La prima sezione penale con ordinaza del 02.03.2023 ha devoluto alle SS.UU. le seguenti questioni:
1) se, nell’ipotesi in cui l’imputato elegga domicilio presso il difensore d’ufficio, e quest’ultimo non accetti la elezione, possa ugualmente effettuarsi la notificazione dell’atto di citazione a giudizio al medesimo difensore a norma dell’art.161, comma 4, cod. proc. pen., ovvero la stessa sia nulla dovendo procedersi alla notificazione con le modalità di cui agli artt. 157 ed eventualmente 159 cod. proc. pen.
2) se il provvedimento con cui il giudice del dibattimento dichiari la nullità dell’atto di citazione a giudizio per vizi relativi alla sua notificazione e disponga la trasmissione degli atti al pubblico ministero sia abnorme perché avulso dal sistema processuale e comunque idoneo a determinare la stasi del procedimento ovvero costituisca invece espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall’ordinamento processuale.