizzo propugnato nella sentenza che si annota, deve rilevarsi che sebbene in anni recenti esso risulti prevalente, anche l'esegesi opposta annovera diversi precedenti

Così ad esempio Cassazione penale sez. III, 04/07/2006, (ud. 04/07/2006, dep. 10/10/2006), n.33939, sostiene che <<questa Corte ha già correttamente statuito che alla mancata inclusione nella sentenza dell'ordine di demolizione di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 7, u.c., (ora D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, comma 9) non si può rimediare attraverso la procedura di correzione dell'errore materiale, ma esclusivamente a mezzo di impugnazione proposta dal pubblico ministero (Sez. 3^, n. 21022 del 24.4.2004, Alberti e altro, rv. 229039). E ciò perchè la correzione di errori materiali che inficiano la sentenza, ai sensi dell'art. 130 c.p.p., è ammessa solo quando la correzione non comporti una modificazione essenziale della sentenza stessa, mentre l'omesso ordine di demolizione integra un vitium in iudicando rettificabile solo dal giudice della impugnazione ritualmente investito da una parte processuale (Sez. 1^, n. 4455 del 21.9.1998, Mancasi, rv. 211601)>>. Ad analoghe conclusione è pervenuta Cass. III, 30.09-19.11.02 n. 38744- Pres. Papalia; Ric. Spitalieri in Guida al Diritto 08.03.03 pag. 81 ss.).

Dunque la più recente pronuncia, a fronte di un riacutizzato contrasto, avrebbe dovuto invocare un intervento dirimente delle Sezioni Unite.  

Ma al di là di ciò, non convince l'affermazione, tralaticiamente riportata, secondo cui inserire in una sentenza <<statuizioni obbligatorie a carattere accessorio e a contenuto predeterminato come la demolizione di immobili abusivi o la rimessione in pristino dello stato dei luoghi per le violazioni paesaggistiche>> non incide su una componente essenziale dell'atto. 

Al rigaurdo pare piuttosto cogliere nel segno l'arresto della sentenza n. 12950, e prim' ancora Sez. III, 25.05.1992 ric. Pergola, secondo cui integra componente essenziale della sentenza ciò che <<incide sull’onere giuridico complessivo dell’imputato ed in particolare nella sfera giuridico patrimoniale>>  (Sez. III, 25.05.1992 ric. Pergola, in Arch. Nuova Proc.pen. n.192, 755, conforme anche I Sez., 21.09.1998, dep. 23.10.98, Ricorrente- Mancasi in Giurisprudenza Italiana, 2000, n.133).   

Del resto sul tema dell'errore materiale il risalente principio espresso dalla tradizione romanistica, secondo cui: <<actorum verba emendare, tenore sententiae perseverante, non est prohibitum>>(cfr. Dig. 42.1.46, Hermogenianus 2 iuris epit), sembra averne definitivamente scolpito l'esatta portata. 

Per altri versi, sullo sfondo di tutto ciò resta la questione del valore del dispositivo reso all'esito della udienza, che invero anche la pronuncia n. 12950 cit. vorrebbe "cedevole", ove la successiva motivazione dovesse contenere l'ordine di demolizione. 

Tuttavia deve osservarsi che <<il dispositivo della sentenza pronunciata all’esito del dibattimento è l’atto con il quale il Giudice manifesta la propria volontà in ordine alla applicazione della legge al caso concreto, di guisa che lo stesso, in un momento successivo alla sua lettura in dibattimento, non può subire modifiche, integrazioni o sostituzioni>> (Cfr. Cass.pen., I Sez., 21.09.1998, dep. 23.10.98, Ricorrente- Mancasi in Giurisprudenza Italiana, 2000, n.133).   

Infatti, la motivazione svolge una funzione servente della decisione, resa pubblica con la lettura del dispositivo, e non ha una funzione precettiva, tanto che secondo l’insegnamento del Supremo collegio <<il contenuto precettivo delle sentenze  pronunciate a conclusione del dibattimento, deve essere individuato con esclusivo riferimento al dispositivo>> (Cfr. Cass. pen. 24.04.1987, Labbellarte, in Riv.pen. 1988, 315 e conformerete, Cass. III, 22.06.1999, n.11353, Procopio, Cass.pen. 2000,3390).

 Quanto sopra consente di cogliere gli ulteriori dubbi che la sentenza che si annota suscita con riguardo all'omessa attivazione del contraddittorio ai fini della correzione in parola. 

Invero, il ricorrente aveva pure lamentato che la procedura di correzione era stata adottata de plano, sì integrando una nullità (invero esplicitamente prevista ex art. 127 c.p.p.).

Nondimeno la Corte ha rigettato la censura considerando che <<il ricorso in cassazione non specifica l'interesse a partecipare alla camera di consiglio, per allegare fatti o situazioni decisivi per la correzione>>. Al riguardo i Giudici nomofilattici hanno richiamato taluni precedenti, secondo cui  <<è inammissibile il ricorso per cassazione avverso un provvedimento di correzione di errore materiale emesso dal giudice con procedura "de plano", invece che ritualmente, previa celebrazione di camera di consiglio, se il ricorrente non deduce un concreto interesse a partecipare alla camera di consiglio per allegare fatti o situazioni decisive, direttamente incidenti sul provvedimento impugnato" (Sez. 4, n. 39523 del 15/06/2016 -dep. 23/09/2016, P.M. in proc. Passaquindici, Rv. 26833801; vedi anche Sez. 6, n. 42622 del 18/09/2015 - dep. 22/10/2015, Rinaldi, Rv. 26494601)>>.

La tesi propugnata dal Decidente non persuade. 

Anzitutto col ricorso in Cassazione, il ricorrente ha contestato la stessa natura di errore materiale dell'omessa statuizione dell'ordine di demolizione. Di talchè egli aveva un interesse concreto e attuale a partecipare alla camera di consiglio intesa a emendare il presunto errore materiale. A nulla vale al riguardo la circostanza che la Corte regolatrice dissenta (in questo caso) dalla prospettazione difensiva in ordine alla natura dell'omessa statuizione, perchè l'accertamento di un interesse a contraddire non coincide con la fondatezza degli argomenti spesi nel contraddittorio. 

Ma ciò che non convince è la filosofia di fondo dell'arresto cui dà continuata la Corte.

Vi è invero che il Legislatore ha già stabilito a monte quale siano le conseguenze dell'omessa attivazione del contradditorio per procedere alla correzione dell'errore materiale: si verifica una nullità, giusta il combinato disposto degli artt. 127 e 130 c.p.p. 

Tale previsione non può essere calibrata dalla giurisprudenza in ragione dei vantaggi di cui di volta in volta il ripristino del contraddittorio sarebbe capace, per come sembra invece pretendere Cass. pen. sez. I, 18.11.2020 n.36130, finendo per trasformare una sanzione processuale in una mera irregoalrità imporduttiva di conseguenze. 

Del resto esiste altra giurisprudenza che a fronte dell'intervenuta violazione di legge dedotta sic et simpliciter ha rilevato la nullità del provvedimento di correzione (cfr. per la sua brevitas Cassazione penale sez. III, 03/12/2008, n.1460).

25 novembre 2021

I più letti del mese di ottobre 2021

I dieci contributi più letti nel mese di ottobre 2021 con i link di collegamento. 

Foro e Giurisprudenza - Camera Penale di Trapani




  1. Le Sezioni Unite definiscono la tipicità della partecipazione all'associazione mafiosa alla luce dei principi di materialità e offensività. Depositata la sentenza n. 36958 dell'11.10.2021 (ud. 27.5.2021)
  2. Italo Calvino: l’antilingua “giuridica” - di Riccardo Radi
  3. ❌Novità Corte Costituzionale: L’abbreviato ostativo è legittimo (ma discutibile)
  4. Giustizia: la legge delega di riforma penale in Gazzetta ufficiale. In vigore dal 19 ottobre la modifica alla prescrizione e l'introduzione della regola di improcedibilità
  5. La Corte regolatrice torna sul tema della preclusione a costituirsi parte civile
  6. ❌ NOVITÀ SEZIONI UNITE - Regola Dasgupta sulla rinnovazione dell'istruttoria in appello: l'ultima decisione delle Sezioni Unite (ud. 30.9.2021)
  7. Il delitto di partecipazione all'associazione mafiosa alla luce della recente sentenza SSUU 36958/2021 - di Mariangela Miceli
  8. Caso Regeni: l’ordinanza della Corte d’Assise di Roma (l'assenza di conoscenza effettiva del processo impedisce l'instaurazione del rapporto processuale)
  9. La prescrizione processuale tra retroattività e incostituzionalità - di Giorgio Spangher (*)
  10. ❗ULTIMISSIME dalle SSUU: Notifica alla p.o. della richiesta di revoca e sostituzione della misura per delitti con violenza sulla persona


24 novembre 2021

IL COMMENTO DI VIVIANA TORREGGIANI (*) ALLA SENTENZA DELLE SS.UU. 3905/2021 RELATIVA ALLA MISURA CAUTELARE DEL DIVIETO DI AVVICINAMENTO AI LUOGHI FREQUENTATI DALLA PERSONA OFFESA (art. 282 – ter Cpp)



Come già segnalato su questo blog (link), la Sezione Sesta della Cassazione, con ordinanza del 29 gennaio 2021, aveva  rimesso alle Sezioni Unite il seguente quesito: 

Se nel disporre la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, ex art. 282 – ter cpp, il giudice deve necessariamente determinare specificatamente i luoghi oggetto di divieto”.

La questione riguarda la concreta modalità di applicazione della misura cautelare.

Con sentenza n. 39005, pubblicata lo scorso 28 ottobre, le Sezioni Unite hanno dato al quesito la seguente risposta:

Il giudice che ritenga adeguata e proporzionata la sola misura cautelare dell’obbligo di mantenere una determinata distanza dalla persona offesa (art. 282-ter, comma 1 cod.proc. pen.) può limitarsi ad indicare tale distanza.

Nel caso in cui, al contrario, nel rispetto dei predetti principi, disponga, anche cumulativamente, le misure del divieto di avvicinamento ai luoghi da essa abitualmente frequentati e/o di mantenimento della distanza dai medesimi, deve indicarli specificamente”. Avevamo anticipato la notizia, su questo blog, al link.

Dopo aver analizzato i due principali filoni interpretativi della norma, sviluppatisi dalla sua introduzione  ad oggi, la decisione  ripercorre brevemente il quadro normativo in cui la stessa si colloca, senza tralasciarne l’interpretazione letterale e la lettura logico-sistematica, sia in relazione all’art. 282 – bis cpp, di cui costituisce il “perfezionamento”, riprendendone ratio e struttura, che con riferimento alla normativa sovranazionale. 

Proprio perché introdotta quale peculiare strumento di repressione del reato di “atti persecutori” (D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, “misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”) la misura cautelare disciplinata dall’art. 282-ter c.p.p., deve ritenersi calibrata sulle particolari esigenze di tutela della vittima, essendo “finalizzata ad impedire condotte minacciose o violente nei confronti di vittime predeterminate ed appare funzionale alla tutela dell’incolumità della persona offesa non solo da aggressioni verbali o fisiche, ma anche nella sfera psichica in conseguenza del turbamento derivante dall’incontro con l’indagato o dalla percezione della vicinanza dello stesso”. 

Secondo quanto disposto dal primo comma, nell’applicare la misura il giudice prescrive all’indagato: di non avvicinarsi a luoghi, determinati, che siano abitualmente frequentati dalla persona offesa, ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa.

Proprio il duplice contenuto della norma, ha portato, in sede applicativa, a dover affrontare il problema interpretativo sulla necessaria specificità delle prescrizioni in relazione ai singoli casi concreti cui la misura deve calibrarsi.

Come già evidenziato dall’ordinanza di remissione, si erano sviluppati due indirizzi interpretativi le cui contrapposizioni appaiono spesso sfumate in ragione delle particolari e diverse situazioni di fatto in cui la misura è stata applicata (tutti riguardanti i reati di cui agli artt. 612 – bis e 572 cp).

Parte della giurisprudenza, ancorandosi sia al  dato normativo, che fa espresso riferimento ai luoghi “determinati”, che all’esigenza di contemperare le ragioni di sicurezza e tutela della vittima con il diritto di libertà e movimento dell’indagato, ha ritenuto sempre necessario che il provvedimento cautelare contenga l’indicazione specifica e dettagliata dei luoghi oggetto del divieto (linea espressa da Sez. 6, n. 26819 del 7/04/2011,Rv. 250728, le cui argomentazioni sono sempre state richiamate dalle successive decisioni, giungendo ad analoghe conclusioni): “solo in tal modo il provvedimento assume una conformazione completa, che ne consente l’esecuzione ed il controllo delle prescrizioni funzionali al tipo di tutela che si vuole assicurare”. Il problema posto da tale indirizzo giurisprudenziale riguarda l’individuazione dei presupposti e del perimetro della misura, anche in prospettiva costituzionale: un provvedimento calibrato sul mantenimento di una data distanza dalla persona offesa, ovunque essa si trovi in un dato momento, non rispetterebbe il contenuto legale prescrivendo all’indagato una condotta generica, eccessivamente gravosa e sostanzialmente ineseguibile.

Altra parte, il cui solco interpretativo è stato tracciato da Sez. 5, n. 13568 del 16/01/2012, avuto riguardo alle specifiche esigenze di protezione relative al reato di atti persecutori, connotato dalla persistente e invasiva ricerca di contatto con la vittima, ha ritenuto invece sufficiente l’imposizione generica del divieto di avvicinamento alla persona offesa, ovunque la stessa si trovi. Secondo tale orientamento, nell’ambito della stessa misura cautelare vi è una netta differenza tra il divieto di avvicinamento  ai “luoghi” ovvero alla “persona”, trattandosi “di due diverse prescrizioni che possono essere applicate sia in modo alternativo che congiuntamente, quando ricorra un significativo rischio di aggressione, fisica o psicologica, ad opera dell’indagato. La funzione è quella di realizzare uno schermo di protezione per la persona offesa, perché possa svolgere liberamente la sua vita quotidiana”.

La soluzione cui sono pervenute le Sezioni Unite, rappresenta una sintesi delle interpretazioni giurisprudenziali richiamate, partendo dalle seguenti premesse:

interpretazione letterale: ritenuta “abbastanza lineare e univoca, laddove nel primo comma correla il divieto di avvicinamento ai luoghi determinati abitualmente frequentati dalla parte offesa ovvero l’obbligo di mantenimento di una determinata distanza da tali luoghi;

lettura logico-sistematica unitamente all’art. 282 – bis cpp (allontanamento dalla casa familiare): anche tale misura (introdotta dalla L. n. 154/2001) trova effettiva applicazione relativamente ai reati in cui  in cui è particolarmente significativa la componente vittimologica e, in particolare, alla fattispecie di maltrattamenti in famiglia di cui all’art. 572 c.p. L’art. 282 – bis cpp, comma 2 prevede che il giudice possa prescrivere all’indagato, oltre alla misura principale dell’allontanamento dalla casa familiare (comma 1), l’ulteriore prescrizione, facoltativa e aggiuntiva, di non avvicinarsi ai luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti. In tale ipotesi “il destinatario della misura deve essere informato dei luoghi ai quali non può avvicinarsi, indipendentemente dalla presenza della persona offesa nel dato momento”. Dopo l’introduzione della misura del divieto di avvicinamento ex art. 282 – ter cpp, si è potuto  verificare  che quando applicata ai reati di maltrattamenti in famiglia, avendo contenuto più ampio, è risultata maggiormente funzionale rispetto a quella di cui all’art. 282 - bis, comma  2 cpp. Essa prevede, infatti, “due prescrizioni finalizzate a precludere il contatto fisico tra persona offesa (e gli altri soggetti indicati al comma 2) e indagato e, una terza, riferita ai contatti a distanza (spaziando dalla comunicazione gestuale alla telematica), che però non è prevista come autonoma, bensì, come aggiuntiva (“il giudice può, inoltre, vietare …”)”. 

Come evidenziato, in base al dato letterale, l’obbligo di tenersi ad una data distanza può realizzarsi in due modi diversi: mediante il mantenimento della distanza

  1. dai luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, 
  2. dalla persona offesa in quanto tale.

Secondo il Supremo Collegio, la norma appare “inequivoca nel prevedere la possibilità di applicare una misura il cui contenuto sia esclusivamente quello del divieto di avvicinamento alla persona fisica ovunque essa effettivamente si trovi nel dato momento”.

Conseguentemente, verificati i presupposti di cui agli artt. 273 e 274 cpp, l’applicazione graduale delle varie prescrizioni andrà correlata alla intensità delle esigenze cautelari da soddisfare, soprattutto in ragione del rischio di aggressione fisica o psicologica della vittima, facendo riferimento al criterio generale di adeguatezza e proporzionalità di cui all’art. 275, commi 1 e 2 cpp.”

La misura cautelare in esame, pertanto, integra e completa il sistema di protezione della vittima come introdotto dall’art. 282 – bis cpp, conformemente a quanto previsto anche dalla normativa sovranazionale.

“La Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio U.E. n. 2001 del 13.12.2001   sull’ ordine di protezione europeo prevede, infatti, la possibilità di disporre una misura di protezione in ambito europeo quando sia stata adottata in base al diritto nazionale una misura di protezione che impone alla persona che determina il pericolo uno o più dei seguenti divieti o delle seguenti restrizioni (art. 5):

  1. divieto di frequentare determinate località, determinati luoghi o determinate zone definite in cui la persona protetta risiede o che frequenta;
  2. interdizione da contatti telefonici/telematici, ecc;
  3. divieto o regolamentazione dell’avvicinamento alla persona protetta entro un perimetro definito.”

Tali considerazioni portano ad affermare come la norma abbia introdotto prescrizioni autonome che possono essere applicate sia alternativamente che congiuntamente, in quanto “le due diverse prescrizioni possibili non definiscono due misure cautelari diverse, ma sono espressione di un’unica misura, spettando al giudice il compito di determinare quali siano le modalità più idonee in concreto a tutelare, da un lato, le esigenze della persona offesa e, dall’altro, a salvaguardare comunque l’ambito di libertà personale dell’indagato”. 

La soluzione adottata ammette, pertanto, la possibilità di applicare la misura ”mobile”, ancorata alla sola persona offesa, ovunque essa si trovi, in quelle situazioni concrete caratterizzate da persistente e invasiva ricerca di contatto con la vittima, escludendone l’obiezione di eccessiva gravosità, laddove ritenuta strettamente necessaria a garantire le esigenze cautelari, in ossequio ai principi di cui agli artt. 272 e ss. cpp. La misura del divieto di avvicinamento, si afferma, “proprio per la sua peculiarità rispetto alle misure generaliste, non solo non è troppo afflittiva ma, anzi, riduce al massimo la compressione dei diritti di libertà dell’indagato, limitandoli, ben più di altre misure, a quanto strettamente utile alla tutela della vittima”.

Laddove venga invece disposto il divieto di avvicinamento ai “luoghi  determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa”, indipendentemente che la stessa sia ivi presente o meno, sarà sempre necessario indicare chiaramente di quali luoghi si tratti, “anche in forma indiretta, purchè si raggiunga la finalità di dare certezza all’indagato sulla estensione del divieto”.

Sulla scorta di tali considerazioni, le Sezioni Unite hanno dato alla questione la risposta sopra indicata, rigettando il ricorso proposto dal difensore dell’indagato.

(*) Viviana Torreggiani: Avvocato del Foro di Mantova è stata Presidente della Camera Penale Lombardia Orientale, Sezione di Mantova dal 2014 al 2018. Già componente dell’Osservatorio per la Deontologia e la qualità del Difensore istituito dalla Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane e Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Mantova dal 2004 al 2014, dal 2014 è Consigliere Distrettuale di Disciplina presso il CDD di Brescia. Si occupa di diritto penale, diritto di famiglia e dei minori. Collabora con la rivista on-line IL PENALISTA, ed. Giuffrè, ed è referente della redazione scientifica locale. È coautore della “Consulenza tecnica”, collana Officina del diritto, ed. Giuffrè, anno 2017 e Autore degli artt. 96-108 cpp del ”Codice di procedura penale”, le Fonti del diritto italiano, a cura di Giovanni Canzio e Renato Bricchetti, ed. Giuffrè, anno 2017. Buon ultimo, è una nostra cara amica che ringraziamo per il contributo che siamo felici di ospitare.

23 novembre 2021

Riforma Cartabia: il decreto della Ministra che istituisce le cinque commissioni incaricate di redigere gli schemi di decreto legislativo



Pubblichiamo il decreto del Ministro di Giustizia che istituisce le cinque commissioni incaricate di redigere gli schemi dei decreti legislativi (al link).

Il post sarà pubblicato sulla pagina dedicata alla Riforma del Processo penale di questo blog (link).

Con successivo decreto (link) è stato disposato l’inserimento del Direttore della rivista UCPI Diritto di Difesa, Avv. Francesco Petrelli, nel gruppo di lavoro istituito dalla Ministra della Giustizia, Prof.ssa Marta Cartabia, e coordinato dal Dott. Giovanni Canzio “per l’elaborazione degli schemi di decreto legislativo recante modifiche normative in materia di procedimenti speciali, impugnazioni, amministrazioni dei beni in sequestro ed esecuzione della confisca, diritto all’oblio degli indagati e degli imputati e di deindicizzazione in caso di archiviazione, non luogo a procedere o assoluzione”.



Se l'imputato è assente, la sentenza di non luogo a procedere non gli va notificata per estratto



La Terza sezione penale, pronunciandosi in tema di tempestività dell’impugnazione, ha affermato che la sentenza ex art. 425 cod. proc. pen., analogamente a quella emessa a seguito di dibattimento e di giudizio abbreviato, non deve essere notificata per estratto all’imputato assente, essendo egli rappresentato dal difensore presente alla lettura del provvedimento.
Scarica la sentenza n. 37391 ud. 16/09/2021 - deposito del 14/10/2021 al link

20 novembre 2021

❌Novità Sezioni Unite❌ È confisca diretta e non per equivalente l’ablazione del danaro rinvenuto sul conto corrente





Ancora una sentenza delle Sezioni Unite sulla confisca, tema del quale su questo blog ci siamo occupati più volte, dando notizia dei numerosi arresti del 2021.

Il 18.10.21 è stata depositata l’ulteriore sentenza sulla questione, la numero 42415 (al link), con la quale le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto: «qualora il prezzo o il profitto derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca viene eseguita, in ragione della natura del bene, mediante l‘ablazione del denaro, comunque rinvenuto nel patrimonio del soggetto, che rappresenti l’effettivo accrescimento patrimoniale monetario da quest’ultimo conseguito per effetto del reato; tale confisca deve essere qualificata come confisca diretta, e non per equivalente, e non è ostativa alla sua adozione l’allegazione o la prova dell’origine lecita del numerario oggetto di ablazione».

19 novembre 2021

Commette reato chi crea un falso profilo social Instagram (Tribunale di Trieste, sentenza 24 maggio 2021 n. 681)



L'imputato è stato tratto a giudizio per rispondere del delitto previsto e punito dall'art. 494 c.p. perché "al fine di procurarsi un vantaggio, induceva la persona offesa - affetta da disabilità intellettiva di media gravità; ritardo mentale di media gravità con invalidità certificata ex L. n. 289 del 1990 - presentandosi come Crystal AMORE di 20 anni, utilizzando come sua immagine nei profili social la foto di un adolescente (suo figlio C.S. nt. (...)) e conducendo con la stessa una relazione a distanza in cui le chiedeva di inviarle delle foto e di compiere atti sessuali".

Si legge in sentenza:

<<L'imputato si era presentato alla persona offesa, che è affetta da disabilità intellettiva di media gravità, come un adolescente di vent'anni, postando sui social l'immagine del proprio figlio C.S. e a causa di questa relazione, con l'odierno prevenuto, che la stessa credeva fosse il di lui figlio, la persona offesa minacciava persino il suicidio.

Ad avviso del tribunale, possono senz'altro ravvisarsi tutti gli elementi costitutivi del delitto di sostituzione di persona ipotizzato dall'accusa. E, invero, la sostituzione della propria all'altrui persona si verifica qualora il soggetto assuma un atteggiamento atto a far apparire se stesso come un'altra persona. La giurisprudenza ha recentemente ammesso che il reato possa pacificamente commettersi a mezzo internet, attribuendosi falsamente le generalità di un altro soggetto, inducendo in errore gli altri fruitori della rete. Parimenti, è considerata punibile anche la condotta di chi, utilizzando i dati ed il nome altrui, crei un falso profilo sui social network, usufruendo dei servizi offerti, procurandosi i vantaggi derivanti dall'attribuzione di una diversa identità, anche semplicemente l'intrattenimento di rapporti con altre persone ed il soddisfacimento della propria vanità, e ledendo l'immagine della persona offesa (Cass. pen. n. 25774/2014)>>.

Scarica la sentenza del Tribunale di Trieste n. 681/2021 al link

18 novembre 2021

Il conflitto d’interessi dell’avvocato

 




L’art. 24 c.d.f. (già art. 37 codice previgente) mira ad evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell’operato dell’avvocato e, quindi, perché si verifichi l’illecito, è sufficiente che potenzialmente l’opera del professionista possa essere condizionata da rapporti di interesse con la controparte. Peraltro, facendo riferimento alle categorie del diritto penale, l’illecito contestato all’avvocato è un illecito di pericolo, quindi l’asserita mancanza di danno è irrilevante perché il danno effettivo non è elemento costitutivo dell’illecito contestato.


17 novembre 2021

Dopo il 41 bis, l’internamento - di Michele Passione (*)

Con il consenso dell'Autore, rilanciamo il commento di Michele Passione sulla sentenza della Corte Costituzionale n. 197/2021 (al link) sul 41bis e le misure di sicurezza, pubblicato dalla Fuoriluogo (al link).






Con la sentenza N. 197/21 (interpretativa di rigetto e dunque vincolante solo per il Giudice a quo, malgrado l’autorevolezza della fonte), la Corte costituzionale ha ritenuto legittima l’applicazione del regime differenziato del 41 bis o.p. nei confronti degli internati, sottoposti alla misura di sicurezza della casa lavoro dopo aver completamente espiato la pena. Per ragioni di sintesi, riservando ad altre sedi una più ampia analisi del provvedimento, ci si limita qui a riproporre il cuore della questione.

La Cassazione aveva posto la questione di legittimità alla Corte costituzionale sulla base del seguente argomento: l’applicazione della misura di sicurezza della casa di lavoro dopo l’espiazione della pena, eseguita con la sospensione delle regole trattamentali prevista dal 41 bis (quindi senza poter godere della liberazione anticipata, delle licenze finali di esperimento e della semilibertà) darebbe luogo ad un trattamento sostanzialmente punitivo (un raddoppio di punizione), che impedisce la rivalutazione della pericolosità sociale (e dunque l’eventuale revoca della misura), e nega la valenza rieducativa della misura.

Ancora la Cassazione, nel sollevare la questione, aveva richiamato la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti umani (sentenza M c. Germania) secondo la quale la misura di sicurezza, proprio in ragione del concreto trattamento offerto ai soggetti interessati, “deve essere considerata una pena” a certi fini, in particolare per ciò che attiene al principio di legalità.

La Corte costituzionale si mostra di altro avviso, sostenendo che la posizione della Cassazione si fondi su un’erronea interpretazione. Secondo la Corte, infatti, gli internati sottoposti al 41 bisnon devono essere necessariamente assoggettati a tutte le restrizioni predisposte da detta disciplina (lettura che la Consulta definisce tuttavia “plausibile”).

A giudizio della Corte, invece, il provvedimento ministeriale di applicazione del regime implica per gli internati solo “le restrizioni necessarie”, anche per salvaguardare “l’indispensabile finalizzazione rieducativa delle stesse misure di sicurezza”.

La Corte richiama il suo precedente n. 376/97, con il quale si era affermato che il regime differenziato non può mai neutralizzare l’obbligo costituzionale all’individualizzazione del trattamento, ma pur riconoscendo che da allora la disciplina speciale è stata persino inasprita ritiene che l’attuale comma 2 quater riservi agli internati dei residui spazi di fruibilità di trattamento, e che “le restrizioni [ex 41 bis] devono adattarsi nei limiti del possibile alla necessità di organizzare un programma di lavoro” (pur tenendosi conto della ridotta – per usare un eufemismo – mobilità e socialità degli interessati).

Nei limiti del possibile. Un inciso davvero inquietante.

Di più, la Corte aggiunge che in caso di eventuale cessazione della pericolosità il Giudice di sorveglianza “dovrebbe” interrompere la misura.

Fermiamoci, con qualche domanda.

Può una Corte (sempre più dei Diritti) limitarsi all’ipotesi affidata al condizionale e ai limiti del possibile?

Perché anche qui non si è attivato il previsto potere istruttorio (come per le liste di attesa in Rems) per verificare lo stato dell’arte, visti i numeri risicatissimi di interessati?

Se è vero come si afferma che sussiste “il dovere e il potere dell’amministrazione di dare concreta attuazione all’attività che caratterizza la misura di sicurezza della casa di lavoro” si dovrà utilizzare il reclamo di cui all’art.35 bis per ottenere che questo Diritto sia rispettato.

Una rosa è una rosa è una rosa; perché l’insistita affermazione di principi non diventi ambigua, una diafora, occorreranno occhi ben attenti.

Nel frattempo, la Società della Ragione ha pronta una proposta di rimedio radicale che sarà presto presentata in Parlamento per abolire il doppio binario e le misure di sicurezza.



(*) Michele Passione:
avvocato del Foro di Firenze, intellettuale, esperto di carcere e componente della Commissione che ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Ministro di Giustizia (al link il decreto) elaborerà gli schemi di decreto legislativo recanti la disciplina organica della giustizia riparativa.

16 novembre 2021

Legge n.134/2021: prime fibrillazioni in tema di regime transitorio - di Giorgio Spangher

Autorizzati dall'Autore, pubblichiamo da Penaledp.





Era prevedibile, era previsto ed è puntualmente successo che la riforma di cui alla l. n. 134 del 2021 avrebbe evidenziato problemi applicativi e non poche questioni di forte impatto, tenuto conto di quanti avevano avuto modo di analizzarne i profili di stretto diritto.

Prescindendo, infatti, da ogni valutazione politica, non erano mancate riserve sia sotto il profilo costituzionale, sia sotto quello processuale.

A prescindere dalla necessaria correzione dell’art. 380 c.p.p., in tema di arresto obbligatorio in flagranza nei confronti dei sottoposti alle misure cautelari dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori previsti dagli artt. 387 bis, 572 e 612 bis c.p.. (sul tema si veda anche l'intervista di Valentina Stella alla prof.ssa Marandola su Il Dubbio) una certa fibrillazione riguarda l’operatività dell’art. 2, commi 3, 4 e 5, dove è previsto il c.d. regime transitorio.

Si prevede, infatti, che la nuova previsione di cui all’art. 344 bis c.p.p. si applichi ai soli procedimenti di impugnazione che hanno ad oggetto i reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020.

Si tratta del necessario coordinamento con la sospensione – cessazione della prescrizione di cui alla l. n. 3 del 2019.

Il comma 4 prevede che qualora per uno di questi reati sia stata già proposta impugnazione, prima dell’entrata in vigore della legge n. 134 del 2021, e gli atti ex art. 590 c.p.p. siano già pervenuti, al momento di entrata in vigore della legge al giudice d’appello o in cassazione, i termini di due anni per l’appello e di un anno per la cassazione, decorrano dall’entrata in vigore della legge, cioè, stanno già decorrendo dal 19 ottobre 2021.

Inevitabili, quindi, le fibrillazioni in materia, anche perché appare difficile poter far leva sul comma 5 che fa riferimento ai diversi termini di cui alle impugnazioni proposte entro il 31 dicembre 2024, che determinerebbe l’inutilità (per assorbimento) del comma 4.

Un escamotage potrebbe essere quello di ritenere possibile la concessione delle proroghe,

12 novembre 2021

Ancora sui sequestri "a strascico": le copie forensi estratte a seguito di un sequestro illegittimo non possono essere trattenute dal PM.

 

Con la sentenza (sentenza a link) che si annota (Cass. pen., sez. VI, ud. 28 settembre 2021 - dep. 27 ottobre 2021, n. 38460), la Corte regolatrice ha dato continuità all’insegnamento di legittimità secondo cui è illegittimo, per violazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza, il sequestro a fini probatori di una massa di dati informatici, senza alcuna previa selezione di essi e comunque senza l'indicazione dei relativi criteri (Sez. 6, n. 6623 del 09/12/2020, dep. 2021, Pessotto, Rv. 280838 relativa a sequestro di un telefono cellulare e di un tablet).

Si rammenta che nel precedente arresto richiamato dalla Suprema Corte si era osservato che: <<così come è vietata l'acquisizione di un intero archivio  di documentazione cartacea di un'azienda  (Sez. 6, n. 43556 del 26/9/2019, Scarsini, Rv. 277211),  altrettanto deve dirsi per l'indiscriminata acquisizione,  in difetto di specifiche ragioni, di un dispositivo, quale un personal computer, contenente una messa indistinta di dati informatici>>. Infatti, <<per quanto non possa dirsi di per sè illegittimo il sequestro del dispositivo in luogo dell'estrazione immediata del suo contenuto, ove sussistano specifiche difficoltà tecniche, nondimeno deve rilevarsi che in casi siffatti il vincolo risulta soltanto strumentale rispetto all'acquisizione MIRATA di dati in esso contenuti, risultando altrimenti di per sè privo di giustificazione, non potendosi procedere ad un'acquisizione di carattere meramente esplorativo>>.

Dunque ove si proceda a sequestrare il dispositivo <<il vincolo deve essere ab origine commisurato, anche sul piano temporale, a quell'esigenza di estrapolazione  e che nel contempo deve essere assicurato un canone di selezione in assenza del quale il vincolo risulta nel suo complesso ingiustificato per difetto di proporzionalità>>. 

Pertanto <<in tema di sequestro di dispositivi informatici o telematici, l'estrazione di copia integrale dei dati in essi contenuti realizza solo una copia-mezzo, che consente la restituzione del dispositivo, ma non legittima il trattenimento della totalità delle informazioni apprese oltre il tempo necessario a selezionare quelle pertinenti al reato per cui si procede>>. Ciò posto, la Corte ha affrontato la questione delle copie forensi estratte da un dispositivo illegittimamente sequestrato. In tal caso <<la restituzione all'avente diritto di tutte le copie forensi illegittimamente eseguite ed eventualmente ancora a disposizione del Pubblico Ministero>>  costituisce necessario corollario della declaratoria di illegittimità.

Sulla questione segnaliamo anche un altro precedente Cass. sez. Vi n. 34265/2020 commentato su questo blog Sequestro probatorio a "strascico" e/o esplorativo: il giusto equilibrio tra le esigenze di indagine e la proporzionalità del vincolo. Istruzioni e misure compensative in materia di mezzi di ricerca della prova nella sentenza "statuto" sul noto caso Fondazione Open e Sen. Matteo Renzi (al link).

11 novembre 2021

Il percorso a ostacoli del processo: la deflazione formalistica - di Daniele Livreri

 



In questo blog, ci siamo occupati della “cultura dell’inammissibilità in Cassazione”, secondo la felice espressione del Professore Oliviero Mazza.  

La recente pronuncia della Corte Edu, resa nell’affare Succi e altri contro Italia, offre l’occasione per una nuova meditazione sull’argomento (sentenza al link; il commento su Filodiritto; il commento su Canestrinilex). La CEDU ha infatti condannato l’Italia per la violazione dell’art. 6 della Convenzione, a motivo dell’interpretazione eccessiva formalistica dei criteri di redazione dei ricorsi di legittimità e della conseguente inammissibilità. 

Per quanto il processo domestico in cui è intervenuta la violazione convenzionale non avesse natura penale, è evidente che il tema è senz’altro trasversale (sulle ricadute nel processo penale della sentenza CEDU si interroga Andrea Chelo, "L'eccessivo formalismo rende il processo non equo. Qunado la forma non è sostanza: ovvero, se a difendersi dal processo non è l'imputato ma il giudice").  
Al riguardo colpisce come le considerazioni impiegate a commento della pronuncia da un processualcivilista, ben possano risuonare familiari al processualpenalista. Infatti quest’ultimo può senz’altro condividere le locuzioni del professor Capponi, riguardo ad <<una giurisdizione che, di questi tempi, tende a esaltare la funzione deterrente e sanzionatoria delle norme processuali e soprattutto delle loro interpretazioni>>, secondo la logica <<della cittadella assediata: un colpo tira l’altro, nella speranza che arrivi, magari casualmente, quello che possa mettere definitivamente in fuga il nemico>> (cfr. Bruno Capponi, “Il formalismo in Cassazione”, in Giustizia insieme). 

Del resto, poco più di un anno fa, sempre il Giudice convenzionale aveva aperto una breccia nella cultura dell’inammissibilità, rilevando una violazione dell’art. 7 della Convenzione da parte delle sezioni penali della Corte di legittimità italiana (cfr. volendo Daniele Livreri, “Felloni contro Italia: caso isolato o breccia nella cultura dell’inammissibilita’?” in Penale Diritto e Procedura). 

Ci si potrebbe chiedere se le pronunce sovranazionali non siano che meri episodi, su cui non vale la pena soffermarsi. 

Tuttavia chi scrive ritiene che i casi portati innanzi alla CEDU manifestino un rischio strutturale del sistema italiano: deflazionare impedendo l’accesso alla giurisdizione e nel caso del processo penale impedendo, anche, il maturare della prescrizione. 

Al riguardo della pervasività di tale logica, per il processo civile si è rilevato che <<abbracciata da anni la logica del respingimento, il nostro legislatore ha … disseminato in modo un po’ casuale per i vari gradi fattispecie di inammissibilità, non rispondenti a una logica unitaria e a volte neppure troppo chiare nel lessico (il prototipo-modello negativo ci sembra debba continuare a essere l’art. 348-bis c.p.c.), la cui sola funzione è quella di scoraggiare e sanzionare l’accesso alle corti. Addirittura dinanzi al giudice di primo grado vediamo moltiplicarsi le pronunce di “inammissibilità” (che nascondono valutazioni sanzionatorie dell’accesso stesso al giudice)>> (cfr. Bruno Capponi, “Il formalismo in Cassazione”, in Giustizia insieme). 

Nel processo penale il campo di elezione della cultura dell’inammissibilità è quello dell’impugnazione in Cassazione

Il consueto rapporto semestrale della Corte nomofilattica (rapporto al link) indica che su 18554 procedimenti ordinari (cioè al netto dei procedimenti inerenti le misure cautelari e altri fattispecie particolari) esauriti nel primo semestre dell’anno, ben 14.146 sono stati ritenuti inammissibili, dunque una percentuale del 76.28%. 

Si noti che il dato in realtà potrebbe non essere del tutto esaustivo, posto che <<oggetto delle rilevazioni statistiche operate dalla Corte sono i procedimenti e non i ricorsi>> (cfr. Fabio Alonzi “Lettura ragionata dei dati dati delle inammissibilità in Cassazione per l'anno 2016). Ciò significa che vi sono esiti di singoli ricorsi non rilevati. 

A fronte di tali dati, v’è da dire che l’opinabilità dei criteri di individuazione della causa sanzionatoria è duttile strumento della propensione al respingimento

Non è infatti un caso che oltre il 33% delle declaratorie di inammissibilità provengano da sezioni diverse da quella stralcio. Chi segue il nostro blog ricorderà che l’anno scorso avevamo considerato a campione 10 sentenze per ciascuna sezione ordinaria, rilevando come p.g. e Giudici soltanto raramente concordassero sulla inammissibilità del ricorso, peraltro sfuggita al vaglio preliminare dello spogliatore (contributi al link, al link e al link).

V’è da chiedersi se vertendosi in tema di ricorsi insuscettibili di instaurare un rapporto giuridico processuale, tali divergenze non dovrebbero essere invece assolutamente marginali. 
V’è da chiedersi se lì dove a fronte di cause di inammissibilità tali da sfuggire allo spoglio preliminare e al p.g. sia giusto sanzionare economicamente il ricorrente: davvero non potrebbe ritenersi costui immune da colpa nel proporre il ricorso? (Senza dire che anni fai le Sezioni Unite "sventarono" il tentativo di estendere la condanna all'avvocato del ricorrente, nel caso di ricorso inammissibile, cfr. le sentenze "gemelle" Cass. SS.UU. nn. 40517/2016 e 40518/2016).

Ma al di là dei numeri, non si può sottacere quanto manifestato da “fonti interne” alla Corte con riferimento all’inammissibilità conseguente alla manifesta infondatezza del ricorso. Invero ormai più di un lustro fa si è segnalato <<un uso, nei casi concreti, spesso incontrollabile e qualche volta spregiudicato del potere di qualificazione dei motivi di ricorso come “manifestamente infondati”>> (cfr. Gioacchino Romeo "Allegria di naufragi" in D.P.C., 12 ottobre 2015). 

A tali osservazioni hanno fatto eco quelle di altro consigliere, secondo cui si è innalzata <<sensibilmente la ‘soglia’ della ‘manifesta infondatezza’, rendendo quel parametro di apprezzamento dei ricorsi sempre più evanescente e tale da atteggiarsi come una sorta di inespresso potere di cestinazione>> (Alberto Macchia, “Prescrizione, Taricco e dintorni: spunti a margine di un sistema da riformare”, in Quest.giust., 2017, 1 ss.). 

Del resto, le Sezioni Unite, prima di essere affascinate dalla “logica del respingimento”, avevano ammonito che << … il discrimine tra manifesta infondatezza e (semplice) infondatezza dei motivi è incerto e pone il giudice di fronte a una scelta talvolta opinabile>> (Cfr. S.U., 11.11.2000, n.21, Cresci e S.U., 30.06.1999, n.15, Piepoli in Foro Italiano, 2/2000). Più recentemente la Corte costituzionale ha qualificato come “scivoloso” il crinale della distinzione tra manifesta infondatezza e mera infondatezza dei motivi di ricorso (C. cost, 24.01.2019, n. 25). 

Ma il Legislatore, il primo interessato a chiarire le condizioni di accesso dei suoi cittadini alla giurisdizione, è rimasto ora silente, ora impotente, spesso ansioso di introdurre nuovi quanto irragionevoli filtri, come quello previsto dall'art. 24 d.l. 137/2000 in tema di inammissibilità dell'impugnazione, a cagione dei formalismi che devono accompagnare gli atti allegati (su questo blog si veda Come e cosa si deposita ... di Marco Siragusa, al link ed inoltre il contributo Il regalo di Natale del Legislatore ..., al link).

Se il dibattito si è concentrato prevalentemente sul distinguo tra infondatezza e manifesta infondatezza del ricorso, altre “fonti interne” hanno pubblicamente lamentato l’“infondatezza” normativa del criterio di autosufficienza del ricorso e ciò pur dopo la riforma Orlando, che novellò l'art. 165 bis norme att. (cfr. Sergio Beltrani, “Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione dopo il d.lgs. 11/2018”, in Il Penalista, 12 novembre 2018). 

Nonostante le criticità che accompagnano un uso così massiccio della sanzione de qua, la stessa ha guadagnato campo, financo contro il dettato normativo, estendendosi dal ricorso ai singoli motivi, sì da impedire il maturare della prescrizione per i capi della sentenza attinti dai motivi inammissibili (cfr. Sez. Un., n. 6903 del 27 maggio 2016 - dep. 14 febbraio 2017, Aiello, aspramente criticata da Oliviero Mazza, “La nuova cultura dell’inammissibilità fra paradossi e finzione legislativa”, in C.P. n. 10/2017). 

A fronte di ciò, malinconicamente ci si può chiedere se la figura dell’“imputato per sempre”, introdotta dalle recenti riforme non possa attenuare in parte la “cultura dell’inammissibilità”: gli assedianti non possono più giungere all’ambito trofeo. Ma forse, con altrettanta malinconia, val la pena di rammentare che in un paese in cui pendono oltre 1.600.000 processi penali, non si può lamentare la proposizione di qualche decina di migliaia di ricorsi per cassazione: non sono troppi quest’ultimi sono un’enormità i primi.