La Quarta Sezione penale ha affermato che la questione dell’applicabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., come novellato dall’art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, d.lgs. 30 ottobre 2022, n. 150, in ragione della natura sostanziale dell’istituto, è deducibile per la prima volta nel giudizio di legittimità, in quanto non proponibile in precedenza, e la Corte di cassazione, ove ravvisi la sussistenza dell’esimente, può dichiararla anche di ufficio ex art. 609, comma 2, cod. proc. pen., pur in caso di ricorso inammissibile.