12 aprile 2023

Causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto – Art. 131-bis cod. pen., come novellato dall’art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, d.lgs. n. 150 del 2022 – Deducibilità e rilevabilità della questione sopravvenuta nel giudizio di legittimità – Sussistenza.

 



La Quarta Sezione penale ha affermato che la questione dell’applicabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., come novellato dall’art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, d.lgs. 30 ottobre 2022, n. 150, in ragione della natura sostanziale dell’istituto, è deducibile per la prima volta nel giudizio di legittimità, in quanto non proponibile in precedenza, e la Corte di cassazione, ove ravvisi la sussistenza dell’esimente, può dichiararla anche di ufficio ex art. 609, comma 2, cod. proc. pen., pur in caso di ricorso inammissibile.

Ultima pubblicazione

Riflessioni sul nostro modello processuale. L'intervista al Prof. Renzo Orlandi*.

  Continua la nostra raccolta di interventi sul modello processuale accusatorio: dopo quelli dei professori Paolo Ferrua e Vittorio Fanchiot...

I più letti di sempre