Sezioni

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30 giugno 2022

Responsabilità degli enti e messa alla prova? Possibile secondo il Tribunale di Bari in virtù di un'interpretazione analogica in bonam partem

 




Con l'ordinanza in commento il Tribunale di Bari ha ritenuto che l'istituto della MAP (messa alla prova) è compatibile la normativa prevista dal d. lgs. 231/2001 in materia di responsabilità degli enti, sul rilievo che non vi è «alcuna violazione dei principi di tassatività e di riserva di legge, dal momento che il divieto di analogia opera soltanto quanto genera effetti sfavorevoli per l’imputato: la messa alla prova per l’ente determinerebbe, invece, un ampliamento del ventaglio di procedimento speciali a sua disposizione, consentendogli una miglior definizione della strategia processuale».

29 giugno 2022

DIRITTI DI COPIA: QUALCOSA SI MUOVE, MA BISOGNA GUARDARE OLTRE.

 

 

 

L'estate scorsa avevamo indicato una questione per l'Avvocatura: quella dei diritti di copia (post al link).

Ritenevamo e riteniamo che la pretesa dell'accusatore di far pagare i diritti di copia sia ingiusta. Non si può pretendere che l'accusato patisca un costo per accedere ai documenti sulla cui scorta cogliere le accuse che gli si muovono e quindi difendersi. Si tratta di una questione che si era posta durante il processo celebrato a Catanzaro per la strage di Piazza Fontana e che poi si era sopita. 

Nel maggio scorso eravamo tornati sul tema (Post al link), poiché non soltanto il senatore Matteo Renzi si era accorto della questione, allorquando gli erano stati richiesti 4.000 euro per l'estrazione di copia dei documenti versati al fascicolo dell'indagine che lo riguarda, ma anche perchè il Ministero della Giustizia aveva diramato alcune indicazioni agli Uffici di Procura che partecipano alla sperimentazione dell'applicativo Tiap, per l'accesso da remoto agli atti

Nel testo del documento, reso <<al fine di scongiurare qualsivoglia pericolo di danno all'erario>>, si precisava che l'esenzione dal versamento dei diritti di copia prevista, ex art. 40 T.U. Spese Giustizia, per il caso dell' estrazione degli atti dal fascicolo informatico, non si attaglia all'ipotesi di estrazione di atti, da remoto, tramite l'applicativo Tiap. A rendere evidente la diversa situazione sarebbe valsa la necessità dell'intermediazione della cancelleria (Nota della DgDag al link) .

Gli uffici di Procura si erano conseguentemente adeguati, prevedendo che  lo stesso accesso, da remoto, al fascicolo diventasse  subordinato al pagamento dei diritti di copia per l'intero fascicolo.(Nota al link).  

Nel ribadire la nostra contestazione già al principio che sussistesse un onere economico, avevamo anche segnalato che la piega che stava assumendo la sua concreta declinazione avrebbe costretto ciascun interessato a sobbarcarsi oneri che potevano diventare notevolissimi (intervista a ius radio web law).

Effettivamente il tema si è presto manifestato. Proprio in questi giorni alle parti interessate al procedimento per il crollo del Ponte Morandi è stata chiesta la corresponsione dell'astronomica cifra di 750.000 euro.  

Ieri, finalmente, il deputato DEVIS DORI ha formalizzato un'interrogazione orale al Ministro della Giustizia, con la quale, traendo spunto da alcune osservazioni dell'avvocatura, ha rammentato che <<tramite Portale, le copie dopo una semplice procedura di upload della richiesta di
abilitazione della parte ed il conseguente e autonomo download del file
>> e che in casi come quelli del Processo Morandi il diritto di difesa viene frustrato dalla richiesta di oneri economici proibitivi
(interrogazione al link).

Condividiamo ovviamente il merito della iniziativa, ma ci piacerebbe che fosse affermato il principio: NON SI PUO' CHIEDERE UN SOLO EURO  ALL'ACCUSATO CHE INTENDA ACCEDERE AI DOCUMENTI SULLA CUI SCORTA LO SI ACCUSA.

False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri – Rilevanza della falsità – Criteri.

 


La Quinta Sezione penale, in tema di false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali, ha affermato che il bene della fede pubblica, tutelato dall’art. 496 cod. pen., richiede che il giudizio di rilevanza della falsità, ai fini dell’offensività della condotta, sia commisurato non solo alla finalità di identificazione, ma anche a finalità ulteriori, di interesse, oltre che per il pubblico ufficiale richiedente, anche per altri destinatari della dichiarazione.

28 giugno 2022

Sezioni Unite sentenza n. 23400/2022: l'accordo di patteggiamento "copre" anche gli obblighi ulteriori sulla sospensione condizionale





Ci eravamo già occupati della questione, anticipando la rimessione alle Sezioni Unite (al linkSospensione condizionale e obblighi ulteriori: il giudice del patteggiamento è vincolato alla lettera della legge o all'accordo delle parti?).

Siamo ora in condizione di dare notizia della decisione (sentenza n. 23400/2022) con la quale le Sezioni Unite hanno affermato che nel procedimento speciale di cui all’art. 444 cod. proc. pen., l’accordo delle parti sull’applicazione di una pena detentiva di cui viene richiesta la sospensione condizionale deve estendersi anche agli obblighi ulteriori eventualmente connessi ex lege alla concessione del beneficio, con indicazione, quando previsto, della durata, con la conseguenza che, in mancanza di pattuizione pure su tali elementi, la sospensione non può essere accordata e, qualora al suo riconoscimento sia subordinata l’efficacia della stessa richiesta di applicazione della pena, questa deve essere integralmente rigettata; - la durata della prestazione di attività non retribuita a favore della collettività soggiace a due limiti massimi cumulativi: quello di sei mesi, previsto dal combinato disposto agli art. 18 bis disp. coord. trans. cod. pen. e 54, comma 2, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, e, se inferiore, quello stabilito dall’art. 165, comma primo, cod. pen. in relazione alla misura della pena sospesa.

27 giugno 2022

Provvedimenti giudice esecuzione in tema di confisca e restituzione res in sequestro. Quale rimedio ?



La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23602/2022, ha chiarito che avverso i provvedimenti assunti dal giudice dell'esecuzione nella materia della confisca o della restituzione delle cose in sequestro il rimedio è quello dell'opposizione, in forza del combinato disposto ex artt. 676- 667 IV co. c.p.p (sentenza al link).

Nel caso di specie il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano aveva dichiarato il non luogo a provvedere sulla opposizione dell'interessato avverso l'ordinanza con cui lo stesso Giudice aveva  rigettato la richiesta di restituzione dei beni e delle somme di denaro oggetto di confisca nel procedimento conclusosi con sentenza di patteggiamento. 

Il Giudice lombardo aveva ritenuto che la disposizione di cui all'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., che prevede appunto l'opposizione dinnanzi allo stesso giudice, si applichi soltanto nei procedimenti di esecuzione relativi ai casi di dubbio sulla identità del condannato

Nondimeno la Corte ha precisato che <<il rimedio dell'opposizione in sede esecutiva, di cui all'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., la cui rubrica fa riferimento esclusivo al "dubbio sull'identità fisica della persona detenuta", trova applicazione ben più estesa, dal momento che l'art. 676 cod. proc. pen., dopo aver elencato varie attribuzioni del giudice dell'esecuzione tra cui quella di disporre in ordine alla confisca e alla restituzione delle cose in sequestro, impone al giudice di procedere "a norma dell'art. 667, comma 4", e quindi con provvedimento opponibile>>.

26 giugno 2022

Astensione dei penalisti in difesa del Giusto Processo: l'astensione c.d. Bajrami





La Camera Penale di Trapani ha da tempo posto la questione in seno al Consiglio delle Camere Penali Italiane ed ha offerto alla comunità degli operatori del diritto la c.d. eccezione Bajrami (al link).

Nel tempo abbiamo dato atto delle pronunce giudiziali sulla questione (al link, al link), attraverso il nostro blog giuridico Foro e Giurisprudenza.

Domani e dopodomani, il 27 e il 28 giugno 2022, aderiremo all'astensione dalle udienze proclamata dall'Unione delle Camere Penali Italiane per le ragioni esposte nella delibera della Giunta di UCPI (al link).

Saremo sempre in tribunale, ma in assemblea e a garanzia dei diritti dei cittadini, per porre argine alla sistematica, e ormai intollerabile, violazione dell'art. 101 della Costituzione: "il giudice è soggetto alla legge". Non la "forma", ma la applica.

Scarica la delibera di astensione dalle udienze e da ogni attività dell'UCPI, al link

24 giugno 2022

L'acquirente di droga non ha diritto al silenzio e non gli vanno rivolti gli avvisi di cui all'art. 64 comma 3 c.p.p. - La Corte Costituzionale torna su una vecchia questione giuridica





La questione sottoposta al vaglio di legittimità costituzionale aveva interessato, in passato, le Sezioni Unite, sul rilevato contrasto tra le Sezioni semplici. Alcune Sezioni, infatti, ritenevano che l'acquirente di stupefacente, in quanto potenzialmente indagabile, avesse diritto agli avvisi previsti dagli artt. 63 e 64 c.p.p. ed avesse diritto al silenzio sicché, ove assunto a sommarie informazioni in assenza degli avvisi, l'atto era inutilizzabile e non poteva costituire prova del suo favoreggiamento personale allo spacciatore. Di diverso avviso un altro orientamento giurisprudenziale, poi accolto dalle SS.UU. con la sentenza 21832/2007. 

Nella decisione delle Sezioni Unite aveva giocato un ruolo determinante il novum legislativo che aveva frattanto trasformato in illecito amministrativo l'acquisto di una modica quantità di stupefacente per uso personale.

La questione è ora stata sollevata con incidente costituzionale dal Tribunale di Firenze in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117 [recte: art. 117, primo comma,] della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) e all’art. 14, paragrafo 3, lettera g), del Patto internazionale sui diritti civili e politici (PIDCP) – questioni di legittimità costituzionale dell’art. 64, comma 3, del codice di procedura penale, censurandolo «nella parte in cui non prevede che gli avvisi ivi indicati debbano essere rivolti alla persona cui sia contestato l’illecito amministrativo di cui all’art. 75 co. 1 DPR 309/1990, o che sia già raggiunta da elementi indizianti di tale illecito, allorché la stessa sia sentita in relazione ad un reato collegato ai sensi dell’art. 371, co. 2, lettera b) c.p.p.».

Il rimettente deve decidere in ordine alla convalida dell’arresto e all’applicazione di misure cautelari nei confronti di A. S., imputato del delitto di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), per le condotte di cessione a titolo oneroso di 1,57 grammi di hashish a D.M. P. e di detenzione per finalità di spaccio di 11,13 grammi della medesima sostanza stupefacente.

Riferisce il giudice a quo che l’imputato è stato arrestato in flagranza di reato, con l’accusa di avere ceduto dell’hashish a D.M. P., e che quest’ultimo, nel rendere sommarie informazioni alla polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 351 cod. proc. pen., ha confermato di avere acquistato la sostanza stupefacente da A. S.

Quanto alla rilevanza delle questioni sollevate, il rimettente espone che, benché già gravemente indiziato dell’illecito amministrativo di cui all’art. 75, comma 1, t.u. stupefacenti, D.M. P. è stato sentito dalla polizia giudiziaria senza ricevere gli avvisi che l’art. 64, comma 3, cod. proc. pen. prescrive siano rivolti alla persona sottoposta a indagini.

Il giudice a quo osserva che la garanzia prevista dall’art. 64, comma 3, cod. proc. pen. comporta, in caso di omissione degli avvisi di cui alle lettere a) e b), l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla persona interrogata; nonché, in caso di omissione dell’avviso di cui alla lettera c), l’inutilizzabilità erga alios delle dichiarazioni rese su fatti che concernono la responsabilità di altri (art. 64, comma 3-bis, cod. proc. pen.).

L’art. 63 cod. proc. pen., sottolinea il giudice rimettente, prevede poi «in caso di dichiarazioni autoincriminanti rese nel corso dell’audizione da un soggetto non imputato e non sottoposto alle indagini […] l’inutilizzabilità contro il predetto soggetto delle dichiarazioni rilasciate prima dell'interruzione dell’esame» (è citato il comma 1) e «l’inutilizzabilità anche nei confronti dei terzi delle dichiarazioni rese, qualora la persona dovesse essere sentita sin dall’inizio in qualità di imputato o di persona sottoposta alle indagini» (è citato il comma 2).

Tali garanzie, tuttavia, non sarebbero applicabili all’audizione della persona cui sia stato contestato un illecito passibile di sanzione amministrativa di natura punitiva – quale dovrebbe ritenersi quello previsto dall’art. 75, comma 1, t.u. stupefacenti – o nei confronti della quale siano emersi indizi di commissione di un tale illecito, allorché questa «sia sentit[a] in relazione ad un fatto collegato ai sensi dell’art. 371, co. 2, lettera b) c.p.p.». 

Nel caso di specie, dunque, a dispetto dell’«evidente […] collegamento probatorio» tra l’illecito amministrativo di cui all’art. 75, comma 1, t.u. stupefacenti, commesso da D.M. P., il quale avrebbe acquistato della sostanza stupefacente per farne uso personale, e il reato di cui all’art. 73, comma 5, del medesimo testo normativo, contestato ad A. S. per avere ceduto a D.M. P. tale sostanza, le dichiarazioni dell’acquirente, raccolte senza che questi abbia ricevuto gli avvertimenti di cui all’art. 64, comma 3, cod. proc. pen., sarebbero pienamente utilizzabili nel giudizio a carico di A. S.

Solo ove l’art. 64, comma 3, cod. proc. pen. fosse dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui non prevede che gli avvisi in questione siano rivolti anche alla persona cui sia stato contestato l’illecito amministrativo previsto dall’art. 75, comma 1, t.u. stupefacenti, o nei cui confronti siano emersi indizi della commissione di tale illecito, potrebbe affermarsi «ai sensi degli articoli 63 e 64 co. 3-bis l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese nei confronti dell’attuale imputato»; dichiarazioni che costituirebbero uno dei principali elementi a carico di A. S. nel giudizio in ordine alla convalida dell’arresto e all’applicazione di misure cautelari.

Di qui la rilevanza delle questioni.

Quanto alla loro non manifesta infondatezza, il rimettente ritiene anzitutto che le sanzioni previste dall’art. 75, comma 1, t.u. stupefacenti siano di natura punitiva secondo i cosiddetti criteri Engel.

La finalità delle sanzioni sarebbe anzitutto repressiva e non meramente preventiva, atteso che il ritiro della patente di guida e del certificato di idoneità tecnica del ciclomotore prescindono sia dall’intervenuta assunzione della sostanza stupefacente acquistata – e, dunque, dalla sussistenza di un pericolo immediato per l’incolumità pubblica – sia dall’accertamento di infrazioni alle norme sulla circolazione stradale. Del resto, la natura punitiva delle sanzioni di cui all’art. 75, comma 1, t.u. stupefacenti sarebbe stata riconosciuta anche dalla giurisprudenza di legittimità (è citata Corte di cassazione, sezione seconda civile, ordinanza 14 ottobre 2010, n. 21236).

Le sanzioni previste dall’art. 75, comma 1, t.u. stupefacenti sarebbero inoltre «plurime, variegate e irrogabili anche cumulativamente», oltre che di elevata afflittività. Il loro carattere punitivo si coglierebbe peraltro anche in relazione alla sola sanzione della sospensione della patente, alla luce della sentenza n. 68 del 2021 di questa Corte, che ha qualificato come punitiva la sanzione amministrativa della revoca della patente di guida, in conformità a numerose pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo, ivi puntualmente citate.

L’illecito di cui all’art. 75, comma 1, t.u. stupefacenti sarebbe poi sempre correlato al delitto di cessione di stupefacenti, severamente punito sul piano penale, sicché i due illeciti – amministrativo e penale – sarebbero accumunati dall’intenzione del legislatore di reprimere il traffico di stupefacenti, venendo dunque ad assumere anche il primo «una forte connotazione dissuasiva».

Alla luce della natura punitiva della sanzione di cui all’art. 75, comma 1, t.u. stupefacenti, la mancata estensione del disposto dell’art. 64, comma 3, cod. proc. pen. alla persona accusata o sospettata di avere commesso il relativo illecito amministrativo violerebbe le garanzie costituzionali poc’anzi enumerate.

Vulnerato sarebbe anzitutto il diritto di difesa ex art. 24 Cost., di cui il diritto al silenzio costituisce corollario essenziale (è citata l’ordinanza n. 117 del 2019 di questa Corte). Tale diritto dovrebbe essere riconosciuto anche nei procedimenti amministrativi preordinati all’irrogazione di sanzioni amministrative di natura punitiva, coerentemente con la progressiva estensione a queste ultime di larga parte dello «statuto costituzionale» delle sanzioni penali (è citata la sentenza n. 68 del 2021).

D’altra parte, il mancato riconoscimento del diritto al silenzio in queste ipotesi «parrebbe irragionevole e quindi contrastante con l’art. 3 Cost.».

Si profilerebbe altresì anche una lesione dei principi del giusto processo, di cui all’art. 111 Cost., atteso che «il diritto al silenzio è riconosciuto non solo per salvaguardare la libertà e dignità del soggetto cui le domande siano rivolte, ma anche per assicurare la genuinità delle dichiarazioni rese, che potrebbe essere messa in pericolo dall’esercizio di pressioni da parte dell’autorità nei confronti del soggetto esaminato». Negare il diritto al silenzio «sulla base della mera distinzione formale tra illecito penale e illecito amministrativo contestato al soggetto non imputato da esaminare» non risponderebbe «ad un criterio di ragionevolezza […] ai fini della genuinità degli elementi di prova forniti dal soggetto costretto a rendere dichiarazioni», con conseguente violazione, ancora una volta, dell’art. 3 Cost.

La disposizione censurata contrasterebbe con l’art. 111 Cost. anche sotto il profilo della lesione del principio della «parità delle armi» nell’eventuale successivo giudizio di impugnazione della sanzione amministrativa punitiva.

Sarebbe inoltre vulnerato l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 6 CEDU, atteso che – come ricordato da questa Corte nell’ordinanza n. 117 del 2019 – il diritto al silenzio si colloca «al cuore della nozione di “equo processo” proclamata dall’art. 6, paragrafo 1, CEDU» e si applica anche a chi sia incolpato di un illecito passibile di sanzioni amministrative di natura punitiva, declinandosi nel diritto «a non essere obbligato a fornire all’autorità risposte dalle quali potrebbe emergere la propria responsabilità, sotto minaccia di una sanzione in caso di inottemperanza».

Tali considerazioni varrebbero senz’altro in relazione all’illecito di cui all’art. 75, comma 1, t.u. stupefacenti, atteso che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l’acquirente di sostanza stupefacente per uso personale che si rifiuti di fornire alla polizia giudiziaria informazioni sulle persone da cui ha ricevuto la sostanza stessa può essere chiamato a rispondere del delitto di favoreggiamento personale, rispetto a cui l’operatività dell’esimente di cui all’art. 384 del codice penale è ammessa con «requisiti, limiti e condizioni tanto stringenti da escluderne di fatto l’operatività» (sono citate Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenze 11 marzo 2015, n. 12934; 8 marzo 2013, n. 23324; 13 luglio 2007, n. 30535).

Sarebbe infine violato l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 14, paragrafo 3, lettera i), PIDCP, secondo cui «ogni individuo accusato di un reato ha diritto, in posizione di piena eguaglianza, come minimo alle seguenti garanzie: [...] g) a non essere costretto a deporre contro sé stesso od a confessarsi colpevole». Tale disposizione dovrebbe essere interpretata in senso estensivo, in modo da abbracciare anche condotte passibili di sanzioni amministrative punitive.

Il pieno riconoscimento del diritto al silenzio anche rispetto all’illecito di cui all’art. 75, comma 1, t.u. stupefacenti comporterebbe l’estensione del diritto dell’accusato a ricevere gli avvisi di cui all’art. 64, comma 3, cod. proc. pen. E invero, «ove si riconoscesse il diritto al silenzio, ma non si imponesse all’autorità che procede all’audizione di avvisare l’interessato in ordine a tale diritto, lo si priverebbe in sostanza di effettività», considerato che l’interessato non sarebbe neppure assistito da un difensore che potrebbe renderlo edotto di tale facoltà.

Non sarebbe infine possibile un’interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata, volta ad estenderne l’ambito applicativo alla persona accusata o indiziata dell’illecito di cui all’art. 75, comma 1, t.u. stupefacenti, alla luce del tenore letterale dell’art. 64 e della giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto (sono citate Corte di cassazione, sezione terza penale, sentenza 9 ottobre 2014-20 gennaio 2015, n. 2441; sezione sesta penale, sentenza 19 settembre 2013, n. 39981; sezione sesta penale, sentenza 10 ottobre 2008, n. 40586; sezioni unite penali, sentenza 22 febbraio 2007, n. 21832). 

Si renderebbe dunque necessario il promovimento dell’incidente di costituzionalità, da disporre previo ordine di liberazione dell’interessato, stante l’impossibilità di rispettare il termine di legge per la convalida dell’arresto (è citata la sentenza n. 54 del 1993 di questa Corte).

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 148/2022 (al link) ha dichiarato non fondate le questioni con questo dispositivo

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 64, comma 3, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) e all’art. 14, paragrafo 3, lettera g), del Patto internazionale sui diritti civili e politici (PIDCP), dal Tribunale ordinario di Firenze con le ordinanze indicate in epigrafe.

23 giugno 2022

Omessa traduzione della sentenza in lingua comprensibile all’imputato alloglotto – Restituzione nel termine per impugnare – Possibilità – Condizioni – Termini per impugnare – Decorrenza.






La Seconda Sezione penale ha affermato che, nel caso di mancata traduzione della sentenza nella lingua nota all’imputato alloglotto, questi può richiedere, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di impugnazione, la restituzione nel predetto termine correlato alla traduzione del provvedimento, con nuova decorrenza, in ogni caso, dal momento in cui la sentenza venga messa a disposizione dell’imputato nella lingua a lui comprensibile.


22 giugno 2022

Per la Cassazione l'istanza di patteggiamento comporta ammissione di responsabilità.



Con l'ordinanza che si annota (Cass. sez. VII, n.22082/2022, rel. Scarlini), la settima sezione della Corte fornisce alcune interessanti indicazioni in tema di richiesta e sentenza di patteggiamento (ordinanza al link).

Al riguardo si noti che la Corte era investita di un ricorso, avverso una sentenza di patteggiamento del 2012, con cui si lamentava l'omessa motivazione in ordine alla verifica dei presupposti di cui all'art. 129 c.p.p...

Nonostante l'impugnazione sia stata introdotta ante riforma Orlando, il ricorso è stato comunque ritenuto inammissibile, giacché, osserva la Corte, <<in tema di patteggiamento, la motivazione della sentenza in relazione alla mancanza dei presupposti per l'applicazione dell'ad 129 cod. proc. pen. può anche essere meramente enunciativa, poichè la richiesta di applicazione della pena deve essere considerata come ammissione del fatto ed il giudice deve pronunciare sentenza di proscioglimento solo qualora dagli atti risultino elementi tali da imporre di superare la PRESUNZIONE DI COLPEVOLEZZA che il legislatore ricollega proprio alla formulazione della richiesta di applicazione della pena (Sez. 2, n. 41785 del 06/10/2015, Ayari, Rv. 264595), elementi che, nel caso concreto, non sono stati neppure dedotti>>.   

I principi affermati dai Giudici nomofilattifici concordano con quelli già ritenuti da una parte della giurisprudenza di legittimità civile, secondo cui  la "sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. costituisce un importante elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe AMMESSO una sua insussistente RESPONSABILITA’, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione. Pertanto la sentenza di applicazione di pena patteggiata, pur non potendosi configurare come sentenza di condanna, presupponendo pur sempre una ammissione di COLPEVOLEZZA, esonera la controparte dall'onere della prova" (Cass. Sez. U, sentenza n. 17289 del 31/07/2006). Tale indirizzo è stato recentemente richiamato anche da alcuni giudici di merito (cfr. Tribunale Bolzano sez. I, 11/02/2022, n.157).

Tuttavia, anche successivamente all'intervento delle sezioni unite civili, è sopravvissuto un diverso arresto di legittimità, il quale ha sottolineato che l'intervento del massimo consesso di legittimità era intervenuto con riferimento ad un procedimento disciplinare a carico di un avvocato, in relazione al quale il valore delle sentenze rese a seguito di "patteggiamento", è regolato dagli artt. 445 e 653 c.p.p., come modificati dalla L. 27 marzo 2001, n. 97. Pertanto l'orientamento de quo ha considerato che non può farsi discendere dalla sentenza di cui all'art. 444 c.p.p., la prova della ammissione di responsabilità da parte dell'imputato e ritenere che tale prova sia utilizzabile nel procedimento civile (Cassazione civile sez. VI, 03/12/2013, n.27071 che richiama anche Cass. n. 8421/2011; 26263/2011). 

Nel caso di specie, peraltro, la sentenza resa dalla Corte distrettuale aveva statuito che la pronuncia ex art. 445 c.p.p. non costituisce alcuna ammissione di colpa trattandosi di un rito a scopi deflattivi, nel quale non si forma alcun giudicato sulla colpevolezza in merito al fatto ascritto all'imputato (Corte d'Appello di Bologna, 07/07/2011).

In ogni caso l'ordinanza della settima sezione penale pone ancora una volta il tema della politica giudiziaria perseguita dalla Corte in ordine ai riti alternativi, cui è connesso quello degli strumenti di cui la Corte intende servirsi ai fini di perseguire la deflazione anche del suo carico di lavoro: basta l’impiego massiccio alla inammissibilità cui la Corte ormai ricorre da alcuni decenni ?



20 giugno 2022

Ne bis in idem: la Corte Costituzionale (sentenza n. 149/2022) dichiara incostituzionale l’art. 649 cod. proc. pen.

 




La questione: il Tribunale ordinario di Verona, sezione penale, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 649 del codice di procedura penale, censurandolo «nella parte in cui non prevede l’applicabilità della disciplina del divieto di un secondo giudizio nei confronti dell’imputato, al quale, con riguardo agli stessi fatti, sia già stata irrogata in via definitiva, nell’ambito di un procedimento amministrativo non legato a quello penale da un legame materiale e temporale sufficientemente stretto, una sanzione avente carattere sostanzialmente penale ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dei relativi protocolli», in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU).

Il rimettente, investito dell’opposizione a un decreto penale di condanna alla pena della multa pari a 8.100 euro, deve giudicare della responsabilità di P. O., imputato del reato previsto dall’art. 171-ter, primo comma, lettera b), della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), per avere, a fini di lucro, detenuto per la vendita e riprodotto abusivamente, presso la copisteria di cui è titolare, opere letterarie fotocopiate oltre il limite consentito, in numero pari a quarantanove testi.

Per la medesima condotta, l’imputato, in solido con la società gestrice della copisteria, è già stato colpito, ai sensi dell’art. 174-bis della legge n. 633 del 1941, da sanzione amministrativa ormai definitiva, per l’importo di 5.974 euro, pari al doppio della sanzione minima (103 euro) moltiplicato per venticinque libri di testo, dei quarantanove totali, dal prezzo non determinabile, oltre a «un terzo dell’importo massimo previsto per le opere il cui prezzo di vendita era conosciuto».

Quanto alla non manifesta infondatezza della questione sollevata, il rimettente rileva che, in base alle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo, grande camera, del 15 novembre 2016, A e B contro Norvegia, e della Corte di giustizia dell’Unione europea, grande sezione, del 20 marzo 2018, in causa C-524/15, Menci, la sottoposizione di un imputato a un processo penale per il medesimo fatto per cui sia già stato definitivamente sottoposto a sanzione amministrativa di carattere punitivo secondo i “criteri Engel” integra una violazione del ne bis in idem, a meno che tra i due procedimenti che sanzionano il medesimo fatto sussista un legame materiale e temporale sufficientemente stretto.

Tale legame dovrebbe essere ravvisato quando le due sanzioni perseguano scopi diversi e complementari, connessi ad aspetti diversi della medesima condotta; quando la duplicazione dei procedimenti sia prevedibile per l’interessato; quando esista una coordinazione, specie sul piano probatorio, tra i due procedimenti; e quando il risultato sanzionatorio complessivo, risultante dal cumulo della sanzione amministrativa e della pena, non risulti eccessivamente afflittivo per l’interessato, in rapporto alla gravità dell’illecito. Al contempo, si dovrà valutare «se le sanzioni, pur convenzionalmente penali, appartengano o no al nocciolo duro del diritto penale, perché in caso affermativo si dovrà essere più severi nello scrutinare la sussistenza del legame e più riluttanti a riconoscerlo in concreto».

Nel caso in esame, ad avviso del rimittente, sarebbe indubbia la natura punitiva, secondo i “criteri Engel”, della sanzione amministrativa contemplata dall’art. 174-bis della legge n. 633 del 1941, il cui importo viene determinato quale multiplo (comunque non inferiore a 103 euro) del prezzo di mercato di ciascuna opera indebitamente riprodotta, oppure, in caso di non determinabilità del prezzo dell’opera, in una somma da 103 a 1.032 euro per ciascuna violazione.

Tale meccanismo moltiplicatore determinerebbe significative ricadute nella sfera patrimoniale del trasgressore, anche in relazione a fatti di modesta gravità – come quello in specie contestato a P. O. – e svelerebbe il «carattere afflittivo e non meramente restitutorio nonché la finalità repressiva e deterrente» della sanzione in parola. Finalità che trasparirebbe anche dai lavori preparatori della legge 18 agosto 2000, n. 248 (Nuove norme di tutela del diritto di autore), la quale ha inserito l’art. 174-bis nel corpo della legge n. 633 del 1941, nell’intento di «incrementare il grado di dissuasività delle misure di contrasto, introducendo, in aggiunta alle sanzioni penali già previste dalla legislazione esistente, alcune sanzioni e misure amministrative che appaiono, riprendendo la terminologia usata dal legislatore “dotate di autonoma deterrenza in quanto rapidamente applicabili”».

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 149/2022 (al link), ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 649 c.p.p. con queste dispositivo: 

Per Questi Motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 649 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice pronunci sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere nei confronti di un imputato per uno dei delitti previsti dall’art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), che, in relazione al medesimo fatto, sia già stato sottoposto a procedimento, definitivamente conclusosi, per l’illecito amministrativo di cui all’art. 174-bis della medesima legge.

17 giugno 2022

Patrimoniali – Confisca di prevenzione – Art. 52 d. lgs. n. 159 del 2011 – Crediti opponibili al sequestro – Data certa anteriore – Verifica – Criteri – Avvenuta ammissione del credito al passivo fallimentare – Valutabilità – Ragioni – Nuova acquisizione documentale ex art. 59, comma 8, d.lgs n. 159 del 2011, come modificato dalla legge n. 161 del 2017 – Possibilità – Condizioni – Incompatibilità del giudice delegato che faccia parte del tribunale che decide sulle opposizioni – Conseguenze – Nullità deducibile con l’impugnazione – Esclusione – Ragioni – Ricusazione – Possibilità.





La questione della prova della data certa per il terzo creditore nel procedimento di prevenzione trova una soluzione di buon senso e conforme alla realtà economica e commerciale nella decisione della Quinta Sezione penale che, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, ha affermato: - ai fini dell’opponibilità dei diritti di credito dei terzi nei confronti dei beni oggetto di confisca di prevenzione, il giudice che procede alla verifica della ricorrenza della data certa anteriore al sequestro, ai sensi dell’art. 52 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, deve tener conto di tutte le ipotesi contemplate dall’art. 2704 cod. civ. e, dunque, non solo dei fatti tipici, quali la registrazione o la riproduzione in atto pubblico, ma anche di tutti quei fatti non previsti dalla norma che consentano di stabilire in modo certo l’anteriorità della formazione del documento; al medesimo fine, può tener conto dell’avvenuta ammissione del credito al passivo fallimentare, atteso che la documentazione prodotta in sede di formazione dello stato passivo è sottoposta al vaglio del giudice delegato che decide con decreto motivato sulla domanda del creditore di insinuazione al passivo; - ai sensi dell’art. 59, comma 8, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dall’art. 21 della legge 17 ottobre 2017, n. 161, in sede di giudizio di opposizione allo stato passivo è possibile l’acquisizione di documenti nuovi, anche preesistenti alla verifica dei crediti, purché la parte dimostri di esserne venuta in possesso in epoca successiva alla verifica dello stato passivo, in dipendenza di un fatto a lei non imputabile, tale da non consentirne la tempestiva allegazione alla domanda ex art. 58, lett. c), del citato d.lgs. n. 159 del 2011; - l’incompatibilità del giudice delegato che ha pronunciato il decreto di esecutività dello stato passivo a far parte del collegio chiamato a decidere sulle opposizioni proposte non determina una nullità deducibile in sede di impugnazione, in quanto tale incompatibilità, in coerenza con il principio del “giusto processo”, non escludendo la “potestas iudicandi” del predetto giudice quale magistrato addetto al tribunale che delle impugnazioni stesse è giudice naturale – salvi casi di interesse proprio e diretto nella causa – può dar luogo soltanto all’esercizio del potere di ricusazione, che la parte interessata ha l’onere di far valere, in caso di mancata astensione, nelle forme e nei termini di cui all’art. 52 cod. proc. civ.


16 giugno 2022

I rapporti tra l’art.131 bis e il reato continuato - di MARIANGELA MICELI (*)





Ci siamo già occupati del recente arresto delle SS.UU. in tema di compatibilità tra la disciplina del reato continuato e l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p. (link).

Ospitiamo ora il commento alla sentenza dell'avvocato Mariangela Miceli.

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Il reato continuato sanziona la condotta di chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge.

A norma dell’art. 81, secondo comma, si ha continuazione, anche qualora chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge.

Per quanto attiene, invece, l’art. 131 bis, questo si occupa dell’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.

Ciò vuol dire che, proprio ai sensi del secondo comma, la punibilità sarà esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.

Proprio questo ultimo inciso è stato oggetto di un contrasto che ha investito il Supremo Consesso.

Un primo orientamento, infatti, rilevava una incompatibilità netta tra il reato continuato e la causa di non punibilità.

La ratio di tale orientamento faceva leva sulla circostanza per la quale, la stessa continuazione del reato, con più azioni od omissioni, non potesse far rilevare una tenuità della condotta.

Prosegue questo orientamento, affermando che non si può assolutamente discutere di tenuità del fatto e, quindi, di mancanza di abitualità, se le condotte sono plurime e vadano, proprio a norma dell’art. 81 cp, ad innestarsi nello stesso disegno criminoso.

Tale ultimo elemento, infatti, sempre secondo questo orientamento, andrebbe ad evidenziare la volontà di chi commette il fatto di porre in essere condotte plurime che certamente non possono annoverarsi all’interno del dettato normativo di cui all’art. 131 bis.

Orbene, a questo orientamento si è contrapposto un secondo orientamento più elastico il quale, invece, prevedeva la compatibilità dell’art.131 bis e quindi, della esclusione della punibilità, quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.

Tale orientamento ha tenuto conto di quanto disposto dall’art. 133, il quale si occupa in modo specifico della gravità del reato della valutazione agli effetti della pena.

La valutazione degli effetti della pena, rappresenta il limite per l’applicabilità dell’art. 131 bis cp..

Richiamando quanto disposto dall’art. 133 cp si può evincere con chiarezza che: 

Nell'esercizio del potere discrezionale indicato nell'articolo precedente, il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta: dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione; dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato; dalla intensità del dolo o dal grado della colpa.

Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole desunta, dai motivi a delinquere e dal carattere del reo; dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato; dalla condotta contemporanea o susseguente al reato; dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.

Il richiamo all’art. 133 cp. non è peregrino, trattandosi dei rapporti dell’art. 131 bis e del reato continuato.

Poiché, tale articolo si occupa proprio della valutazione degli effetti della pena.

Orbene, trattando dei rapporti tra l’art. 131 bis e il reato continuato, non si può non fare un doveroso riferimento al contrasto giurisprudenziale che ha riguardato, per lo più, la definizione di abitualità.

Lo stesso art. 131 bis, infatti, sancisce che l’abitualità si ha quando il reo sia stato dichiarato tale o qualora abbia in modo professionale o per tendenza, commesso più reati della stessa indole.

Per tale ragione, un indirizzo più risalente del Supremo Consesso aveva escluso che si potesse applicare l’art. 131 bis nel caso di reato continuato, poiché, riteneva incompatibile la norma di cui all’art. 81, con quanto disposto dal Libro I, Capitolo I, del codice penale, in tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

In altre parole, la Suprema Corte sosteneva che proprio il sintomo della abitualità, professionalità e tendenza a delinquere non potesse essere compatibile con la norma in parola di cui all’art. 131 bis cp. 

Questo orientamento teneva conto proprio della disposizione di cui all’art 81 c.p., secondo il quale si ha concorso formale e reato continuato, sia qualora con una sola azione o omissione si violi diverse norme ovvero si commettono più violazioni di legge, sia qualora le azioni o le omissioni, facciano parte dello stesso disegno criminoso.

Affermava la Corte, quindi, che la professionalità e la tendenza a delinquere, soprattutto in caso di recidiva, diventavano gli elementi di esclusione dell’applicabilità di cui all’art. 131 bis.

Un secondo orientamento, invece, non ha escluso l’applicabilità della particolare tenuità del fatto anche in caso di reato continuato, facendo sull’argomentazione che la continuazione non escludesse la particolare tenuità del fatto. 

Il contrasto tra i due orientamenti è stato risolto recentemente dalle SS.UU., le quali hanno, invece, ritenuto che l’art. 131 bis sia compatibile anche nel caso di reato continuato.

Il Supremo Consesso a SS.UU. ha sancito che, nel caso di reato continuato, non vi sia incompatibilità con la particolare tenuità del fatto e che questa vada valuta “caso per caso” dal giudice.

In altre parole, afferma la Cassazione che le azioni plurime o la presenza dello stesso disegno criminoso, non sia foriera e sintomo della professionalità o della abitualità delle condotte poste in essere dal reo.

Infine, aggiunge la Cassazione che non può escludersi, proprio in un’analisi case by case che la condotta sia riferibile all’art. 131 bis ed a quanto disposto dall’art. 133 c.p..

Le Sezioni Unite, quindi, sciolgono un nodo che aveva portato a due diversi orientamenti che escludevano da un lato la portata di cui all’art. 131 bis, in combinato disposto con l’art. 81.

Disponendo da un lato l’analisi caso per caso da parte dell’interprete e dall’altro lato, in ragione della ratio della norma di cui all’art. 131 bis, che non si possa escludere tout court la particolare tenuità del fatto solo per essere avvinto dalla caratteristica della continuazione.

In conclusione, da quanto appena esposto, appare evidente come in nome del principio di legalità di cui agli artt. 25, secondo comma, della Costituzione e dell’art. 1 del codice penale e del principio di solidarietà sociale di cui all’art. 2 cost.

La Suprema Corte abbia dato ampio respiro alla portata innovatrice della norma di cui all’art. 131 bis. 

Ne discende che l’analisi caso per caso, alla quale la stessa Corte rimanda, potrà dare attuazione alla norma in parola, non escludendo aprioristicamente l’applicabilità della stessa.

Se si dovesse, infatti, disapplicare in modo automatico l’art. 131 bis, si verrebbe a ledere il principio non solo di legalità ma anche di tassatività della norma penale.

L’interpretazione della norma, infatti, deve essere improntata non soltanto ad una interpretazione letterale ma anche sistematica, all’interno di tutti i principi dell’ordinamento penale. 




(*) Mariangela Miceli: Avvocato del Foro di Trapani. Già dottoranda di ricerca in diritto commerciale e docente a contratto presso l'Università di Roma Unitelma Sapienza. Autrice di pubblicazioni scientifiche.  Contributor per il blog Econopoly24 del Sole24ore

15 giugno 2022

La Corte ribadisce l'onere della prova di resistenza ai fini dell'ammissibilità. E se sbagliasse ?



Con la sentenza che si annota (Corte cass. sez. II n. 20673 ud. 13 maggio 2022. rel. G. Sgadari) la Corte di cassazione ribadisce il principio secondo cui, ai fini della ammissibilità del ricorso, il ricorrente è onerato della c.d. prova di resistenza, vale a dire della dimostrazione della decisività delle censure (sentenza al link).

Nel caso di specie la Corte regolatrice assume che <<nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014 - dep. 23/01/2015, Calabrese, Rv. 262011)>>.

L'affermazione, per quanto consolidata, non persuade

Anzitutto la lettera c) dell'art. 606 non richiede alcuna decisività della prova denunciata e ciò a differenza di quanto avviene ad esempio in tema di mancata assunzione della prova decisiva. 

Ma soprattutto, la decisività del vizio denunciato attiene al risultato della impugnazione e non alla sua ammissibilità. In altri termini se il vizio sussiste e tuttavia non potrebbe, in caso di annullamento con rinvio, condurre  ad un ribaltamento della pronuncia, l'impugnazione deve essere rigettata, ma non dichiarata inammissibile.   

Una tale considerazione consente peraltro di affermare che la prova di resistenza è onere del Giudice e non della parte e peraltro non valutabile rispetto al singolo motivo ma al complesso delle censure. 

Infine un'ultima annotazione a margine: il ricorso è stato dichiarato inammissibile, ma non soltanto la causa di inammissibilità era sfuggita al vaglio preliminare dello spoglio, ma lo stesso Procuratore generale non aveva ravvisato l'inidoneità della impugnazione a instaurare il rapporto giuridico.  


13 giugno 2022

Spese di giustizia: l'intervista di Iuslaw webradio a Daniele Livreri




Pubblichiamo i link con l'intervista al nostri socio Daniele Livreri, che è stato intervistato sul tema delle spese di giustizia, del quale ci eravamo occupati qui (link).

Ascolta l'intervista al link

10 giugno 2022

L. 231/2001: la cancellazione della società non equivale alla morte dell'imputato-persona fisica

 




La Quarta Sezione penale, in tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, ha affermato che la cancellazione dal registro delle imprese della società alla quale, nel processo penale che si celebra anche nei confronti di persone fisiche, sia contestata la violazione dell’art. 25-septies, comma 3, del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in relazione al reato di cui all’art. 590 cod. pen., non determina l’estinzione dell’illecito alla stessa addebitato, non potendosi assimilare tale ipotesi, non disciplinata tra le vicende trasformative dell’ente, alla morte dell’imputato-persona fisica.

Scarica la sentenza, Cass. pen. Sez. 4, 9006/2022 al link

09 giugno 2022

Misure cautelari e ricorso per saltum: se annullato il decreto di sequestro il giudice del rinvio può nuovamente disporre la misura



La Terza Sezione penale, in tema di misure cautelari reali, ha affermato che, ove in accoglimento del ricorso “per saltum”, il decreto di sequestro preventivo disposto dal giudice per le indagini preliminari sia annullato con rinvio per motivazione apparente, il tribunale del riesame, individuato quale giudice del rinvio, sussistendone i presupposti, è legittimato a disporre nuovamente la misura, posto che non gli è preclusa la valutazione degli elementi indiziari funzionali alla verifica della configurabilità del reato e delle ragioni di opportunità che giustificano l’imposizione della cautela.

08 giugno 2022

La parte civile può impugnare la sentenza di non doversi procedere per difetto di querela? La parola torna alle sezioni unite

 



Le Sezioni Unite (Cass. pen., sez. un., 21 giugno 2012, n. 35599, De Marco) avevano in passato escluso che la parte civile avesse interesse ad impugnare la sentenza di non doversi procedere per difetto della condizione di procedibilità; ciò in quanto si tratta di una sentenza processuale che non è destinata ad incidere sul diritto azionato dalla parte civile nel processo penale.

Sennonché, con l'ordinanza al link, la Quinta Sezione ha nuovamente rimesso la questione alle Sezioni Unite sul rilievo che "le sezioni semplici hanno manifestato delle perplessità sulla coerenza della sentenza appena citata con il quadro evolutivo successivo. Si è, ad es., ritenuto che sussista l'interesse della parte civile ad impugnare la sentenza della corte di appello che, ribaltando la sentenza di condanna di primo grado, dichiari l'improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela (Sez. 6, n. 39537 del 23/09/2021, Lo Turco, Rv. 282121 - 01, che si discosta dalle Sezioni Unite Di Marco, sottolineando il fatto che il principio da queste ultime affermato andrebbe circoscritto alle ipotesi in cui, essendo mancato un precedente accertamento sul fatto, la parte civile non potrebbe trarre alcun vantaggio dall'impugnazione). Così pure si è ritenuto che sussista l'interesse della parte civile ad impugnare ai fini civili la sentenza di proscioglimento per difetto di querela a seguito della riqualificazione giuridica del fatto, allorché dalla diversa ed originaria contestazione, relativa ad un reato procedibile d'ufficio, derivi per la parte civile la possibilità di ottenere sia l'accertamento nel giudizio penale, con efficacia di giudicato, della responsabilità per fatto illecito dell'imputato, sia una differente quantificazione del danno da risarcire, tenuto conto della diversa gravità del reato e dell'entità del pregiudizio sofferto dalla vittima (Sez. 2, n. 29323 del 12/04/2019, Scuto, Rv. 276780 - 01). 

In siffatto contesto, poiché il Collegio, alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale, ritiene di non condividere il principio giuridico enunciato dalla sentenza Di Marco, diviene necessario rimettere il ricorso alle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 618, comma 1bis, cod. proc. pen.".