Sezioni

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30 maggio 2023

E' ricorribile la sentenza di concordato se il reato era prescritto


Le Sezioni unite (sentenza n. 19415/23 depositata 08.05.2023) hanno affermato che è proponibile il ricorso per cassazione con cui si deduca l'omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione intervenuta prima della sentenza di concordato. In applicazione di tale principio la Corte ha annullato senza rinvio la pronuncia distrettuale   (sentenza al link)

26 maggio 2023

❌ULTIMISSIME SEZIONI UNITE❌ La regola di rinvio al giudice civile s'applica alle sole costituzioni di parte civile post Cartabia



Com'è noto la Riforma Cartabia ha introdotto il comma 1 bis all'art. 573 c.p.p. che prevede, in caso di impugnazione per i soli interessi civili, il rinvio dell'impugnazione non inammissibile al giudice civile competente, che decide sulla base delle prove acquisite nel giudizio penale o di quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile.

Era dubbio se la regola si applicasse alle impugnazioni pendenti dopo la data di entrata in vigore della Riforma (30.12.2022).

Le SS.UU., con la sentenza della quale diamo notizia con l'informazione provvisoria, hanno statuito che la nuova regola si applica alle sole  costituzioni di parte civile intervenute dopo il 30 dicembre 2022.

La regola è dunque la seguente: l'atto che regge il tempo è il momento della costituzione di parte civile.

Scarica l'informazione provvisoria al link.

È possibile scaricare la sentenza SSUU n. 38841/2023 al link 

Appello cautelare ed elementi probatori sopravvenuti: la parola alle Sezioni Unite

 



La prima sezione della Corte di Cassazione ha rimesso alle SS.UU. il seguente quesito di diritto:

"Se, nel procedimento di appello cautelare contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali, sia consentita l'acquisizione e l'utilizzazione di elementi probatori sopravvenuti all'adozione del provvedimento impugnato e addotti dalle parti".

Nel provvedimento di rimessione si segnala anche la necessità di chiarire se all'appello cautelare siano applicabili le regole di rinnovazione previsti dai commi 2 e 3 dell'art. 603 c.p.p..

Scarica la sentenza 16525/2023 al link

25 maggio 2023

La Corte EDU sulla demolizione dell'immobile abusivo: viola il diritto all'abitazione

 


Nel caso di edificazione abusiva l'edificio non può essere demolito se abitato dai figli che non abbiano un altro alloggio dove vivere.

La ricorrente, madre di sette figli, aveva edificato abusivamente in Bulgaria dichiarando di voler realizzare un manufatto destinato a scopi agricoli, poi invece destinato ad abitazione privata.

La Corte EDU con la sentenza al link ha ritenuto violato l'art. 8 della CEDU (diritto al rispetto della casa familiare), ritenendo sproporzionato il pregiudizio a carico della ricorrente in ragione delle sue condizioni particolari.

Riteniamo che la sentenza possa avere importanti ripercussioni sulla disciplina nazionale. 

24 maggio 2023

RACCOLTA MENSILE DELLE ORDINANZE INTERLOCUTORIE DELLA C.S.C.- MESE DI MARZO 2023

 



Per il sicuro interesse, pubblichiamo la raccolta (settore penale alla fine) delle ordinanze interlocutorie della Corte di Cassazione per il mese di marzo 2023 (link)

Di alcune delle questioni segnalate e rimesse alle Sezioni Unite ci siamo occupati nei giorni precedenti (al link).



23 maggio 2023

Obiettivo PNRR: i numeri incomprensibili del Ministero.


Qualche tempo fa avevamo espresso delle riserve rispetto al giubilo manifestato dal Ministero per i risultati inerenti le pendenze giudiziarie del secondo trimestre del 2022.

Più recentemente il Ministero della Giustizia ha pubblicato il monitoraggio semestrale sull’andamento degli indicatori PNRR, documento <<finalizzato, tra l’altro, ad assolvere gli obblighi di rendicontazione alla Commissione europea dei risultati derivanti dall’attuazione degli investimenti e delle riforme previsti dal Piano (“monitoraggio continuo”)>>. Al fine di valutare il conseguimento degli obiettivi, nel documento si è preso a parametro (baseline) l'anno 2019 (cioè l'annualità ante covid). 

Sulla scorta di quanto riportato nella relazione, sia per il settore civile che per quello penale, i dati del 2022 segnalano valori più bassi rispetto al 2019. In particolare <<per il settore penale, i dati del 2022 segnalano un miglioramento costante rispetto alla baseline 2019>>, giacché il tempo necessario al disbrigo degli affari penali, c.d. disposition time (DT), farebbe segnare una diminuzione pari -10,0%. Al riguardo, senza addentarci in formule matematiche, si rammenta che per calcolare il D.T. si assume a presupposto anche il numero di procedimenti pendenti nel periodo di interesse.

Incuriositi dal rilievo ministeriale abbiamo cercato di approfondire anzitutto la performance dei Tribunali, in cui notoriamente pende il maggior numero di procedimenti. 

Ma qui è sorto il dubbio sulla leggibilità delle tabelle ministeriali.  

Riportiamo la tabella pubblicata dal Ministero. 


Come si può vedere dalla sequenza numerica, le somme sembrano sbagliate

Al 2019 (baseline) i pendenti finali erano 1.152.240, l'anno successivo vennero iscritti ulteriori 924.867 procedimenti con uno smaltimento di 838.157 giudizi, quindi il totale dei pendenti al 2020 dovrebbe essere pari a 1.238.950 e non di 1.185.957 per come indicato in tabella (con una differenza di 52.993 pendenti in più). Anche per l'anno 2021 il risultato finale dei pendenti appare incomprensibile, infatti, nonostante il Ministero indichi un numero di iscrizioni superiore a quello dei procedimenti definiti, i pendenti finali risulterebbero diminuire. Infine per l'anno appena concluso le pendenze finali si ridurrebbero di oltre 100 mila, sebbene i giudizi definiti abbiano superato i pendenti di poco più di 36 mila unità

Allora o la tabella è illeggibile, poiché la sequenza numerica non è correlata al risultato finale, oppure le somme sono sbagliate o lo sono i dati intermedi. Di certo ogni alternativa è poco rassicurante

In ogni caso abbiamo provato a rielaborare la tabella inerente i Tribunali, utilizzando i numeri riportati nella stessa (non ne possediamo altri).   

  

 

iscritti

definiti

Pendenti finali

Baseline 2019

1.113.926

1.074.164

1.152.240

2020

924.867

838.157

1.238.950

2021

1.009.109

1.005.658

1.242.401

2022

998.520

1.035.726

1.205.195

Non occorre altro per rilevare che, sulla scorta di questi dati, i pendenti finali si sono incrementati di oltre 50.000 unità rispetto al 2019.  Ed allora abbiamo qualche riserva a convenire con la relazione nella parte in cui afferma che le pendenze e il D.T. sono diminuite per tutte le tipologie di ufficio rispetto al 2019, invece ci appare corretto che le pendenze siano diminuite anche per i Tribunali rispetto al 2021. (Così la relazione: <<per tutte le tipologie di ufficio la diminuzione del DT si è accompagnata alla riduzione delle pendenze, non soltanto rispetto alla baseline (-9,3%), ma anche rispetto all’anno 2021>>). 

Ma quella inerente i Tribunali non è l'unica tabella che suscita riserve, invero anche la sequenza numerica contenuta nella tabella del totale delle pendenze lascia perplessi. 

Riportiamo la tabella ministeriale    


Basta un colpo d'occhio per rendersi conto che qualcosa non vada. 
Ripartendo dal dato finale del 2019, nel 2020 le pendenze finali non erano pari a 1.482.075, ma secondo la sequenza numerica ministeriale dovevano ammontare a 1.533.298, per il 2021 a 1.528.836, per il 2022 a 1.472.407 e non a 1.305.906.
Dunque riportiamo la tabella rettificata.

Tabella giudizi pendenti totali rettificata


 

pendenti

definiti

Pendenti finali

Baseline 2019

 1.277.413

 1.241.122

1.439.142

2020

 1.053.390

 959.234

1.533.298

2021

 1.154.079

 1.158.541

1.528.836

2022

 1.150.728

 1.207.157

1.472.407


Anche in questo caso rispetto al 2019 si assisterebbe ad un incremento e a non ad un decremento delle pendenze.
Peraltro si dovrebbe procedere ad un' ulteriore correzione tenendo conto delle rettifiche inerente i Tribunali(ricordiamo che la differenza tra le pendenze  innanzi al Tribunale da noi ricalcolate e quella ministeriale è pari a 167.191). Il che renderebbe notevole il peggioramento dei pendenti rispetto alla baseline, facendo registrare anche un peggioramento rispetto al 2021
 
A tal punto si dovrebbe procedere ad un ricalcolo del D.T. 
    
Allora, vorremmo chiedere lumi al ministero su come leggere queste tabelle così rilevanti per il conseguimento degli obiettivi cui il Paese è tenuto.

In ogni caso riportiamo il link alla relazione  pnrr_relazione_monitoraggio_statistico_agg_dic2022.pdf (giustizia.it)

Nota: secondo la definizione riportata nella circolare ministeriale del 12.11.2021 inerente gli indicatori di raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR, il d.t. fornisce una stima del tempo medio atteso di definizione dei procedimenti mettendo a confronto il numero dei pendenti alla fine del periodo di riferimento con il flusso dei definiti nel periodo, secondo la formula 

22 maggio 2023

Il PM può ricorrere avverso la sentenza di patteggiamento che abbia condizionato la condizionale agli obblighi?





Con l'ordinanza al link la terza sezione della Corte di Cassazione ha ritenuto di rimettere alle Sezioni Unite la soluzione del seguente quesito di diritto:

Se sia ammissibile il ricorso del pubblico ministero avverso la sentenza di applicazione della pena in relazione alla omessa subordinazione della sospensione condizionale della pena all'adempimento degli obblighi necessariamente previsti dall'art.165, comma quinto, cod. pen. nei casi di sentenze riguardanti i reati ivi indicati.

19 maggio 2023

Questioni pendenti alle SS.UU.: abbreviato e continuazione, ergastolo o trent'anni?

 



Con l'ordinanza al link, la prima Sezione della Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la soluzione del seguente quesito di diritto:
Se, in conseguenza del riconoscimento della continuazione tra reati giudicati separatamente con rito abbreviato di cui il più grave sia stato sanzionato, per effetto della diminuente ex art. 442, comma 2, terzo periodo, cod. proc. pen. nel testo vigente sino al 19 aprile 2019, con la pena di anni trenta di reclusione in sostituzione di quella dell'ergastolo, la pena complessiva, in dipendenza del rapporto tra loro dei criteri di cui agli artt. 73, 78, 81 cod. pen. e 187 disp. att. cod. proc. pen., debba essere determinata in quella dell'ergastolo ovvero in quella di anni trenta di reclusione.

18 maggio 2023

Patteggiamento ordinario e patteggiamento cd. allargato – Possibilità per il giudice di applicare le pene accessorie di cui all’art. 317-bis cod. pen. – Sussistenza – Condizioni






La Sesta Sezione penale ha affermato che la possibilità, per il giudice che emetta sentenza di patteggiamento per uno dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui all’art. 445, comma 1-ter, cod. proc. pen., di applicare le pene accessorie previste dall’art. 317-bis cod. pen. opera, oltre che nel caso di patteggiamento ordinario, anche in quello di patteggiamento cd. allargato, purché siano esplicitate, sia nell’uno che nell’altro caso, le ragioni di tale applicazione.

17 maggio 2023

Tabulati telefonici – Dati di geolocalizzazione – Acquisizione da parte della polizia giudiziaria in assenza del decreto autorizzativo dell’Autorità giudiziaria – Utlizzabilità nel giudizio abbreviato – Esclusione.




La Sesta Sezione penale ha affermato che non sono utilizzabili nel giudizio abbreviato i dati di geolocalizzazione relativi a utenze telefoniche o telematiche, contenuti in tabulati telefonici acquisiti dalla polizia giudiziaria in assenza del decreto di autorizzazione dell’Autorità giudiziaria, in violazione dell’art. 132, comma 3, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto prove lesive del diritto alla segretezza delle comunicazioni costituzionalmente tutelato e, pertanto, affette da inutilizzabilità patologica, non sanata dalla richiesta di definizione del giudizio con le forme del rito alternativo.


16 maggio 2023

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche – Apposizione di un dispositivo volto a intercettare comunicazioni di dati presso il “bancomat” di un istituto di credito – Aggravante di cui al combinato disposto degli artt. 617-quinquies, comma secondo, e 617-quater, comma quanto, n. 1, cod. pen. – Sussistenza – Ragioni.

 


La Quinta Sezione penale, in tema di installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, ha affermato che sussiste l’aggravante di cui al combinato disposto degli artt. 617-quinquies, comma secondo, e 617-quater, comma quarto, n. 1, cod. pen. nel caso di apposizione, presso il “bancomat” di un istituto di credito di un dispositivo (nella specie uno “skimmer”) finalizzato a intercettare comunicazioni di dati, posto che l’attività bancaria di raccolta del risparmio costituisce, ai sensi dell’art. 359, n. 2, cod. pen., servizio di pubblica necessità, in quanto, pur avendo natura privatistica, siccome esercitata in forma di impresa da soggetti privati, quali gli istituti di credito, corrisponde ad un interesse pubblico e il suo esercizio è subordinato ad autorizzazione ed è sottoposto a controllo da parte delle competenti Autorità amministrative.

15 maggio 2023

Causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto – Art. 131-bis cod. pen., come novellato dall’art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, d.lgs. n. 150 del 2022 – Valutazione delle condotte susseguenti al reato – Nozione.



La Terza Sezione penale ha affermato che, per effetto della novellazione dell’art. 131-bis cod. pen. ad opera dell’art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, acquista rilievo, ai fini dell’applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, anche la condotta dell’imputato successiva alla commissione del reato, che, tuttavia, non potrà, di per sé sola, rendere di particolare tenuità un’offesa che tale non era al momento del fatto, potendo essere valorizzata solo nell’ambito del giudizio complessivo sull’entità dell’offesa recata, da effettuarsi alla stregua dei parametri di cui all’art. 133 cod. pen.

12 maggio 2023

Giudizio abbreviato – Ulteriore riduzione di pena prevista ex art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. – Applicabilità ai procedimenti penali pendenti in fase di impugnazione e a quelli definiti con sentenza divenuta irrevocabile prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 – Mancata previsione – Questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 2, 25, 27 e 117 Cost. in relazione all’art. 7 CEDU – Manifesta infondatezza – Ragioni.

 


La Prima Sezione penale ha affermato che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 25, 27 e 117 Cost. in relazione all’art. 7 CEDU, nella parte in cui non prevede che il beneficio dell’ulteriore riduzione di pena di un sesto per mancata impugnazione della sentenza di condanna si applichi anche ai procedimenti penali pendenti in fase di impugnazione e a quelli definiti con sentenza divenuta irrevocabile prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, posto che la condizione processuale che ne consente l’applicazione, costituita dall’irrevocabilità della sentenza per mancata impugnazione, in quanto soggetta al principio del “tempus regit actum”, è ravvisabile solo rispetto a sentenze di primo grado divenute irrevocabili dopo l’entrata in vigore dell’indicato d.lgs., pur se pronunciate antecedentemente, sicché non risulta violato né il principio di retroattività della “lex mitior”, che riguarda le sole disposizioni che definiscono i reati e le pene che li sanzionano e la cui applicazione è preclusa ex art. 2, comma quarto, cod. pen. ove sia stata pronunziata sentenza definitiva, né quelli di eguaglianza e di responsabilità penale, in quanto il trattamento sanzionatorio difforme è giustificato dalla diversità delle situazioni da disciplinare e non può essere percepito come ingiusto dal condannato che abbia inteso perseguire il medesimo obiettivo con una diversa scelta processuale.

11 maggio 2023

Sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato – Ordinanza di ammissione alla prova ex art. 464-bis cod. proc. pen. – Legittimazione del Procuratore generale alla sua impugnazione con ricorso per cassazione – Sussistenza – Condizioni – Applicabilità agli enti dell’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova – Esclusione.

 



Le Sezioni Unite penali hanno affermato che

- il Procuratore generale è legittimato ad impugnare con ricorso per cassazione, per i motivi di cui all’art. 606 cod. proc. pen., l’ordinanza di ammissione alla prova di cui all’art. 464-bis cod. proc. pen., ritualmente comunicatagli, mentre, in caso di omessa comunicazione della stessa, è legittimato ad impugnare quest’ultima insieme alla sentenza di estinzione del reato;

- l’istituto dell’ammissione alla prova di cui all’art. 168-bis cod. pen. non trova applicazione con riferimento alla disciplina della responsabilità degli enti di cui al d.lgs. n. 231 del 2001.

10 maggio 2023

Intermediazione finanziaria -. La sentenza n. 17615 ud. 23/02/2023 - deposito del 27/04/2023 delle Sezioni Unite




Le Sezioni Unite penali hanno affermato che la riformulazione dell’art. 132 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, riguardante il reato di abusiva attività finanziaria, ad opera dell’art. 8, comma 2, del d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, ha comportato l’abrogazione tacita dell’art. 39 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, nella parte in cui stabiliva il raddoppio delle pene comminate per il reato di cui all’art. 132 cit.

09 maggio 2023

La relazione del Massimario sul fatto di lieve entità ex comma 5 dell'art, 73 DPR 309/1990

 



Pubblichiamo la relazione n. 19/2023 dell’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione – dal titolo “Gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità in relazione al fatto di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309".

La relazione al link.


08 maggio 2023

La Cassazione francese nega l’estradizione verso l’Italia degli ex 10 brigatisti per mancata garanzia di “un processo equo” ex art. 6 Cedu e per violazione dell’art. 8 Cedu sul “rispetto della Vita Privata e familiare” - di Gianluca Pipitone

 



Con sentenza N. 286/2023 (al link) del 28.03.2023 la Corte di Cassazione Francese rigettava la richiesta di estradizione formulata su ricorso promosso dal Procuratore generale di Parigi avverso la decisione del 29 giugno 2022 con la quale la Corte di Appello di Parigi negava l’estradizione verso l’Italia degli ex terroristi -condannati in contumaci in Italia- perché in violazione degli artt. 6 e 8 della Cedu.

la Cassazione Francese motivava il diniego all’estradizione sul presupposto  che la legge italiana non garantisca agli ex terroristi -condannati in contumacia- un giusto processo ex art. 6 Cedu e che gli ex terroristi – tra cui Giorgio Pietrostefani e Marina Petrella- “hanno dimostrato di essere presenti sul suolo francese ininterrottamente da trentanove anni e di aver reciso ogni legame con l'Italia” cosicché la loro estradizione causerebbe un danno sproporzionato al loro diritto al rispetto della vita privata e familiare ex art. 8 Cedu.


05 maggio 2023

La relazione del Massimario sul mancato o ritardato deposito delle conclusioni scritte del P.G. nel processo pandemico. Una questione ingravescente


Diamo conto della relazione tematica n. 13 dell' ufficio del Massimario, osservando che le problematiche generate dalla disciplina emergenziale  più che essere state risolte dalla Riforma c.d. Cartabia rischiano di accentuarsi. 

Se infatti nella vigenza della normativa pandemica il tema era quello delle conseguenze che derivano dalla violazione, anche temporale, della sequenza dell'ordine delle conclusioni (conclusioni p.g., loro comunicazione, conclusioni delle parti private, senza un ordine tra ques'ultime), la nuova disciplina ha fatto venire meno ogni sequenza tra le diverse conclusioni, sopprimendo anche ogni obbligo di comunicazione di quelle del p.g. alle difese. Ci pare una soluzione foriera di una chiara lesione dei diritti della difesa dell'imputato. ( relazione al link)

04 maggio 2023

I delitti contro la p.a. sono ostativi alla comminazione di pene sostitutive ?


 

Non pare allo stato potersi offrire una risposta definitiva, ma si possono fornire degli spunti per sciogliere il quesito.

A tal proposito è opportuno richiamare alcuni interventi legislativi che hanno riguardato l'art. 4 bis della legge sull'ordinamento penitenziario, richiamato dall'art. 59 della L. 689/81 che a sua volta disciplina le condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva. 

Orbene  l'art. 4-bis "versione 31.01.2019" e ante novella del 30.12.2022 (L.199) prevedeva che:

<<1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge o a norma dell'articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale: delitti commessi per finalita` di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitti di cui agli articoli  314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis ...>>.

L'art. 59 della L. 689/81 come novellato dalla Riforma c.d. Cartabia (d.l. vo n. 150 del 10.10.2022) prevede che:  

<<La pena detentiva non può essere sostituita:

 
d) nei confronti dell'imputato di uno dei reati di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui all' articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale
>>.

Evidente che la Riforma Cartabia ad ottobre 2022 avesse recepito la versione dell'art. 4 o.p. all'epoca in vigore. Sennonché l'entrata in vigore della Riforma è stata differita al 30.12.2022 e in pari data l'art. 4 bis o.p. venne modificato, nel senso infra riportato (in parentesi quadra le parti soppresse): 

<< L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge [o a norma dell'articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale]: delitti commessi per finalita` di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitti di cui agli articoli  [314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis,]>>.

Tuttavia, l'art. 59 L. 689/81 non è stato conseguentemente modificato.

Allora v'è da chiedersi se il rinvio operato dall’art. 59 L. 689/81 sia statico, e pertanto per i reati contro la p.a. precedentemente indicati dall'art. 4 bis o.p. NON possa operarsi la sostituzione delle pene detentive, oppure sia dinamico, e quindi la modifica dell'art. 4 bis o.p. ha fatto sì che POSSA operarsi la sostituzione. 

Orbene, un utile spunto per risolvere la questione potrebbe rinvenirsi nella Relazione illustrativa che ha accompagnato la Riforma

Invero in quel testo si afferma che la preclusione, ex art. 59 L.689/81, alla sostituzione delle pene si giustificherebbe per evitare che, attraverso la sostituzione operata dal giudice della cognizione, si eluda il disposto dell'art. 656 IX comma, che nel richiamare l'art. 4 bis o.p., impediva l'accesso alle misure alternative alla detenzione per i reati contro la p.a. in esso richiamati.

Ma se tale simmetria rappresentava la ratio della norma è evidente che venuta meno la preclusione all'accesso alle misure alternative deve venir meno anche la sostituibilità della pena detentiva

Ove così fosse, la norma dell'art. 59 lett. d) andrebbe riletta così:

<<La pena detentiva non può essere sostituita (in parentesi quadra la parte dell’enunciato normativo da ritenersi abrogata):

d) nei confronti dell'imputato di uno dei reati di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, [salvo che sia stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui all' articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale]
>>.

Ai posteri, l’ardua sentenza…