La Quinta Sezione penale ha affermato che appartiene al giudice di pace la competenza in relazione al delitto di lesioni personali di durata superiore a venti giorni e non eccedente i quaranta, divenuto procedibile a querela per effetto dell’art. 2, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, dovendo il mancato coordinamento di tale disposizione con quella di cui all’art. 4, comma 1, lett. a, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, essere risolto conformemente alla “voluntas legis” di estendere la competenza del predetto a tutti i casi di lesioni procedibili a querela.